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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 dicembre 2023

Cassazione n. 34992/2023

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![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*** ** CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7872/2022 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro temporeelettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 12 pressol AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta edifende ex lege ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * rappresentato e difeso dall avvocato* * controricorrente ricorrente incidentaleavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO LECCE n. 39/2022depositata il 14/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dalConsigliere * E. A. ** disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023RILEVATO CHE* * ha chiesto il conferimento dellacittadinanza italiana ai sensi dell art. 5 della legge 5 febbraio 1992n. 91 essendo coniugato con cittadina italiana divenuta tale pernaturalizzazione l amministrazione ha accertato a carico delrichiedente una sentenza di applicazione della pena su richiesta aisensi dell art. 445 c.p.p. per il reato di contrabbando di tabacchiprecedente non menzionato all interessato nell istanza e quindi harespinto la richiesta.

L interessato ha proposto ricorso al [OSCURATO:PERSONA] che ha respinto il ricorso. * ha quindi interpostogravame che la Corte d appello di Lecce ha accolto affermando chel effetto preclusivo dell acquisto della cittadinanza previsto dall art. 6della legge n. 91 del 1992 dipende non dalla erogazione dellasanzione penale quanto dall accertamento della responsabilità e dalgiudizio di colpevolezza e pertanto non può derivare dallaapplicazione su richiesta della pena.

La Corte d appello ha quindiaccertato e dichiarato il diritto dell appellante ad acquistare lacittadinanza italiana per matrimonio.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il Ministero affidandosi a un motivo.L interessato si è costituito con controricorso proponendoricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.La causa è stata trattata l udienza camerale non partecipatadel 15 novembre 2023.RITENUTO CHE1.

Con il primo e unico motivo del ricorso il Ministero lamentaai sensi dell art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazionedell art. 6 comma 1 lett.

B della legge n. 91 del 1992 e dell art.445comma 1 c.p.p.

Deduce che la sentenza di applicazione della penasu richiesta patteggiamento è equiparata ad una pronuncia dicondanna e che l art. 6 cit. prevede quale causa ostativa all acquisto2 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023cittadinanza la condanna per un delitto non colposo per il quale lalegge preveda la pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni.Deduce che la Corte d appello si è fondata su un unico precedentedel tutto isolato mentre di contro le sezioni unite penali dellaSuprema Corte e la giurisprudenza amministrativa hanno sempreequiparato il patteggiamento alla sentenza di condanna salvospecifiche previsioni di legge in deroga. * che è ormaiconsolidato il principio generale secondo cui in assenza diun esplicita e chiara deroga legislativa gli effetti della condannapronunciata all esito del rito speciale per l applicazione della pena surichiesta delle parti sono eguali a quelli di un ordinaria sentenza dicondanna in ossequio ad un interpretazione dell art. 445 c.p.p. piùafferente al dato letterale.2.

Il motivo è infondato.La censura di parte ricorrente non tiene conto che sussiste unanetta differenza tra gli effetti penali della sentenza resa ex art. 444c.p.p. e gli effetti che essa potrebbe in ipotesi spiegare nei giudizicivili ed amministrativi cui osta però un espresso divieto di legge.Non è qui in discussione che la sentenza di patteggiamento siaequiparata ad una sentenza di condanna in quanto ciò è affermatoespressamente all art. 445 c.p.p. al tempo stesso però la normaafferma che la sentenza prevista dall art 444 c.p.p. non ha efficacianei giudizi civili o amministrativi.

Con ciò si intende dire che essa nonvale ad affermare con efficacia di giudicato la responsabilità per ilfatto nel giudizio civile/amministrativo pur se secondo unagiurisprudenza sviluppatasi con riferimento al testo normativoprevigente alla riforma operata dal d.lgs. n.150 del 2022 essacostituiva un elemento di prova per il giudice di merito * sez.un. n. 5756 del 12/04/2012 . * pertanto abbastanza chiaro giànell impianto normativo previgente alla riforma del 2022 che lasentenza di patteggiamento non poteva considerarsi affermazione di3 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023responsabilità né la sua autorità poteva essere invocata in viadiretta nei giudizi civili o amministrativi pur se era consentitovalutarla come elemento di fatto indicativa di alcune circostanze chepotevano orientare il giudice civile a ritenere provata laresponsabilità. * sua attuale formulazione come modificatadall art. 25 co. 1 lett. b d.lgs. n. 150 del 2022 l art.445 c.p.p. èancora più rigoroso che nel passato così disponendo “La sentenzaprevista dall articolo 444 comma 2 anche quando è pronunciatadopo la chiusura del dibattimento non ha efficacia e non può essereutilizzata a fini di prova nei giudizi civili disciplinari tributari oamministrativi compreso il giudizio per l accertamento dellaresponsabilità contabile” e meglio chiarisce in che ambito operal equiparazione alla condanna disponendo all ultimo cpv che “salvoquanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diversedisposizioni di legge la sentenza è equiparata a una pronuncia dicondanna”. * a dire che la equiparazione tra sentenza dicondanna e sentenza di patteggiamento riguarda soltanto l ambitodella giurisdizione penale e non tocca i giudizi civili e amministrativi.Pertanto diversamente da quanto sostiene l Avvocatura glieffetti della sentenza di condanna e quelli della sentenza pronunciatain esito a richiesta ex art. 444 c.p.p. non sono esattamente ugualie del resto per rendersene conto basta esaminare la diversità deirelativi dispositivi nel primo caso il giudice dichiara l imputatoresponsabile o colpevole dei reati ascrittigli e lo condanna ad uncerta pena nel secondo omessa la dichiarazione di responsabilitàapplica la pena concordata.Occorre quindi chiedersi se la sentenza di patteggiamento possaprodurre l effetto preclusivo previsto dall art. 6 lett. b della legge91/1992 laddove si afferma che “escludono l acquisto dellacittadinanza ai sensi dell articolo 5 a la condanna per uno dei delittiprevisti nel libro secondo titolo I capi I II e III del codice penale4 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023b la condanna per un delitto non colposo per il quale la leggepreveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni direclusione”.* deve escludersi in primo luogo in ragione del criterio letteraledi interpretazione della legge poiché la norma fa espressoriferimento alla condanna e per quanto la sentenza dipatteggiamento sia “equiparata” nei termini sopra precisati allasentenza di condanna essa sentenza di condanna non è nelladefinizione della legge e trattandosi di una norma che poneeccezioni e limitazioni essa è di stretta interpretazione ma anchea voler adottare il criterio logico sistematico e fare riferimento aquella che è la ratio legis della norma individuabile nella valutazionenegativa della personalità civile e morale che il legislatore collegaalla condanna penale del richiedente si evidenzia che la “valutazionenegativa” presuppone la affermazione di responsabilità per il fattoreato ciò che appunto manca nella sentenza di applicazione dellapena su richiesta.In termini si è già espressa questa Corte nel 2007 conprecedente che non è “isolato” come deduce parte ricorrente maunico massimato e non specificamente contraddetto affermandoche “l effetto preclusivo dell acquisto della cittadinanza che l art. 6comma 1 lettera b della legge n. 91 del 1992 ricollega allacondanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevedeuna pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusionedipende non dalla mera irrogazione della sanzione penale bensìdall accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezzae quindi non può derivare dalla pronuncia della sentenza diapplicazione su richiesta ai sensi dell art. 444 cod. proc. pen. allastregua dell originaria disciplina codicistica degli artt. 444 e 445 cod.proc. pen. ma richiede una vera e propria sentenza di condanna” * n. 24312 del 22/11/2007 .

Da questo precedente non vi sono5 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023ragioni per discostarsi posto che come sopra si diceva è lo stessoart 445 c.p.p. ad escludere che la sentenza di patteggiamento possaspiegare effetti nei giudizi civili e amministrativi.Né questo precedente può considerarsi smentito dalla sentenzaa sezioni unite n. 17781/2005 cui fa riferimento l Avvocatura riferitaa tutt altra questione e cioè agli effetti penali della sentenzapatteggiamento che costituisce titolo idoneo per la revoca a normadell art. 168 comma primo della sospensione condizionale dellapena precedentemente concessa.Ne consegue il rigetto del ricorso principale.I motivi del ricorso incidentale sono proposti come si legge nelleconclusioni dell atto in via subordinata all accoglimento del ricorsoprincipale e sono relativi alla decorrenza del termine biennale didecadenza per respingere la domanda alla sospensione dei terminiall estinzione del reato e alla riabilitazione.

Le questioni restanoassorbite poiché per effetto del rigetto del ricorso principale passa ingiudicato la sentenza della Corte d appello che accerta e dichiara ildiritto dell appellante ad acquistare la cittadinanza italiana.Le spese di giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*** ** CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7872/2022 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro temporeelettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 12 pressol AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta edifende ex lege ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * rappresentato e difeso dall avvocato* * controricorrente ricorrente incidentaleavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO LECCE n. 39/2022depositata il 14/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dalConsigliere * E. A. ** disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023RILEVATO CHE* * ha chiesto il conferimento dellacittadinanza italiana ai sensi dell art. 5 della legge 5 febbraio 1992n. 91 essendo coniugato con cittadina italiana divenuta tale pernaturalizzazione l amministrazione ha accertato a carico delrichiedente una sentenza di applicazione della pena su richiesta aisensi dell art. 445 c.p.p. per il reato di contrabbando di tabacchiprecedente non menzionato all interessato nell istanza e quindi harespinto la richiesta.

L interessato ha proposto ricorso al [OSCURATO:PERSONA] che ha respinto il ricorso. * ha quindi interpostogravame che la Corte d appello di Lecce ha accolto affermando chel effetto preclusivo dell acquisto della cittadinanza previsto dall art. 6della legge n. 91 del 1992 dipende non dalla erogazione dellasanzione penale quanto dall accertamento della responsabilità e dalgiudizio di colpevolezza e pertanto non può derivare dallaapplicazione su richiesta della pena.

La Corte d appello ha quindiaccertato e dichiarato il diritto dell appellante ad acquistare lacittadinanza italiana per matrimonio.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il Ministero affidandosi a un motivo.L interessato si è costituito con controricorso proponendoricorso incidentale.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.La causa è stata trattata l udienza camerale non partecipatadel 15 novembre 2023.RITENUTO CHE1.

Con il primo e unico motivo del ricorso il Ministero lamentaai sensi dell art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazionedell art. 6 comma 1 lett.

B della legge n. 91 del 1992 e dell art.445comma 1 c.p.p.

Deduce che la sentenza di applicazione della penasu richiesta patteggiamento è equiparata ad una pronuncia dicondanna e che l art. 6 cit. prevede quale causa ostativa all acquisto2 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023cittadinanza la condanna per un delitto non colposo per il quale lalegge preveda la pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni.Deduce che la Corte d appello si è fondata su un unico precedentedel tutto isolato mentre di contro le sezioni unite penali dellaSuprema Corte e la giurisprudenza amministrativa hanno sempreequiparato il patteggiamento alla sentenza di condanna salvospecifiche previsioni di legge in deroga. * che è ormaiconsolidato il principio generale secondo cui in assenza diun esplicita e chiara deroga legislativa gli effetti della condannapronunciata all esito del rito speciale per l applicazione della pena surichiesta delle parti sono eguali a quelli di un ordinaria sentenza dicondanna in ossequio ad un interpretazione dell art. 445 c.p.p. piùafferente al dato letterale.2.

Il motivo è infondato.La censura di parte ricorrente non tiene conto che sussiste unanetta differenza tra gli effetti penali della sentenza resa ex art. 444c.p.p. e gli effetti che essa potrebbe in ipotesi spiegare nei giudizicivili ed amministrativi cui osta però un espresso divieto di legge.Non è qui in discussione che la sentenza di patteggiamento siaequiparata ad una sentenza di condanna in quanto ciò è affermatoespressamente all art. 445 c.p.p. al tempo stesso però la normaafferma che la sentenza prevista dall art 444 c.p.p. non ha efficacianei giudizi civili o amministrativi.

Con ciò si intende dire che essa nonvale ad affermare con efficacia di giudicato la responsabilità per ilfatto nel giudizio civile/amministrativo pur se secondo unagiurisprudenza sviluppatasi con riferimento al testo normativoprevigente alla riforma operata dal d.lgs. n.150 del 2022 essacostituiva un elemento di prova per il giudice di merito * sez.un. n. 5756 del 12/04/2012 . * pertanto abbastanza chiaro giànell impianto normativo previgente alla riforma del 2022 che lasentenza di patteggiamento non poteva considerarsi affermazione di3 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023responsabilità né la sua autorità poteva essere invocata in viadiretta nei giudizi civili o amministrativi pur se era consentitovalutarla come elemento di fatto indicativa di alcune circostanze chepotevano orientare il giudice civile a ritenere provata laresponsabilità. * sua attuale formulazione come modificatadall art. 25 co. 1 lett. b d.lgs. n. 150 del 2022 l art.445 c.p.p. èancora più rigoroso che nel passato così disponendo “La sentenzaprevista dall articolo 444 comma 2 anche quando è pronunciatadopo la chiusura del dibattimento non ha efficacia e non può essereutilizzata a fini di prova nei giudizi civili disciplinari tributari oamministrativi compreso il giudizio per l accertamento dellaresponsabilità contabile” e meglio chiarisce in che ambito operal equiparazione alla condanna disponendo all ultimo cpv che “salvoquanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diversedisposizioni di legge la sentenza è equiparata a una pronuncia dicondanna”. * a dire che la equiparazione tra sentenza dicondanna e sentenza di patteggiamento riguarda soltanto l ambitodella giurisdizione penale e non tocca i giudizi civili e amministrativi.Pertanto diversamente da quanto sostiene l Avvocatura glieffetti della sentenza di condanna e quelli della sentenza pronunciatain esito a richiesta ex art. 444 c.p.p. non sono esattamente ugualie del resto per rendersene conto basta esaminare la diversità deirelativi dispositivi nel primo caso il giudice dichiara l imputatoresponsabile o colpevole dei reati ascrittigli e lo condanna ad uncerta pena nel secondo omessa la dichiarazione di responsabilitàapplica la pena concordata.Occorre quindi chiedersi se la sentenza di patteggiamento possaprodurre l effetto preclusivo previsto dall art. 6 lett. b della legge91/1992 laddove si afferma che “escludono l acquisto dellacittadinanza ai sensi dell articolo 5 a la condanna per uno dei delittiprevisti nel libro secondo titolo I capi I II e III del codice penale4 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023b la condanna per un delitto non colposo per il quale la leggepreveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni direclusione”.* deve escludersi in primo luogo in ragione del criterio letteraledi interpretazione della legge poiché la norma fa espressoriferimento alla condanna e per quanto la sentenza dipatteggiamento sia “equiparata” nei termini sopra precisati allasentenza di condanna essa sentenza di condanna non è nelladefinizione della legge e trattandosi di una norma che poneeccezioni e limitazioni essa è di stretta interpretazione ma anchea voler adottare il criterio logico sistematico e fare riferimento aquella che è la ratio legis della norma individuabile nella valutazionenegativa della personalità civile e morale che il legislatore collegaalla condanna penale del richiedente si evidenzia che la “valutazionenegativa” presuppone la affermazione di responsabilità per il fattoreato ciò che appunto manca nella sentenza di applicazione dellapena su richiesta.In termini si è già espressa questa Corte nel 2007 conprecedente che non è “isolato” come deduce parte ricorrente maunico massimato e non specificamente contraddetto affermandoche “l effetto preclusivo dell acquisto della cittadinanza che l art. 6comma 1 lettera b della legge n. 91 del 1992 ricollega allacondanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevedeuna pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusionedipende non dalla mera irrogazione della sanzione penale bensìdall accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezzae quindi non può derivare dalla pronuncia della sentenza diapplicazione su richiesta ai sensi dell art. 444 cod. proc. pen. allastregua dell originaria disciplina codicistica degli artt. 444 e 445 cod.proc. pen. ma richiede una vera e propria sentenza di condanna” * n. 24312 del 22/11/2007 .

Da questo precedente non vi sono5 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023ragioni per discostarsi posto che come sopra si diceva è lo stessoart 445 c.p.p. ad escludere che la sentenza di patteggiamento possaspiegare effetti nei giudizi civili e amministrativi.Né questo precedente può considerarsi smentito dalla sentenzaa sezioni unite n. 17781/2005 cui fa riferimento l Avvocatura riferitaa tutt altra questione e cioè agli effetti penali della sentenzapatteggiamento che costituisce titolo idoneo per la revoca a normadell art. 168 comma primo della sospensione condizionale dellapena precedentemente concessa.Ne consegue il rigetto del ricorso principale.I motivi del ricorso incidentale sono proposti come si legge nelleconclusioni dell atto in via subordinata all accoglimento del ricorsoprincipale e sono relativi alla decorrenza del termine biennale didecadenza per respingere la domanda alla sospensione dei terminiall estinzione del reato e alla riabilitazione.

Le questioni restanoassorbite poiché per effetto del rigetto del ricorso principale passa ingiudicato la sentenza della Corte d appello che accerta e dichiara ildiritto dell appellante ad acquistare la cittadinanza italiana.Le spese di giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. *Rigetta il ricorso principale dichiara assorbito il ricorso incidentale.Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 3.000 00 per compensi euro 200 00 per spese nondocumentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dàricorrente principale dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma delcomma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.6 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 15/11/2023.Il Presidente7 di 7* **Rigetta il ricorso principale dichiara assorbito il ricorso incidentale.Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 3.000 00 per compensi euro 200 00 per spese nondocumentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dàricorrente principale dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma delcomma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.6 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 15/11/2023.Il Presidente7 di 7* *

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
![OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*** ** CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7872/2022 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro temporeelettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 12 pressol AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta edifende ex lege ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * rappresentato e difeso dall avvocato* * controricorrente ricorrente incidentaleavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO LECCE n. 39/2022depositata il 14/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dalConsigliere * E. A. ** disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023RILEVATO CHE* * ha chiesto il conferimento dellacittadinanza italiana ai sensi dell art. 5 della legge 5 febbraio 1992n. 91 essendo coniugato con cittadina italiana divenuta tale pernaturalizzazione l amministrazione ha accertato a carico delrichiedente una sentenza di applicazione della pena su richiesta aisensi dell art. 445 c.p.p. per il reato di contrabbando di tabacchiprecedente non menzionato all interessato nell istanza e quindi harespinto la richiesta. L interessato ha proposto ricorso al [OSCURATO:PERSONA] che ha respinto il ricorso. * ha quindi interpostogravame che la Corte d appello di Lecce ha accolto affermando chel effetto preclusivo dell acquisto della cittadinanza previsto dall art. 6della legge n. 91 del 1992 dipende non dalla erogazione dellasanzione penale quanto dall accertamento della responsabilità e dalgiudizio di colpevolezza e pertanto non può derivare dallaapplicazione su richiesta della pena. La Corte d appello ha quindiaccertato e dichiarato il diritto dell appellante ad acquistare lacittadinanza italiana per matrimonio.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il Ministero affidandosi a un motivo.L interessato si è costituito con controricorso proponendoricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.La causa è stata trattata l udienza camerale non partecipatadel 15 novembre 2023.RITENUTO CHE1. Con il primo e unico motivo del ricorso il Ministero lamentaai sensi dell art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazionedell art. 6 comma 1 lett. B della legge n. 91 del 1992 e dell art.445comma 1 c.p.p. Deduce che la sentenza di applicazione della penasu richiesta patteggiamento è equiparata ad una pronuncia dicondanna e che l art. 6 cit. prevede quale causa ostativa all acquisto2 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023cittadinanza la condanna per un delitto non colposo per il quale lalegge preveda la pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni.Deduce che la Corte d appello si è fondata su un unico precedentedel tutto isolato mentre di contro le sezioni unite penali dellaSuprema Corte e la giurisprudenza amministrativa hanno sempreequiparato il patteggiamento alla sentenza di condanna salvospecifiche previsioni di legge in deroga. * che è ormaiconsolidato il principio generale secondo cui in assenza diun esplicita e chiara deroga legislativa gli effetti della condannapronunciata all esito del rito speciale per l applicazione della pena surichiesta delle parti sono eguali a quelli di un ordinaria sentenza dicondanna in ossequio ad un interpretazione dell art. 445 c.p.p. piùafferente al dato letterale.2. Il motivo è infondato.La censura di parte ricorrente non tiene conto che sussiste unanetta differenza tra gli effetti penali della sentenza resa ex art. 444c.p.p. e gli effetti che essa potrebbe in ipotesi spiegare nei giudizicivili ed amministrativi cui osta però un espresso divieto di legge.Non è qui in discussione che la sentenza di patteggiamento siaequiparata ad una sentenza di condanna in quanto ciò è affermatoespressamente all art. 445 c.p.p. al tempo stesso però la normaafferma che la sentenza prevista dall art 444 c.p.p. non ha efficacianei giudizi civili o amministrativi. Con ciò si intende dire che essa nonvale ad affermare con efficacia di giudicato la responsabilità per ilfatto nel giudizio civile/amministrativo pur se secondo unagiurisprudenza sviluppatasi con riferimento al testo normativoprevigente alla riforma operata dal d.lgs. n.150 del 2022 essacostituiva un elemento di prova per il giudice di merito * sez.un. n. 5756 del 12/04/2012 . * pertanto abbastanza chiaro giànell impianto normativo previgente alla riforma del 2022 che lasentenza di patteggiamento non poteva considerarsi affermazione di3 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023responsabilità né la sua autorità poteva essere invocata in viadiretta nei giudizi civili o amministrativi pur se era consentitovalutarla come elemento di fatto indicativa di alcune circostanze chepotevano orientare il giudice civile a ritenere provata laresponsabilità. * sua attuale formulazione come modificatadall art. 25 co. 1 lett. b d.lgs. n. 150 del 2022 l art.445 c.p.p. èancora più rigoroso che nel passato così disponendo “La sentenzaprevista dall articolo 444 comma 2 anche quando è pronunciatadopo la chiusura del dibattimento non ha efficacia e non può essereutilizzata a fini di prova nei giudizi civili disciplinari tributari oamministrativi compreso il giudizio per l accertamento dellaresponsabilità