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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 34682/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; considerato che le censure proposte dal ricorrente, relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e all'applicazione della recidiva, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata); precisato che non vi è contrasto tra l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e l'assoluzione per il reato di falso, atteso che quest'ultima pronuncia è stata dettata dalla mancata certezza che l'imputato avesse contezza dell'esercizio abusivo della professione da parte di Baltazar: il che non esclude che egli si fosse allontanato giorni prima del rilascio del certificato e che tale certificato attestasse circostanze non veritiere, ossia l'effettuazione della visita; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/11/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Letto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza indicata in epigrafe; considerato che le censure proposte dal ricorrente, relative all'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e all'applicazione della recidiva, sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Giudice di merito (si vedano pagine 7, 8 e 9 della sentenza impugnata); precisato che non vi è contrasto tra l'affermazione della responsabilità per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. e l'assoluzione per il reato di falso, atteso che quest'ultima pronuncia è stata dettata dalla mancata certezza che l'imputato avesse contezza dell'esercizio abusivo della professione da parte di Baltazar: il che non esclude che egli si fosse allontanato giorni prima del rilascio del certificato e che tale certificato attestasse circostanze non veritiere, ossia l'effettuazione della visita; ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 34682/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris