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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 aprile 2026

Cassazione n. 11090/2026

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ginedel ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno indicato recapito Pec;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 599, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio il 17.1.2017, e pubblicata il 15.2.2017;Numero registro generale 21076/2017Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 11090/2026Data pubblicazione 25/04/2026ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA],il quale ha confermato la propria richiesta di rigettare il ricorso;ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha domandato l’accoglimento del ricorso e, per lacontroricorrente, dall’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto dell’impugnativa;la Corte osserva:1.

L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA],l’avviso di accertamento n.

TJB030800341/2012 avente ad oggettomaggiore Irap con riferimento all’anno 2007.

L’Amministrazionefinanziaria, a seguito di processo verbale di costatazione consegnato allacontribuente il 21.12.2011, notificava il 18.12.2012 l’atto impositivo,contestando l’indebita deduzione, ai fini Irap, della rimunerazionecorrisposta dalla associata [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA], perché avente originedalla retribuzione di una prestazione di natura ‘mista’ (servizi piùcapitale).2.

La contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Roma, replicando a ciascuno deirilievi proposti dall’Amministrazione finanziaria.

La CTP riteneva fondate ledifese proposte dalla società, ed annullava l’atto impositivo.3.

L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale del Lazio, che lo accoglieva,riaffermando la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.4.

La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso lapronunzia della CTR, affidandosi a cinque motivi di ricorso.

L’Agenzia delleEntrate resiste mediante controricorso.Numero registro generale 21076/2017Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 11090/2026Data pubblicazione 25/04/20264.1.

Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed hadomandato il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione1.

Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., la contribuente contesta l’omessa valutazione, daparte del giudice dell’appello, di “circostanze fattuali oggetto didiscussione tra le parti (clausole contrattuali ed un lodo arbitrale), cheavrebbero dovuto inevitabilmente condurre a negare che la prestazione[dovuta dall’associata] in base al contratto di associazione inpartecipazione includesse un apporto di capitale” (ric., p. 3).1.1.

La contribuente sostiene che la errata valutazione espressa dalgiudice dell’appello risulta influenzata dalla superficialità con cui avevaesaminato i fatti di causa, trascurandone alcuni, che pure erano statioggetto di discussione tra le parti, invero valorizzati dal giudice di primogrado, come la completa analisi del contratto di associazione inpartecipazione (in part. gli artt. 6 e 19).Come pure la CTR ha omesso ogni esame del lodo arbitrale che avevaposto fine ai reciproci obblighi contrattuali delle parti nel 2012 mediante larisoluzione anticipata dell’associazione.

Ove lo avesse esaminato sisarebbe resa conto di una serie di elementi, come il fatto che era sìprevisto il passaggio degli impianti in proprietà all’associante GrandiStazioni al termine del contratto, per un prezzo simbolico, ma gli stessiall’epoca del lodo avevano ancora un valore di oltre nove milioni di Euro.Questo vuol dire che si era tenuto conto dell’obsolescenza degli impianti,che al termine del contratto, se maturato alla scadenza naturale (2024),non avrebbero avuto più valore.1.2.

Occorre allora innanzitutto rilevare che la contribuente equipara illodo arbitrale ad un fatto da intendersi in senso naturalistico, incontrandole fondate critiche del Pubblico Ministero, senza peraltro spiegare perché laNumero registro generale 21076/2017Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 11090/2026Data pubblicazione 25/04/2026valutazione di detto lodo avrebbe dovuto condurre necessariamente ad unesito diverso del giudizio e difetta pertanto, in ogni caso, la dimostrazionedella decisività della censura.In ordine alla critica relativa all’analisi incompleta e comunquesuperficiale delle clausole contrattuali, occorre in primo luogo rilevare chedetta analisi è stata compiuta dal giudice impugnato, come emerge conevidenza dalla sua pronuncia e si evidenzierà anche nel prosieguo.

La CTRha esaminato il contratto ed ha espresso la valutazione di merito che a leicompeteva senza incorrere in vizi logici o giuridici, che siano statievidenziati dalla parte o siano comunque desumibili dal testo dellapronuncia.

Demandare al giudice di legittimità il riesame della valutazionesul fatto processuale importa richiedere un nuovo giudizio di merito, chenon può essere effettuato in questa sede.Il primo motivo di ricorso risulta pertanto inammissibile.2.

Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la società censura la violazionedell’art. 109, comma 9, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), e degliartt. 5 e 11 bis del D.Lgs. n. 446 del 1997, nonché degli artt. 1362 e 1363c.c., per avere il giudice del gravame trascurato di applicare le regoledell’ermeneutica contrattuale, e di cui all’art. 1316 c.c., per non avertenuto conto dell’unitarietà delle prestazioni contrattuali, affermando lanatura ‘mista’ degli apporti dovuti, facendone erroneamente derivarel’indeducibilità dei costi ai fini Irap.3.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la ricorrente critica la violazione dell’art. 109, comma9, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), e degli artt. 5 e 11 bis delD.Lgs. n. 446 del 1997, per avere la CTR comunque erroneamentevalutato che la concessione in godimento dei beni non costituisca unaprestazione di servizi, bensì un apporto di capitale.Numero registro generale 21076/2017Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 11090/2026Data pubblicazione 25/04/20264.

Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente denuncia ancorala violazione dell’art. 109, comma 9, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986(Tuir) e degli artt. 5 e 11 bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997, per avere ilgiudice dell’appello ritenuto che possa rientrate tra i contratti diassociazione in partecipazione con prestazioni miste quello in esame,sebbene si preveda la partecipazione dell’associata ai ricavi lordi (senzadetrazione delle perdite) anziché agli utili netti.4.1.

Con i motivi di ricorso dal secondo al quarto la contribuentecritica, in relazione ai profili della violazione di legge e del vizio dimotivazione, la decisione assunta dalla CTR per aver erroneamenteritenuto che il contratto di associazione in partecipazione in cui laricorrente è parte associante, potesse ritenersi avente natura ‘mista’,perché erano previste prestazioni tanto di servizi quanto di godimento dibeni, con la conseguenza che gli oneri sopportati sarebbero risultatiindeducibili ai fini Irap.

I motivi di ricorso presentano elementi diconnessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni disintesi e chiarezza espositiva.In realtà, sostiene innanzitutto la società, il giudice dell’appello non hafatto buon governo delle regole dell’ermeneutica contrattuale, perché ilcontratto aveva natura unitaria, e nel suo complesso si risolveva in unaprestazione di servizi.Inoltre, risulta comunque non condivisibile che la concessione ingodimento di beni integri, nell’ambito di un contratto di associazione inpartecipazione, un apporto di capitali, ed in conseguenza la deduzione deicosti risultava fiscalmente corretta.4.2.

Occorre allora preliminarmente rilevare che questa Corteregolatrice ha già avuto occasione di chiarire che in tema diinterpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridicaconsta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nellaNumero registro generale 21076/2017Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 11090/2026Data pubblicazione 25/04/2026individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipicoaccertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede dilegittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni diermeneutica contrattuale; quando in sede di legittimità venga denunziatala violazione di tali regole, è necessaria la specifica dimostrazione delmodo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviatodalle regole nei detti articoli stabilite, non essendo sufficiente unasemplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la meraproposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto aquella adottata dal giudicante (Cass. sez.

III, 4.6.2007, n. 12946; Cass.sez.

III, 12.1.2006, n. 420).Può quindi rilevarsi che, in relazione alla prima valutazione, connessaal tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il sindacatodel giudice di legittimità – rispetto al tempo di tali arresti - risulta ora piùristretto dalla limitazione del vizio di motivazione sostanzialmente a quellanon conforme al c.d. minimo costituzionale (cfr. Cass.

SU, Sez.U,7.4.2014, n. 8053); mentre, riguardo alla seconda fase, la denuncia diviolazione delle norme di ermeneutica contrattuale richiede la specificadimostrazione che il ragionamento del giudice di merito abbia deviato daesse, non potendo la censura esprimersi nella semplice critica delladecisione sfavorevole formulata attraverso la proposizione della diversa ea sé favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.4.3.

Tanto premesso, la CTR ha in primo luogo chiarito di noncondividere le conclusioni del giudice di primo grado, che ha “confuso lafattispecie in oggetto con quella del contratto d’opera”, mentre “l’oggettodel contratto non è la realizzazione, dietro corrispettivo … di un’opera o diun servizio commissionato dall’associante, bensì il riconoscimento infavore dell’associata, di una partecipazione agli utili prodotti dall’impresa afronte del suo apporto nella gestione dell’attività di sfruttamentopubblicitario e, quel che rileva, ai fini del trattamento fiscale dellaNumero registro generale 21076/2017Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 11090/2026Data pubblicazione 25/04/2026remunerazione riconosciuta all’associata, giusta art. 109, n. 9, lett. b) delDpr 917/86, è la valutazione dell’effettiva natura di tale apporto … tutte leclausole ed i passaggi del contratto” si risolvono in una serie di obblighi trai quali la ‘fornitura di impianti concessi in godimento’ e questo obbligo sidifferenzia dagli altri obblighi di prestazione di opera e di servizi, proprioper essere un apporto di capitale già da subito ed indipendentemente daltrasferimento della proprietà alla scadenza del contratto … dalla solalettura del contratto appare come le due prestazioni” di servizi e dicapitale, “siano autonome … la concessione in godimento degli impianti …rappresenta una obbligazione autonoma della stessa associata e concorread attribuire natura mista all’apporto (prestazione di servizi e capitale),con la conseguenza che, in applicazione dell’art. 109, n. 9, lett. b) del Dprn. 917/86 … la remunerazione in oggetto non è deducibile” (sent.

CTR, p.IV s.).4.4.

Merita quindi di essere ricordato che l’art. 109 del Dpr n. 917 del1986, nella versione applicabile ratione temporis, dispone: “9.

Non èdeducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione eda quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto unapporto diverso da quello di opere e servizi”, ed i redditi provenienti daun’associazione in partecipazione con apporto di capitale sono rimastiassoggettati al regime fiscale dei dividendi provenienti da partecipazionisocietarie.Tanto premesso, la valutazione espressa dal giudice dell’appelloappare coerente e la ricorrente non offre argomenti che inducano amodificarla.Nel caso di specie il contratto di associazione in partecipazioneprevedeva sia prestazioni di servizi, sia la concessione in godimento dibeni.

Nulla, invero, impedisce la stipula di contratti con prestazioni diNumero registro generale 21076/2017Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 11090/2026Data pubblicazione 25/04/2026natura mista nel nostro ordinamento.

La natura unitaria di un vincolocontrattuale non esclude che siano previste prestazioni aventi naturadiversa, ed il rapporto contrattuale riceva perciò una determinataregolamentazione fiscale.Peraltro, in materia di disciplina delle società, i beni concessi ingodimento sono considerati dalla legge conferimenti in natura, e pertantoapporti di capitale (artt. 2342 e 2254 c.c.).

La contribuente non spiegaperché una diversa disciplina dovrebbe ritenersi applicabile nel caso di uncontratto di associazione in partecipazione.La CTR ha quindi correttamente rilevato che la riforma del sistemafiscale introdotta dal D.Lgs. n. 344 del 2003 ha previsto che nel caso diassociazione in partecipazione con apporto ‘misto’, ai fini Irap, gli utilicorrisposti dall’associante non sono deducibili.A tanto può aggiungersi che la CTR, esaminando il contratto diassociazione, ha rilevato pure che la fornitura di impianti concessi ingodimento dall’associata, da progettare, realizzare, istallare, manutenere,si risolveva in un obbligo che si differenziava dagli altri obblighi diprestazione di opera e di servizi, proprio per essere un apporto di capitalegià da subito, ed indipendentemente dal trasferimento della proprietàdegli impianti alla scadenza del contratto.I motivi di ricorso dal secondo al quarto risultano perciò infondati edevono essere perciò respinti.5.

Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la contribuente lamenta la nullità della sentenza, inconseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., per effetto dell’omessapronuncia della CTR sulla questione che, a fronte di un’unicamanifestazione di ricchezza, l’Amministrazione finanziaria ha assoggettatoad imposizione tanto la società associante quanto la società associata, conla conseguenza di aver violato il principio del divieto di doppiaimposizione.Numero registro generale 21076/2017Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 11090/2026Data pubblicazione 25/04/2026La ricorrente ha avuto cura di trascrivere come avesse domandatol’esame della questione con il ricorso introduttivo del giudizio (ric., p. 32),in cui la contestazione era rimasta assorbita dall’accoglimento del ricorso.5.1.

La CTR non esamina la censura.La contribuente pone comunque una questione di diritto, su cui questaCorte di legittimità è comunque chiamata a pronunciare.

Si è infatti giàavuto modo di chiarire che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principidi economia processuale e della ragionevole durata del processo di cuiall'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientatadell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su unmotivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione conrinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre chesi tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti difatto, Cass. sez.

V, 28.10.2015, n. 21968 (conf. già Cass. sez.

VI-III,8.10.2014, n. 21257 e, più di recente, Cass. sez.

III, 16.6.2023, n.17416).5.2.

Invero, l’indeducibilità del costo da parte della società checorrisponde una somma, in base all’ordinamento fiscale vigente, nonimporta che lo stesso divenga deducibile (ai fini Irap) per il solo fatto chela somma corrisposta debba essere assoggettata ad imposizione (ai finiIres) nei confronti del soggetto economico che la riceve.

Come osservatoanche dal Pubblico Ministero, i presupposti dell’imposta a carico delle duesocietà sono diversi, e non ricorre un’ipotesi di violazione del divieto didoppia imposizione.Il quinto motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciòessere rigettato.In definitiva il ricorso introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nonrisulta fondato, e deve perciò essere respinto.6.

Le spese di lite dei gradi di merito sono state compensate dai giudicicompetenti a provvedere.

Le spese processuali del giudizio di cassazioneNumero registro generale 21076/2017Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 11090/2026Data pubblicazione 25/04/2026seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate indispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e delvalore della controversia.6.1.

Deve ancora darsi atto che ricorrono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, del c.d. ‘doppio contributo’.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento dellespese di lite in favore della costituita controricorrente e le liquida incomplessivi Euro 7.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 9.4.2026.L’Estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ginedel ricorso, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chehanno indicato recapito Pec;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente -avversola sentenza n. 599, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Lazio il 17.1.2017, e pubblicata il 15.2.2017;Numero registro generale 21076/2017Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 11090/2026Data pubblicazione 25/04/2026ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];raccolte le conclusioni del P.M., s.[OSCURATO:PERSONA],il quale ha confermato la propria richiesta di rigettare il ricorso;ascoltate le conclusioni rassegnate, per la ricorrente, dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha domandato l’accoglimento del ricorso e, per lacontroricorrente, dall’Avvocato dello [OSCURATO:PERSONA], che hachiesto il rigetto dell’impugnativa;la Corte osserva:1. L’Agenzia delle Entrate notificava alla [OSCURATO:PERSONA],l’avviso di accertamento n. TJB030800341/2012 avente ad oggettomaggiore Irap con riferimento all’anno 2007. L’Amministrazionefinanziaria, a seguito di processo verbale di costatazione consegnato allacontribuente il 21.12.2011, notificava il 18.12.2012 l’atto impositivo,contestando l’indebita deduzione, ai fini Irap, della rimunerazionecorrisposta dalla associata [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA], perché avente originedalla retribuzione di una prestazione di natura ‘mista’ (servizi piùcapitale).2. La contribuente impugnava l’avviso di accertamento innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Roma, replicando a ciascuno deirilievi proposti dall’Amministrazione finanziaria. La CTP riteneva fondate ledifese proposte dalla società, ed annullava l’atto impositivo.3. L’Agenzia delle Entrate spiegava appello avverso la decisionesfavorevole conseguita nel primo grado del giudizio, innanzi allaCommissione Tributaria Regionale del Lazio, che lo accoglieva,riaffermando la piena validità ed efficacia dell’avviso di accertamento.4. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione, avverso lapronunzia della CTR, affidandosi a cinque motivi di ricorso. L’Agenzia delleEntrate resiste mediante controricorso.Numero registro generale 21076/2017Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 11090/2026Data pubblicazione 25/04/20264.1. Ha fatto pervenire le proprie conclusioni scritte il PubblicoMinistero, nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed hadomandato il rigetto del ricorso.Ragioni della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 5, c.p.c., la contribuente contesta l’omessa valutazione, daparte del giudice dell’appello, di “circostanze fattuali oggetto didiscussione tra le parti (clausole contrattuali ed un lodo arbitrale), cheavrebbero dovuto inevitabilmente condurre a negare che la prestazione[dovuta dall’associata] in base al contratto di associazione inpartecipazione includesse un apporto di capitale” (ric., p. 3).1.1. La contribuente sostiene che la errata valutazione espressa dalgiudice dell’appello risulta influenzata dalla superficialità con cui avevaesaminato i fatti di causa, trascurandone alcuni, che pure erano statioggetto di discussione tra le parti, invero valorizzati dal giudice di primogrado, come la completa analisi del contratto di associazione inpartecipazione (in part. gli artt. 6 e 19).Come pure la CTR ha omesso ogni esame del lodo arbitrale che avevaposto fine ai reciproci obblighi contrattuali delle parti nel 2012 mediante larisoluzione anticipata dell’associazione. Ove lo avesse esaminato sisarebbe resa conto di una serie di elementi, come il fatto che era sìprevisto il passaggio degli impianti in proprietà all’associante GrandiStazioni al termine del contratto, per un prezzo simbolico, ma gli stessiall’epoca del lodo avevano ancora un valore di oltre nove milioni di Euro.Questo vuol dire che si era tenuto conto dell’obsolescenza degli impianti,che al termine del contratto, se maturato alla scadenza naturale (2024),non avrebbero avuto più valore.1.2. Occorre allora innanzitutto rilevare che la contribuente equipara illodo arbitrale ad un fatto da intendersi in senso naturalistico, incontrandole fondate critiche del Pubblico Ministero, senza peraltro spiegare perché laNumero registro generale 21076/2017Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 11090/2026Data pubblicazione 25/04/2026valutazione di detto lodo avrebbe dovuto condurre necessariamente ad unesito diverso del giudizio e difetta pertanto, in ogni caso, la dimostrazionedella decisività della censura.In ordine alla critica relativa all’analisi incompleta e comunquesuperficiale delle clausole contrattuali, occorre in primo luogo rilevare chedetta analisi è stata compiuta dal giudice impugnato, come emerge conevidenza dalla sua pronuncia e si evidenzierà anche nel prosieguo. La CTRha esaminato il contratto ed ha espresso la valutazione di merito che a leicompeteva senza incorrere in vizi logici o giuridici, che siano statievidenziati dalla parte o siano comunque desumibili dal testo dellapronuncia. Demandare al giudice di legittimità il riesame della valutazionesul fatto processuale importa richiedere un nuovo giudizio di merito, chenon può essere effettuato in questa sede.Il primo motivo di ricorso risulta pertanto inammissibile.2. Mediante il secondo strumento d’impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la società censura la violazionedell’art. 109, comma 9, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), e degliartt. 5 e 11 bis del D.Lgs. n. 446 del 1997, nonché degli artt. 1362 e 1363c.c., per avere il giudice del gravame trascurato di applicare le regoledell’ermeneutica contrattuale, e di cui all’art. 1316 c.c., per non avertenuto conto dell’unitarietà delle prestazioni contrattuali, affermando lanatura ‘mista’ degli apporti dovuti, facendone erroneamente derivarel’indeducibilità dei costi ai fini Irap.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la ricorrente critica la violazione dell’art. 109, comma9, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986 (Tuir), e degli artt. 5 e 11 bis delD.Lgs. n. 446 del 1997, per avere la CTR comunque erroneamentevalutato che la concessione in godimento dei beni non costituisca unaprestazione di servizi, bensì un apporto di capitale.Numero registro generale 21076/2017Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 11090/2026Data pubblicazione 25/04/20264. Mediante il quarto strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la contribuente denuncia ancorala violazione dell’art. 109, comma 9, lett. b), del Dpr n. 917 del 1986(Tuir) e degli artt. 5 e 11 bis, del D.Lgs. n. 446 del 1997, per avere ilgiudice dell’appello ritenuto che possa rientrate tra i contratti diassociazione in partecipazione con prestazioni miste quello in esame,sebbene si preveda la partecipazione dell’associata ai ricavi lordi (senzadetrazione delle perdite) anziché agli utili netti.4.1. Con i motivi di ricorso dal secondo al quarto la contribuentecritica, in relazione ai profili della violazione di legge e del vizio dimotivazione, la decisione assunta dalla CTR per aver erroneamenteritenuto che il contratto di associazione in partecipazione in cui laricorrente è parte associante, potesse ritenersi avente natura ‘mista’,perché erano previste prestazioni tanto di servizi quanto di godimento dibeni, con la conseguenza che gli oneri sopportati sarebbero risultatiindeducibili ai fini Irap. I motivi di ricorso presentano elementi diconnessione e possono essere trattati congiuntamente, per ragioni disintesi e chiarezza espositiva.In realtà, sostiene innanzitutto la società, il giudice dell’appello non hafatto buon governo delle regole dell’ermeneutica contrattuale, perché ilcontratto aveva natura unitaria, e nel suo complesso si risolveva in unaprestazione di servizi.Inoltre, risulta comunque non condivisibile che la concessione ingodimento di beni integri, nell’ambito di un contratto di associazione inpartecipazione, un apporto di capitali, ed in conseguenza la deduzione deicosti risultava fiscalmente corretta.4.2. Occorre allora preliminarmente rilevare che questa Corteregolatrice ha già avuto occasione di chiarire che in tema diinterpretazione del contratto, il procedimento di qualificazione giuridicaconsta di due fasi, delle quali la prima - consistente nella ricerca e nellaNumero registro generale 21076/2017Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 11090/2026Data pubblicazione 25/04/2026individuazione della comune volontà dei contraenti - è un tipicoaccertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede dilegittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni diermeneutica contrattuale; quando in sede di legittimità venga denunziatala violazione di tali regole, è necessaria la specifica dimostrazione delmodo in cui il ragionamento seguito dal giudice di merito abbia deviatodalle regole nei detti articoli stabilite, non essendo sufficiente unasemplice critica della decisione sfavorevole, formulata attraverso la meraproposizione di una diversa e più favorevole interpretazione rispetto aquella adottata dal giudicante (Cass. sez. III, 4.6.2007, n. 12946; Cass.sez. III, 12.1.2006, n. 420).Può quindi rilevarsi che, in relazione alla prima valutazione, connessaal tipico accertamento di fatto riservato al giudice di merito, il sindacatodel giudice di legittimità – rispetto al tempo di tali arresti - risulta ora piùristretto dalla limitazione del vizio di motivazione sostanzialmente a quellanon conforme al c.d. minimo costituzionale (cfr. Cass. SU, Sez.U,7.4.2014, n. 8053); mentre, riguardo alla seconda fase, la denuncia diviolazione delle norme di ermeneutica contrattuale richiede la specificadimostrazione che il ragionamento del giudice di merito abbia deviato daesse, non potendo la censura esprimersi nella semplice critica delladecisione sfavorevole formulata attraverso la proposizione della diversa ea sé favorevole interpretazione rispetto a quella adottata dal giudicante.4.3. Tanto premesso, la CTR ha in primo luogo chiarito di noncondividere le conclusioni del giudice di primo grado, che ha “confuso lafattispecie in oggetto con quella del contratto d’opera”, mentre “l’oggettodel contratto non è la realizzazione, dietro corrispettivo … di un’opera o diun servizio commissionato dall’associante, bensì il riconoscimento infavore dell’associata, di una partecipazione agli utili prodotti dall’impresa afronte del suo apporto nella gestione dell’attività di sfruttamentopubblicitario e, quel che rileva, ai fini del trattamento fiscale dellaNumero registro generale 21076/2017Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 11090/2026Data pubblicazione 25/04/2026remunerazione riconosciuta all’associata, giusta art. 109, n. 9, lett. b) delDpr 917/86, è la valutazione dell’effettiva natura di tale apporto … tutte leclausole ed i passaggi del contratto” si risolvono in una serie di obblighi trai quali la ‘fornitura di impianti concessi in godimento’ e questo obbligo sidifferenzia dagli altri obblighi di prestazione di opera e di servizi, proprioper essere un apporto di capitale già da subito ed indipendentemente daltrasferimento della proprietà alla scadenza del contratto … dalla solalettura del contratto appare come le due prestazioni” di servizi e dicapitale, “siano autonome … la concessione in godimento degli impianti …rappresenta una obbligazione autonoma della stessa associata e concorread attribuire natura mista all’apporto (prestazione di servizi e capitale),con la conseguenza che, in applicazione dell’art. 109, n. 9, lett. b) del Dprn. 917/86 … la remunerazione in oggetto non è deducibile” (sent. CTR, p.IV s.).4.4. Merita quindi di essere ricordato che l’art. 109 del Dpr n. 917 del1986, nella versione applicabile ratione temporis, dispone: “9. Non èdeducibile ogni tipo di remunerazione dovuta:b) relativamente ai contratti di associazione in partecipazione eda quelli di cui all'articolo 2554 del codice civile allorché sia previsto unapporto diverso da quello di opere e servizi”, ed i redditi provenienti daun’associazione in partecipazione con apporto di capitale sono rimastiassoggettati al regime fiscale dei dividendi provenienti da partecipazionisocietarie.Tanto premesso, la valutazione espressa dal giudice dell’appelloappare coerente e la ricorrente non offre argomenti che inducano amodificarla.Nel caso di specie il contratto di associazione in partecipazioneprevedeva sia prestazioni di servizi, sia la concessione in godimento dibeni. Nulla, invero, impedisce la stipula di contratti con prestazioni diNumero registro generale 21076/2017Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 11090/2026Data pubblicazione 25/04/2026natura mista nel nostro ordinamento. La natura unitaria di un vincolocontrattuale non esclude che siano previste prestazioni aventi naturadiversa, ed il rapporto contrattuale riceva perciò una determinataregolamentazione fiscale.Peraltro, in materia di disciplina delle