contabile” e meglio chiarisce in che ambito operal equiparazione alla condanna disponendo all ultimo cpv che “salvoquanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diversedisposizioni di legge la sentenza è equiparata a una pronuncia dicondanna”. * a dire che la equiparazione tra sentenza dicondanna e sentenza di patteggiamento riguarda soltanto l ambitodella giurisdizione penale e non tocca i giudizi civili e amministrativi.Pertanto diversamente da quanto sostiene l Avvocatura glieffetti della sentenza di condanna e quelli della sentenza pronunciatain esito a richiesta ex art. 444 c.p.p. non sono esattamente ugualie del resto per rendersene conto basta esaminare la diversità deirelativi dispositivi nel primo caso il giudice dichiara l imputatoresponsabile o colpevole dei reati ascrittigli e lo condanna ad uncerta pena nel secondo omessa la dichiarazione di responsabilitàapplica la pena concordata.Occorre quindi chiedersi se la sentenza di patteggiamento possaprodurre l effetto preclusivo previsto dall art. 6 lett. b della legge91/1992 laddove si afferma che “escludono l acquisto dellacittadinanza ai sensi dell articolo 5 a la condanna per uno dei delittiprevisti nel libro secondo titolo I capi I II e III del codice penale4 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023b la condanna per un delitto non colposo per il quale la leggepreveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni direclusione”.* deve escludersi in primo luogo in ragione del criterio letteraledi interpretazione della legge poiché la norma fa espressoriferimento alla condanna e per quanto la sentenza dipatteggiamento sia “equiparata” nei termini sopra precisati allasentenza di condanna essa sentenza di condanna non è nelladefinizione della legge e trattandosi di una norma che poneeccezioni e limitazioni essa è di stretta interpretazione ma anchea voler adottare il criterio logico sistematico e fare riferimento aquella che è la ratio legis della norma individuabile nella valutazionenegativa della personalità civile e morale che il legislatore collegaalla condanna penale del richiedente si evidenzia che la “valutazionenegativa” presuppone la affermazione di responsabilità per il fattoreato ciò che appunto manca nella sentenza di applicazione dellapena su richiesta.In termini si è già espressa questa Corte nel 2007 conprecedente che non è “isolato” come deduce parte ricorrente maunico massimato e non specificamente contraddetto affermandoche “l effetto preclusivo dell acquisto della cittadinanza che l art. 6comma 1 lettera b della legge n. 91 del 1992 ricollega allacondanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevedeuna pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusionedipende non dalla mera irrogazione della sanzione penale bensìdall accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezzae quindi non può derivare dalla pronuncia della sentenza diapplicazione su richiesta ai sensi dell art. 444 cod. proc. pen. allastregua dell originaria disciplina codicistica degli artt. 444 e 445 cod.proc. pen. ma richiede una vera e propria sentenza di condanna” * n. 24312 del 22/11/2007 . Da questo precedente non vi sono5 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023ragioni per discostarsi posto che come sopra si diceva è lo stessoart 445 c.p.p. ad escludere che la sentenza di patteggiamento possaspiegare effetti nei giudizi civili e amministrativi.Né questo precedente può considerarsi smentito dalla sentenzaa sezioni unite n. 17781/2005 cui fa riferimento l Avvocatura riferitaa tutt altra questione e cioè agli effetti penali della sentenzapatteggiamento che costituisce titolo idoneo per la revoca a normadell art. 168 comma primo della sospensione condizionale dellapena precedentemente concessa.Ne consegue il rigetto del ricorso principale.I motivi del ricorso incidentale sono proposti come si legge nelleconclusioni dell atto in via subordinata all accoglimento del ricorsoprincipale e sono relativi alla decorrenza del termine biennale didecadenza per respingere la domanda alla sospensione dei terminiall estinzione del reato e alla riabilitazione. Le questioni restanoassorbite poiché per effetto del rigetto del ricorso principale passa ingiudicato la sentenza della Corte d appello che accerta e dichiara ildiritto dell appellante ad acquistare la cittadinanza italiana.Le spese di giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo.[OSCURATO:PERSONA] La sentenza richiesta è in fase di oscuramento* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] CIVILEComposta dagli * * [OSCURATO:PERSONA]*** ** CC* * Consigliere* * Consigliere* * Consigliere* E. A. * Consigliere *ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 7872/2022 * proposto da[OSCURATO:PERSONA] in persona del Ministro pro temporeelettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] * 12 pressol AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta edifende ex lege ricorrente[OSCURATO:PERSONA]* * rappresentato e difeso dall avvocato* * controricorrente ricorrente incidentaleavverso la SENTENZA della CORTE D APPELLO LECCE n. 39/2022depositata il 14/01/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dalConsigliere * E. A. ** disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023RILEVATO CHE* * ha chiesto