CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 giugno 2026
Cassazione n. 30521/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzarodato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Tribunale diSorveglianza di Catanzaro ha rigettato l’istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA]Cracolici di applicazione dell’affidamento in prova al servizio sociale o, nsubordine, della detenzione domiciliare;Rilevato che conil ricorso si deduce la violazione di legge e il vizio dimotivazione evidenziando che la valutazione effettuata dal Tribunalesarebbe carente in quanto non avrebbe tenuto in alcun conto delpercorsocarcerario svolto dal detenuto e non avrebbe pertanto considerato ilcontenuto delle relazioni in atti;Rilevato che in data 15 giugno è pervenuta rituale rinuncia alricorso trasmessa dal difensore munito di procura speciale;Ritenuto che l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmentepresentata, determina una causa di inammissibilità dell’impugnazione aisensi dell’art. 591, co. 1 lett. d), cod. proc. pen.;Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condannadel ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - valutato ilcontenuto del ricorso e la sopravvenuta rinuncia - al versamento dellasomma, ritenuta congrua, di euro cinquecento in favore della cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delleammende.Così è deciso, 25/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]