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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 gennaio 2022

Cassazione n. 21354/2022

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; — letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con un unico atto) e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché fondati su motivi di ricorso non consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che il primo motivo del ricorso prospettato nell'interesse dalla sola Chilletti è costituito da mere doglianze in punto di fatto perchè si fonda non su effettivi vizi logici della motivazione bensì su una ricostruzione alternativa della relativa 'vicenda in fatto attraverso una rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto ancora che il secondo motivo di ricorso addotto nell'interesse di entrambi i ricorrenti sopra citati è manifestamente infondato attesa l'ineccepibilità della motivazione spesa in relazione alla contestata aggravante ex art. 80 comma 2 TUS; ritenuto che in relazione alle generiche non riconosciute al [OSCURATO:PERSONA] il difetto di motivazione addotto dal ricorso risulta superato dalla genetica inammissibilità del relativo rilievo articolato con il gravame di merito, del tutto generico e aspecifico rispetto alla indicazioni argomentative, sintetiche ma immediate, spese dalla sentenza di primo grado nel puntualizzare le ragioni di distinzione della posizione del detto imputato rispetto alla concorrente Chilletti ( pagina 9 sentenza di primo grado); ritenuta la manifesta infondatezza delle prospettazioni sottese al ricorso del Marino, nel caso immediatamente travolte, sia in relazione alla destinazione allo spaccio della sostanza acquistata dagli altri due ricorrenti e rinvenuta nella sua diponibilità sia in ordine alla negata configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art 73 TUS, dal rilievo inferenziale di valenza oggettiva da assegnare all'estremo e per forza di cose significativo rilievo ponderale della sostanza stessa (in relazione al principio attivo ed al relativo controvalore commerciale puntualmente dettagliati anche dalla sentenza di primo grado, pag. 7); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibilt ricorst e condanna i ricorrentt al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 13 gennaio 2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] Giorgi1 Fidelbo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; — letti i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (con un unico atto) e [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i ricorsi sono inammissibili perché fondati su motivi di ricorso non consentiti dalla legge in sede di legittimità; ritenuto in particolare che il primo motivo del ricorso prospettato nell'interesse dalla sola Chilletti è costituito da mere doglianze in punto di fatto perchè si fonda non su effettivi vizi logici della motivazione bensì su una ricostruzione alternativa della relativa 'vicenda in fatto attraverso una rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; ritenuto ancora che il secondo motivo di ricorso addotto nell'interesse di entrambi i ricorrenti sopra citati è manifestamente infondato attesa l'ineccepibilità della motivazione spesa in relazione alla contestata aggravante ex art. 80 comma 2 TUS; ritenuto che in relazione alle generiche non riconosciute al [OSCURATO:PERSONA] il difetto di motivazione addotto dal ricorso risulta superato dalla genetica inammissibilità del relativo rilievo articolato con il gravame di merito, del tutto generico e aspecifico rispetto alla indicazioni argomentative, sintetiche ma immediate, spese dalla sentenza di primo grado nel puntualizzare le ragioni di distinzione della posizione del detto imputato rispetto alla concorrente Chilletti ( pagina 9 sentenza di primo grado); ritenuta la manifesta infondatezza delle prospettazioni sottese al ricorso del Marino, nel caso immediatamente travolte, sia in relazione alla destinazione allo spaccio della sostanza acquistata dagli altri due ricorrenti e rinvenuta nella sua diponibilità sia in ordine alla negata configurabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art 73 TUS, dal rilievo inferenziale di valenza oggettiva da assegnare all'estremo e per forza di cose significativo rilievo ponderale della sostanza stessa (in relazione al principio attivo ed al relativo controvalore commerciale puntualmente dettagliati anche dalla sentenza di primo grado, pag. 7); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibilt ricorst e condanna i ricorrentt al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 gennaio 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] 'dente [OSCURATO:PERSONA] Giorgi1 Fidelbo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 21354/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris