Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 46999/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Tti avverso la sentenza del 15/05/2023 delta pped di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorsi sono stati proposti e sottoscritti direttamente dagli imputati in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, che prescrive che il ricorso debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale degli avvocati cassazionisti; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 30

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] Tti avverso la sentenza del 15/05/2023 delta pped di Bari; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che i ricorsi sono stati proposti e sottoscritti direttamente dagli imputati in violazione di quanto disposto dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dalla legge 103 del 2017, che prescrive che il ricorso debba essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale degli avvocati cassazionisti; ritenuto che ciò ha impedito in via originaria l'instaurazione di un valido rapporto di impugnazione e che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con procedura de plano, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30
Sentenza Cassazione n. 46999/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris