CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33378/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che ha confermato la pronuncia del Tribunale della stessa città emessa in data 12/10/2018 ad esito di giudizio abbreviato, con cui il ricorrente è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui ai capi A) (art. 628, commi 1 e 3, n. 3 quater, cod. pen.) e B) (artt.582, 585 cod. pen.). Al riguardo, il ricorrente deduce: 1.1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale nonché vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ed alla ricostruzione della fattispecie oggettiva del reato di cui al capo A). Il motivo è manifestamente infondato in quanto l'asserito difetto di motivazione risulta smentito dalla lettura della pronuncia impugnata che dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale connotato da lineare e coerente logicità, sicché la pretesa violazione delle norme penali sostanziali risulta fondata su assunti relativi alla ricostruzione dinamica della fattispecie concreta, non rivisitabile in sede di legittimità. In particolare, la Corte territoriale ha ricavato la prova in ordine alla responsabilità del ricorrente per il delitto di rapina dalle dichiarazioni della persona offesa, rese in sede di denuncia-querela e successivamente confermate, dal verbale di sequestro e di riconoscimento e dalla testimonianza della fidanzata del prevenuto. Peraltro, la motivazione della pronuncia oggetto di gravame espone congruamente il necessario vaglio di attendibilità soggettiva ed oggettiva delle dichiarazioni della parte lesa, che i giudici di merito hanno ritenuto coerenti, dettagliate e non contraddittorie, bensì complementari. Sulla scorta di tali elementi, la Corte territoriale ha ritenuto pienamente provata la condotta di sottrazione del bene mediante violenza rivolta alla persona offesa, in quanto tale integrativa degli elementi costitutivi della rapina propria. Stante la sussistenza di un nesso di contestualità spazio temporale tra il furto e la condotta violenta e la direzione causale e finalistica della stessa, realizzata nei confronti della parte lesa per vincerne la resistenza, correttamente i giudici di merito hanno escluso la sussumibilità del fatto nella fattispecie di furto con strappo. In tal senso, viene in rilievo il principio di diritto secondo cui ricorre il delitto di rapina quando la condotta violenta sia stata esercitata per vincere la resistenza della persona offesa, anche ove la res sia particolarmente aderente al corpo del possessore e la violenza si estenda necessariamente alla persona, dovendo il soggetto attivo superarne la resistenza e non solo la forza di coesione inerente alla normale relazione fisica tra possessore e cosa sottratta, giacché in tal caso è la violenza stessa, e non lo strappo, a costituire il mezzo attraverso il quale si realizza la sottrazione; si configura, invece, il delitto di furto con strappo quando la violenza sia immediatamente rivolta verso la cosa, seppur possa avere ricadute sulla persona che la detiene (Sez. 2, n. 16899 del 21/02/2019, Rv. 276558). Peraltro, il motivo risulta meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti con l'atto d'appello ed adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. 1.2. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione per errata valutazione delle prove acquisite in relazione ai fatti di cui al capo B). Il motivo è manifestamente infondato. Invero, stante quanto già rilevato supra in ordine alla legittimità della parte motiva della pronuncia impugnata avente riguardo alla valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa, si rileva la logicità e la coerenza del percorso argomentativo adottato dalla Corte territoriale ai fini dell'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di lesioni. Infatti, i giudici di seconde cure valorizzano la sussistenza del nesso di causalità tra la violenta azione lesiva posta in essere dal prevenuto al fine di sottrarre la borsa ed il denaro alla persona offesa e le lesioni da quest'ultima riportate e certificate (pag. 11 della sentenza impugnata). Peraltro, le doglianze riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di seconde cure con corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente omette di confrontarsi. 1.3. erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in relazione alla dosimetria della pena. Il motivo è manifestamente infondato in quanto la lettura della sentenza impugnata dimostra l'esistenza di un apparato motivazionale sufficiente, logico e coerente in punto di trattamento sanzionatorio. Infatti, la Corte di merito ha determinato il quatum della pena in considerazione della particolare inclinazione a delinquere, dimostrata dai gravi e specifici precedenti penali dell'imputato, e del danno cagionato dal reato commesso (pag. 12 della sentenza impugnata). Peraltro, ai fini della determinazione del trattamento punitivo, la Corte d'appello correttamente ha avuto riguardo alla legge penale vigente al momento della condotta (che prevedeva per il delitto di rapina aggravata la pena della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098), giustificando il discostamento dal limite edittale proprio sulla base della spiccata capacità a delinquere del reo e del danno derivante dal reato. Peraltro, rileva precisare che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre. 2. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità emergenti dal ricorso, al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di eur