CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2022
Cassazione n. 48437/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e i motivi aggiunti depositati dalla difesa; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché meramente riproduttivo di profili di censura, legati alla natura e alla efficacia drogante della sostanza ceduta dalla ricorrente in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e con motivazione che per quanto sintetica, è certamente lineare e logica ( si consideri l'evidenza del fatto descritta al terzo capoverso di pagina 3 della sentenza impugnata); ritenuto altresì che la inammissibilità dei motivi originari di ricorso determina anche quella dei motivi aggiunti proposti dalla difesa (diretti a contrastare la recidiva), la cui disamina nel merito è evidentemente preclusa dalla valutazione pregiudiziale resa rispetto all'atto sul quale si innestano; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 ottobre 2022.