CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41915/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/01/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Torino ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale specifica commesso in qualità di amministratore unico della Menegotto s.r.I., dichiarata fallita nel 2016; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce vizi di motivazione, non è deducibile in sede di legittimità in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata. In particolare, il giudice d'appello ha chiarito come le distrazioni realizzate dall'imputato hanno azzerato del tutto l'attivo societario, accumulando un debito per oltre un milione di euro in pregiudizio alla massa dei creditori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i