CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 45907/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] TRIBUNALE DI MATERAnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MATERAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 25 febbraio 2013 dal Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di rapina, tentato sequestro di persona, lesioni e danneggiamento. 2. Propongono ricorso per cassazione gli imputati in epigrafe articolando i seguenti motivi. 2.1. Ricorso MANCINO con l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma. 2.1.1. Violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova con specifico riferimento al contenuto del verbale di riconoscimento operato da GUERRIERI Vincenzo. A parere del ricorrente, dichiarazioni della persona offesa e riconoscimenti fotografici risulterebbero inidonei a fondare la prova della responsabilità. Infatti, il riconoscimento fotografico da parte del GUERRIERI a carico del MANCINO risulterebbe esito di pressioni subite dal testimone nell'atto ricognitivo e comunque sarebbe inattendibile perché l'indicazione del soggetto riconosciuto sarebbe equivoca per effetto di una incongruenza sul numero identificativo e comunque il riconoscimento medesimo non sarebbe stato confermato da un riconoscimento de visu in sede dibattimentale. 2.1.2. Vizio di motivazione in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche in difetto di motivazione in appello rispetto allo specifico motivo articolato in sede di impugnazione. 2.2 Ricorso [OSCURATO:PERSONA] con l'[OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma. 2.2.1. Vizio di motivazione in punto dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in difetto di riconoscimento dell'imputato da parte delle persone offese. L'individuazione dell'[OSCURATO:PERSONA] risulterebbe infatti frutto di una mera deduzione investigativa della PG rimasta priva di riscontro. Sul punto, le argomentazioni della Corte d'appello, inerenti all'eccessivo numero di fotografie, all'equivoca posizione dei numeri progressivi e alla rilevanza della descrizione precedentemente offerta dell'aggressore risulterebbe frutto di considerazioni meramente ipotetiche. Rilevante sarebbe anche la circostanza che il GUERRIERI ha affermato che il nome [OSCURATO:PERSONA] gli era stato indicato dagli stessi carabinieri. Nemmeno la testimonianza RICCIOLI potrebbe poi essere considerata riscontro alle dichiarazioni GUERRIERI avendo la donna riferito circostanze diverse da quelle raccontate dal [OSCURATO:PERSONA]. 2.2.2. Omessa motivazione in relazione alla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla mancata rideterminazione della pena applicata per i reati satellite. La Corte territoriale non avrebbe infatti considerato 2_- che l'[OSCURATO:PERSONA], al momento del fatto, sarebbe stato sotto l'effetto di sostanze alcoliche e probabilmente anche stupefacenti. 3. A seguito di tempestiva richiesta del ricorrente, è stata disposta la trattazione orale della causa. 3.1. Il Procuratore Generale - in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], presente - ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso 3.2. I difensori degli imputati hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi. 3.3. Il difensore dell'[OSCURATO:PERSONA] ha lamentato, in sede di discussione, la mancanza dei presupposti per affermare la sussistenza della recidiva e ha chiesto dichiararsi la prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono manifestamente infondati. 2. Le doglianze articolate da entrambi i ricorrenti in ordine ad allegati errori nel riconoscimento fotografico risultano manifestamente infondate. 2.1. In particolare, quanto alla individuazione dell'[OSCURATO:PERSONA], risulta dalla sentenza di primo grado che, in sede dibattimentale, sia stato proprio la persona offesa GUERRIERI a chiarire la presenza di un equivoco nella verbalizzazione del riconoscimento. Costui "in modo convinto e sicuro-nonostante le errate contestazioni di tutte le parti, incluso il collegio (...) ha dichiarato che colui che lo aveva fisicamente aggredito e picchiato era l'uomo più anziano (...) non il MANCINO (...) che la foto n. 5 indicata nel verbale di ricognizione fotografica non era quella che aveva riconosciuto che i carabinieri avevano sbagliato perché lui aveva riconosciuto quella n. 7, effettivamente corrispondente all'[OSCURATO:PERSONA], non presente quel giorno in dibattimento." Il Tribunale e poi la Corte territoriale hanno inoltre fornito logica spiegazione dell'equivoco creatosi in relazione alla particolare struttura del fascicolo fotografico e alla equivoca apposizione dei numeri identificativi le fotografie. 2.2. Quanto al riconoscimento MANCINO, lo stesso Tribunale ha chiarito come altrettanto palese risultasse la certa portata delle dichiarazioni della persona offesa NAPOLI in ordine alle quali possono svolgersi le medesime considerazioni. 2.3. Ancora, l'articolazione dei motivi di ricorso non tiene conto degli ulteriori riscontri offerti già in sede di giudizio di primo grado e poi richiamati dalla stessa Corte territoriale. 