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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 28491/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

FIORENTINO-[OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coatta amministrativa, sedente in [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, n. 341/2016 depositata il 22 febbraio 2016. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’undici settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia notificava avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2005 individuando un maggior imponibile per € 5.054.581,00, nonché maggior valore della produzione a fini IRAP per € 149.651,00, oltre ad applicare le relative sanzioni, il tutto in relazione all’asserita indebita fruizione di agevolazioni fiscali ai RINUNCIA sensi dell’art.1, commi 460 e 466, l. n. 311/2004, non essendosi riscontrata un’effettiva e concreta mutualità di vantaggio.

La CTP annullava il rilievo, ma la CTR, in accoglimento del gravame proposto dall’Agenzia, riformava la sentenza.

Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a tre motivi.

L’Agenzia resiste a mezzo di controricorso.

Da ultimo il contribuente ha depositato memoria in cui dava atto della rinuncia al ricorso, e l’Agenzia accettava la suddetta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve darsi atto, come già indicato, che parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto notificato alla controparte e debitamente sottoscritto anche dal legale rappresentante in data 14 dicembre 2017, depositato il 23 dicembre 2022, premettendo di aver aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016 in adempimento delle cui disposizioni veniva appunto effettuata la rinuncia stessa.

La rinuncia a spese compensate risulta altresì essere stata accettata dall’Agenzia.

Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio.

Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782).

P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio.

Dichiara le spese dell’intero giudizio compensate f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. FIORENTINO-[OSCURATO:PERSONA], in liquidazione coatta amministrativa, sedente in [OSCURATO:PERSONA], con avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato; - controricorrente – Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Toscana, n. 341/2016 depositata il 22 febbraio 2016. [OSCURATO:PERSONA] procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento del ricorso. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’undici settembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’Agenzia notificava avviso di accertamento per il periodo d’imposta 2005 individuando un maggior imponibile per € 5.054.581,00, nonché maggior valore della produzione a fini IRAP per € 149.651,00, oltre ad applicare le relative sanzioni, il tutto in relazione all’asserita indebita fruizione di agevolazioni fiscali ai RINUNCIA sensi dell’art.1, commi 460 e 466, l. n. 311/2004, non essendosi riscontrata un’effettiva e concreta mutualità di vantaggio. La CTP annullava il rilievo, ma la CTR, in accoglimento del gravame proposto dall’Agenzia, riformava la sentenza. Ricorre il contribuente in cassazione affidandosi a tre motivi. L’Agenzia resiste a mezzo di controricorso. Da ultimo il contribuente ha depositato memoria in cui dava atto della rinuncia al ricorso, e l’Agenzia accettava la suddetta rinuncia. [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente deve darsi atto, come già indicato, che parte ricorrente ha rinunciato al ricorso, con atto notificato alla controparte e debitamente sottoscritto anche dal legale rappresentante in data 14 dicembre 2017, depositato il 23 dicembre 2022, premettendo di aver aderito alla definizione agevolata di cui al d.l. n. 193/2016 in adempimento delle cui disposizioni veniva appunto effettuata la rinuncia stessa. La rinuncia a spese compensate risulta altresì essere stata accettata dall’Agenzia. Va dunque dichiarata l’estinzione del giudizio. Dipendendo la definizione non dal ricorso introduttivo ma da motivi sopravvenuti e in particolare da effetti della legislazione condonistica, non sussistono i presupposti processuali per dichiarare l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 24 dicembre 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato (cfr. Cass.07/06/2018, n.14782). P. Q. M. La Corte dichiara l’estinzione del giudizio. Dichiara le spese dell’intero giudizio compensate f
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