società, i beni concessi ingodimento sono considerati dalla legge conferimenti in natura, e pertantoapporti di capitale (artt. 2342 e 2254 c.c.). La contribuente non spiegaperché una diversa disciplina dovrebbe ritenersi applicabile nel caso di uncontratto di associazione in partecipazione.La CTR ha quindi correttamente rilevato che la riforma del sistemafiscale introdotta dal D.Lgs. n. 344 del 2003 ha previsto che nel caso diassociazione in partecipazione con apporto ‘misto’, ai fini Irap, gli utilicorrisposti dall’associante non sono deducibili.A tanto può aggiungersi che la CTR, esaminando il contratto diassociazione, ha rilevato pure che la fornitura di impianti concessi ingodimento dall’associata, da progettare, realizzare, istallare, manutenere,si risolveva in un obbligo che si differenziava dagli altri obblighi diprestazione di opera e di servizi, proprio per essere un apporto di capitalegià da subito, ed indipendentemente dal trasferimento della proprietàdegli impianti alla scadenza del contratto.I motivi di ricorso dal secondo al quarto risultano perciò infondati edevono essere perciò respinti.5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la contribuente lamenta la nullità della sentenza, inconseguenza della violazione dell’art. 112 c.p.c., per effetto dell’omessapronuncia della CTR sulla questione che, a fronte di un’unicamanifestazione di ricchezza, l’Amministrazione finanziaria ha assoggettatoad imposizione tanto la società associante quanto la società associata, conla conseguenza di aver violato il principio del divieto di doppiaimposizione.Numero registro generale 21076/2017Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 11090/2026Data pubblicazione 25/04/2026La ricorrente ha avuto cura di trascrivere come avesse domandatol’esame della questione con il ricorso introduttivo del giudizio (ric., p. 32),in cui la contestazione era rimasta assorbita dall’accoglimento del ricorso.5.1. La CTR non esamina la censura.La contribuente pone comunque una questione di diritto, su cui questaCorte di legittimità è comunque chiamata a pronunciare. Si è infatti giàavuto modo di chiarire che nel giudizio di legittimità, alla luce dei principidi economia processuale e della ragionevole durata del processo di cuiall'art. 111 Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientatadell'attuale art. 384 c.p.c., una volta verificata l'omessa pronuncia su unmotivo di appello, la Corte di cassazione può evitare la cassazione conrinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito sempre chesi tratti di questione di diritto che non richiede ulteriori accertamenti difatto, Cass. sez. V, 28.10.2015, n. 21968 (conf. già Cass. sez. VI-III,8.10.2014, n. 21257 e, più di recente, Cass. sez. III, 16.6.2023, n.17416).5.2. Invero, l’indeducibilità del costo da parte della società checorrisponde una somma, in base all’ordinamento fiscale vigente, nonimporta che lo stesso divenga deducibile (ai fini Irap) per il solo fatto chela somma corrisposta debba essere assoggettata ad imposizione (ai finiIres) nei confronti del soggetto economico che la riceve. Come osservatoanche dal Pubblico Ministero, i presupposti dell’imposta a carico delle duesocietà sono diversi, e non ricorre un’ipotesi di violazione del divieto didoppia imposizione.Il quinto motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deve perciòessere rigettato.In definitiva il ricorso introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA] nonrisulta fondato, e deve perciò essere respinto.6. Le spese di lite dei gradi di merito sono state compensate dai giudicicompetenti a provvedere. Le spese processuali del giudizio di cassazioneNumero registro generale 21076/2017Numero sezionale 209/2026Numero di raccolta generale 11090/2026Data pubblicazione 25/04/2026seguono l’ordinario criterio della soccombenza e sono liquidate indispositivo, in considerazione della natura delle questioni affrontate e delvalore della controversia.6.1. Deve ancora darsi atto che ricorrono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, del c.d. ‘doppio contributo’.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso introdotto dalla [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, che condanna al pagamento dellespese di lite in favore della costituita controricorrente e le liquida incomplessivi Euro 7.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma, il 9.4.2026.L’Estensore Il PresidentePaolo [OSCURATO:PERSONA]