2.3.1. In particolare, quanto all'[OSCURATO:PERSONA], la difesa non tiene conto degli ulteriori riscontri offerti già in sede di giudizio di primo grado e richiamati dalla Corte territoriale nemmeno confrontandosi con gli esiti degli stessi. Si fa riferimento in particolare alla testimonianza MUNGIGUERRA Marcello che aveva incontrato lo stesso [OSCURATO:PERSONA] a poca distanza dal luogo dei fatti poco prima che //1 avvenissero gli eventi in contestazione. Si tratta di circostanza che fornisce un particolare profilo di coerenza estrinseca al riconoscimento della parte offesa con cui il ricorrente nemmeno si confronta. 2.3.2. Quanto invece al MANCINO, la difesa non tiene conto dei riscontri offerti dai rilievi e dalle fotografie scattate sull'auto dello stesso ricorrente a seguito del sequestro in relazione a quelle scattate dai carabinieri sull'auto della NAPOLI e sulla saracinesca del bar danneggiato. Si tratta di fotografie che evidenziano la piena compatibilità dei danni tra le rispettive automobili in relazione al racconto offerto dalla persona offesa NAPOLI così fornendo pieno riscontro sia alla dinamica dei fatti per come riferita sia al riconoscimento del MANCINO medesimo. 2.4. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche risulta congruamente motivato avendo la Corte territoriale escluso la possibilità di ulteriori riduzioni di pena sulla considerazione delle medesime circostanze valutate in sede di determinazione della pena e segnatamente le modalità del fatto che comprendevano anche il tentativo di sequestro di una giovane donna in orario notturno, l'entità della violenza, la rilevanza delle lesioni. 2.4.1. Si tratta di motivazione logica, lineare, congrua, coerente con il contenuto del fascicolo processuale che - per tali caratteri - non risulta suscettibile di ulteriore sindacato in sede di legittimità dovendosi anche considerare che il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, può tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378). 2.5. Inammissibile in quanto tardiva risulta la doglianza articolata in sede di discussione orale in punto riconoscimento della recidiva. La relativa questione non risulta infatti sollevata né in sede di appello né in sede di ricorso principale dovendosi ribadire il principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, per cui non sussiste alcuna connessione tra il motivo di impugnazione relativo al trattamento sanzionatorio ed il punto della sentenza relativo all'applicazione della recidiva, in quanto il primo è volto a sollecitare l'uso del potere discrezionale del giudice alla stregua dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen., in relazione ad una determinata configurazione del reato e delle sue circostanze, mentre il secondo riguarda una circostanza aggravante soggettiva (Sez. 7, Ordinanza n. 14140 del 09/02/2018 Rv. 272679). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. 3.1. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in • ígi a, 1'8 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA] elensore [OSCURATO:PERSONA] (Vincenzo utinelli) (Geppin DEPOSITATO )Ni CANCELLERIA 1 k flC 2021 CORTE DI C.ASSAZIONE U.R.P. CENTRALE • \,t'f n P. Q. M. Visto l'art. 625 bis cod proc pen Ordina correggersi l'errore materiale nella sentenza n. 45907/2021 sostituendo - nella intestazione della sentenza medesima - Alle parole "[OSCURATO:PERSONA]" le parole "[OSCURATO:PERSONA]" alle parole "[OSCURATO:PERSONA]" le parole "[OSCURATO:PERSONA]" alle parole "[OSCURATO:PERSONA]" le parole "[OSCURATO:PERSONA]" alle parole "Sent. n. sez. 1349/2021" le parole "Sent. n. sez. 2056/2021"; alle parole "R.G.N. 19515/2021" le parole "R.G.N. 11165/2020"; alle parole "CC - 24/09/2021" le parole "UP - 08/10/2021" alle parole "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]" le parole "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]"; alle parole "nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]" le parole "[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]"; alle parole "avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di MATERA" le parole "avverso la sentenza del 23/09/2019 della CORTE APPELLO di ROMA"; alle parole "lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata" le parole "udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi."; inserire infine, dopo le parole "dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi", le parole "uditi i difensori degli imputati. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto dichiararsi la prescrizione del reato di cui al capo C e per il resto si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto l'accoglimento del ricorso.". Allega intestazione con le disposte correzioni da considerarsi parte integrante del presente provvedimento e da inserirsi nell'originale dell'atto unitamente all'annotazione. Manda alla Cancelleria per l'annotazione sull'originale dell'atto, per l'inserimento dell'allegat