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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 37030/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per le parti civili l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto pluriaggravato e di truffa aggravata.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito all'affermazione della responsabilità per il reato di furto contestato al capo A).

In proposito il ricorrente lamenta che la Corte territoriale in maniera illogica avrebbe ricondotto ad un disegno unitario il suddetto reato, perpetrato nel luglio del 2016 dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la successiva truffa ad oggetto la stipulazione di un preliminare di compravendita finalizzato a mascherare un finanziamento usuraio con contestuale anticipazione da parte delle persone offese degli interessi.

In particolare, insufficiente a corroborare il ragionamento sviluppato dai giudici del merito sarebbe il fatto che l'imputato fosse in rapporti con gli altri coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre in maniera dichiaratamente congetturale la Corte avrebbe assunto che egli fosse l'anello di congiunzione tra questi ultimi e i citati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Che tra il Multari e tutti i soggetti menzionati siano intercorsi contatti telefonici, provati esclusivamente dai tabulati delle relative utenze, sarebbe circostanza neutra non essendone stato accertato il contenuto.

In realtà le due vicende, il furto e la truffa, sarebbero autonome e distanti nel tempo e alcun elemento collegherebbe l'imputato alla sottrazione dei 290.000 euro avvenuta nel luglio del 2016, posto che la mera conoscenza con gli autori materiali della medesima non costituirebbe provai sufficiente del suo coinvolgimento nell'azione criminosa, così come la sua partecipazione agli sviluppi successivi della vicenda, che hanno visto come protagonisti altri soggetti, o il rinvenimento nel corso della perquisizione della sua abitazione della documentazione relativa ai rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e le persone offese, posto, che la stessa attiene ai fatti contestati a titolo di truffa nel capo C).

Per converso il fatto che il Multari abbia "minacciato" le persone offese di intraprendere un'azione civile, come poi avvenuto, per ottenere l'adempimento del preliminare dimostrerebbe la sua estraneità al furto.

Infine alcuna prova vi sarebbe della ricezione da parte dell'imputato del danaro ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione della stipulazione del preliminare, mentre in maniera apodittica la Corte avrebbe affermato che egli, all'epoca dell'incontro dell'ottobre 2016, fosse a conoscenza di tutti i dettagli della vicenda.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Anzitutto deve rilevarsi che le censure del ricorrente si concentrano sul capo della sentenza impugnata relativo al reato di furto e non attingono invece quello relativo alla truffa, del quale pure l'imputato è stato ritenuto responsabile, se si fa eccezione per l'obiezione finale sulla mancata dimostrazione della percezione da parte del Multari di anche solo parte della somma riscossa dal [OSCURATO:PERSONA] in occasiore della stipula del preliminare oggetto della frode perpetrata ai danni delle persone offese.

Obiezione che comunque si rivela intrinsecamente generica, posto che il ricorrente non ne precisa l'effettiva rilevanza ed atteso che la sentenza impugnata non ha mai affermato il contrario.

3. Nel resto le censure del ricorrente costituiscono la mera riedizione di quelle proposte con il gravame di merito e già confutate dal giudice dell'appello con motivazione con la quale il ricorso si confronta in maniera intermittente e sostanzialmente assertiva.

La Corte, infatti, ha in maniera tutt'altro che illogica ritenuto il furto e la truffa il precipitato di un disegno unitario attraverso una valutazione complessiva delle prove acquisite nel giudizio di primo grado, segnato da una serie di elementi certi, precisi e correttamente ritenuti concordanti.

Per contro i rilievi del ricorrente, quando non si traducono in censure di fatto tese a sollecitare indebitamente questa Corte a dialogare con la piattaforma cognitiva posta dai giudici del merito alla base della decisione, evidenziano un approccio atomistico e differenziato alle singole evidenze valorizzate al fine di negare, in maniera per l'appunto assertiva, che ognuna di essa, singolarmente considerata, possa logicamente dimostrare la ritenuta unitarietà della vicenda.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito per le parti civili l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità e comunque per il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Venezia ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per i reati di furto pluriaggravato e di truffa aggravata. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo vizi di motivazione in merito all'affermazione della responsabilità per il reato di furto contestato al capo A). In proposito il ricorrente lamenta che la Corte territoriale in maniera illogica avrebbe ricondotto ad un disegno unitario il suddetto reato, perpetrato nel luglio del 2016 dai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e la successiva truffa ad oggetto la stipulazione di un preliminare di compravendita finalizzato a mascherare un finanziamento usuraio con contestuale anticipazione da parte delle persone offese degli interessi. In particolare, insufficiente a corroborare il ragionamento sviluppato dai giudici del merito sarebbe il fatto che l'imputato fosse in rapporti con gli altri coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], mentre in maniera dichiaratamente congetturale la Corte avrebbe assunto che egli fosse l'anello di congiunzione tra questi ultimi e i citati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Che tra il Multari e tutti i soggetti menzionati siano intercorsi contatti telefonici, provati esclusivamente dai tabulati delle relative utenze, sarebbe circostanza neutra non essendone stato accertato il contenuto. In realtà le due vicende, il furto e la truffa, sarebbero autonome e distanti nel tempo e alcun elemento collegherebbe l'imputato alla sottrazione dei 290.000 euro avvenuta nel luglio del 2016, posto che la mera conoscenza con gli autori materiali della medesima non costituirebbe provai sufficiente del suo coinvolgimento nell'azione criminosa, così come la sua partecipazione agli sviluppi successivi della vicenda, che hanno visto come protagonisti altri soggetti, o il rinvenimento nel corso della perquisizione della sua abitazione della documentazione relativa ai rapporti tra il [OSCURATO:PERSONA] e le persone offese, posto, che la stessa attiene ai fatti contestati a titolo di truffa nel capo C). Per converso il fatto che il Multari abbia "minacciato" le persone offese di intraprendere un'azione civile, come poi avvenuto, per ottenere l'adempimento del preliminare dimostrerebbe la sua estraneità al furto. Infine alcuna prova vi sarebbe della ricezione da parte dell'imputato del danaro ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] in occasione della stipulazione del preliminare, mentre in maniera apodittica la Corte avrebbe affermato che egli, all'epoca dell'incontro dell'ottobre 2016, fosse a conoscenza di tutti i dettagli della vicenda.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Anzitutto deve rilevarsi che le censure del ricorrente si concentrano sul capo della sentenza impugnata relativo al reato di furto e non attingono invece quello relativo alla truffa, del quale pure l'imputato è stato ritenuto responsabile, se si fa eccezione per l'obiezione finale sulla mancata dimostrazione della percezione da parte del Multari di anche solo parte della somma riscossa dal [OSCURATO:PERSONA] in occasiore della stipula del preliminare oggetto della frode perpetrata ai danni delle persone offese. Obiezione che comunque si rivela intrinsecamente generica, posto che il ricorrente non ne precisa l'effettiva rilevanza ed atteso che la sentenza impugnata non ha mai affermato il contrario. 3. Nel resto le censure del ricorrente costituiscono la mera riedizione di quelle proposte con il gravame di merito e già confutate dal giudice dell'appello con motivazione con la quale il ricorso si confronta in maniera intermittente e sostanzialmente assertiva. La Corte, infatti, ha in maniera tutt'altro che illogica ritenuto il furto e la truffa il precipitato di un disegno unitario attraverso una valutazione complessiva delle prove acquisite nel giudizio di primo grado, segnato da una serie di elementi certi, precisi e correttamente ritenuti concordanti. Per contro i rilievi del ricorrente, quando non si traducono in censure di fatto tese a sollecitare indebitamente questa Corte a dialogare con la piattaforma cognitiva posta dai giudici del merito alla base della decisione, evidenziano un approccio atomistico e differenziato alle singole evidenze valorizzate al fine di negare, in maniera per l'appunto assertiva, che ognuna di essa, singolarmente considerata, possa logicamente dimostrare la ritenuta unitarietà della vicenda. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila alla cassa delle ammende, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3.686,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida in complessivi euro 3