il conferimento dellacittadinanza italiana ai sensi dell art. 5 della legge 5 febbraio 1992n. 91 essendo coniugato con cittadina italiana divenuta tale pernaturalizzazione l amministrazione ha accertato a carico delrichiedente una sentenza di applicazione della pena su richiesta aisensi dell art. 445 c.p.p. per il reato di contrabbando di tabacchiprecedente non menzionato all interessato nell istanza e quindi harespinto la richiesta. L interessato ha proposto ricorso al [OSCURATO:PERSONA] che ha respinto il ricorso. * ha quindi interpostogravame che la Corte d appello di Lecce ha accolto affermando chel effetto preclusivo dell acquisto della cittadinanza previsto dall art. 6della legge n. 91 del 1992 dipende non dalla erogazione dellasanzione penale quanto dall accertamento della responsabilità e dalgiudizio di colpevolezza e pertanto non può derivare dallaapplicazione su richiesta della pena. La Corte d appello ha quindiaccertato e dichiarato il diritto dell appellante ad acquistare lacittadinanza italiana per matrimonio.Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso percassazione il Ministero affidandosi a un motivo.L interessato si è costituito con controricorso proponendoricorso incidentale. Entrambe le parti hanno depositato memoria.La causa è stata trattata l udienza camerale non partecipatadel 15 novembre 2023.RITENUTO CHE1. Con il primo e unico motivo del ricorso il Ministero lamentaai sensi dell art 360 n. 3 c.p.c. la violazione e falsa applicazionedell art. 6 comma 1 lett. B della legge n. 91 del 1992 e dell art.445comma 1 c.p.p. Deduce che la sentenza di applicazione della penasu richiesta patteggiamento è equiparata ad una pronuncia dicondanna e che l art. 6 cit. prevede quale causa ostativa all acquisto2 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023cittadinanza la condanna per un delitto non colposo per il quale lalegge preveda la pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni.Deduce che la Corte d appello si è fondata su un unico precedentedel tutto isolato mentre di contro le sezioni unite penali dellaSuprema Corte e la giurisprudenza amministrativa hanno sempreequiparato il patteggiamento alla sentenza di condanna salvospecifiche previsioni di legge in deroga. * che è ormaiconsolidato il principio generale secondo cui in assenza diun esplicita e chiara deroga legislativa gli effetti della condannapronunciata all esito del rito speciale per l applicazione della pena surichiesta delle parti sono eguali a quelli di un ordinaria sentenza dicondanna in ossequio ad un interpretazione dell art. 445 c.p.p. piùafferente al dato letterale.2. Il motivo è infondato.La censura di parte ricorrente non tiene conto che sussiste unanetta differenza tra gli effetti penali della sentenza resa ex art. 444c.p.p. e gli effetti che essa potrebbe in ipotesi spiegare nei giudizicivili ed amministrativi cui osta però un espresso divieto di legge.Non è qui in discussione che la sentenza di patteggiamento siaequiparata ad una sentenza di condanna in quanto ciò è affermatoespressamente all art. 445 c.p.p. al tempo stesso però la normaafferma che la sentenza prevista dall art 444 c.p.p. non ha efficacianei giudizi civili o amministrativi. Con ciò si intende dire che essa nonvale ad affermare con efficacia di giudicato la responsabilità per ilfatto nel giudizio civile/amministrativo pur se secondo unagiurisprudenza sviluppatasi con riferimento al testo normativoprevigente alla riforma operata dal d.lgs. n.150 del 2022 essacostituiva un elemento di prova per il giudice di merito * sez.un. n. 5756 del 12/04/2012 . * pertanto abbastanza chiaro giànell impianto normativo previgente alla riforma del 2022 che lasentenza di patteggiamento non poteva considerarsi affermazione di3 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023responsabilità né la sua autorità poteva essere invocata in viadiretta nei giudizi civili o amministrativi pur se era consentitovalutarla come elemento di fatto indicativa di alcune circostanze chepotevano orientare il giudice civile a ritenere provata laresponsabilità. * sua attuale formulazione come modificatadall art. 25 co. 1 lett. b d.lgs. n. 150 del 2022 l art.445 c.p.p. èancora più rigoroso che nel passato così disponendo “La sentenzaprevista dall articolo 444 comma 2 anche quando è pronunciatadopo la chiusura del dibattimento non ha efficacia e non può essereutilizzata a fini di prova nei giudizi civili disciplinari tributari oamministrativi compreso il giudizio per l accertamento dellaresponsabilità contabile” e meglio chiarisce in che ambito operal equiparazione alla condanna disponendo all ultimo cpv che “salvoquanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diversedisposizioni di legge la sentenza è equiparata a una pronuncia dicondanna”. * a dire che la equiparazione tra sentenza dicondanna e sentenza di patteggiamento riguarda soltanto l ambitodella giurisdizione penale e non tocca i giudizi civili e amministrativi.Pertanto diversamente da quanto sostiene l Avvocatura glieffetti della sentenza di condanna e quelli della sentenza pronunciatain esito a richiesta ex art. 444 c.p.p. non sono esattamente ugualie del resto per rendersene conto basta esaminare la diversità deirelativi dispositivi nel primo caso il giudice dichiara l imputatoresponsabile o colpevole dei reati ascrittigli e lo condanna ad uncerta pena nel secondo omessa la dichiarazione di responsabilitàapplica la pena concordata.Occorre quindi chiedersi se la sentenza di patteggiamento possaprodurre l effetto preclusivo previsto dall art. 6 lett. b della legge91/1992 laddove si afferma che “escludono l acquisto dellacittadinanza ai sensi dell articolo 5 a la condanna per uno dei delittiprevisti nel libro secondo titolo I capi I II e III del codice penale4 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023b la condanna per un delitto non colposo per il quale la leggepreveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni direclusione”.* deve escludersi in primo luogo in ragione del criterio letteraledi interpretazione della legge poiché la norma fa espressoriferimento alla condanna e per quanto la sentenza dipatteggiamento sia “equiparata” nei termini sopra precisati allasentenza di condanna essa sentenza di condanna non è nelladefinizione della legge e trattandosi di una norma che poneeccezioni e limitazioni essa è di stretta interpretazione ma anchea voler adottare il criterio logico sistematico e fare riferimento aquella che è la ratio legis della norma individuabile nella valutazionenegativa della personalità civile e morale che il legislatore collegaalla condanna penale del richiedente si evidenzia che la “valutazionenegativa” presuppone la affermazione di responsabilità per il fattoreato ciò che appunto manca nella sentenza di applicazione dellapena su richiesta.In termini si è già espressa questa Corte nel 2007 conprecedente che non è “isolato” come deduce parte ricorrente maunico massimato e non specificamente contraddetto affermandoche “l effetto preclusivo dell acquisto della cittadinanza che l art. 6comma 1 lettera b della legge n. 91 del 1992 ricollega allacondanna per un delitto non colposo per il quale la legge prevedeuna pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusionedipende non dalla mera irrogazione della sanzione penale bensìdall accertamento della responsabilità e dal giudizio di colpevolezzae quindi non può derivare dalla pronuncia della sentenza diapplicazione su richiesta ai sensi dell art. 444 cod. proc. pen. allastregua dell originaria disciplina codicistica degli artt. 444 e 445 cod.proc. pen. ma richiede una vera e propria sentenza di condanna” * n. 24312 del 22/11/2007 . Da questo precedente non vi sono5 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023ragioni per discostarsi posto che come sopra si diceva è lo stessoart 445 c.p.p. ad escludere che la sentenza di patteggiamento possaspiegare effetti nei giudizi civili e amministrativi.Né questo precedente può considerarsi smentito dalla sentenzaa sezioni unite n. 17781/2005 cui fa riferimento l Avvocatura riferitaa tutt altra questione e cioè agli effetti penali della sentenzapatteggiamento che costituisce titolo idoneo per la revoca a normadell art. 168 comma primo della sospensione condizionale dellapena precedentemente concessa.Ne consegue il rigetto del ricorso principale.I motivi del ricorso incidentale sono proposti come si legge nelleconclusioni dell atto in via subordinata all accoglimento del ricorsoprincipale e sono relativi alla decorrenza del termine biennale didecadenza per respingere la domanda alla sospensione dei terminiall estinzione del reato e alla riabilitazione. Le questioni restanoassorbite poiché per effetto del rigetto del ricorso principale passa ingiudicato la sentenza della Corte d appello che accerta e dichiara ildiritto dell appellante ad acquistare la cittadinanza italiana.Le spese di giudizio di legittimità seguono la soccombenza e siliquidano come da dispositivo. *Rigetta il ricorso principale dichiara assorbito il ricorso incidentale.Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 3.000 00 per compensi euro 200 00 per spese nondocumentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dàricorrente principale dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma delcomma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.6 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 15/11/2023.Il Presidente7 di 7* **Rigetta il ricorso principale dichiara assorbito il ricorso incidentale.Condanna parte ricorrente alle spese del giudizio di legittimità cheliquida in euro 3.000 00 per compensi euro 200 00 per spese nondocumentabili oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 percento ed agli accessori di legge.Ai sensi dell art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dàricorrente principale dell ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma delcomma 1 bis dello stesso articolo 13 se dovuto.6 di 7* disposto d ufficio Numero registro generale 7872/2022Numero sezionale 5108/2023Numero di raccolta generale 34992/2023Data pubblicazione 13/12/2023Dispone che in caso di utilizzazione della presente ordinanza inqualsiasi forma per finalità di informazione scientifica su rivistegiuridiche supporti elettronici o mediante reti di comunicazioneelettronica sia omessa l indicazione delle generalità e degli altri datiidentificativi della parte riportati nella ordinanza.Così deciso in Roma il 15/11/2023.Il Presidente7 di 7* *
Sentenza Cassazione n. 34992/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris