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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 maggio 2022

Cassazione n. 17118/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11485-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro ; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11485/2021 Numero sezionale 4309/2022 Numero di raccolta generale 17118/2022- intimati - avverso la sentenza n. 1413/2020 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 26/05/2022 CATANZARO, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Relatore ha formulato la proposta nei termini seguenti: <<Ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale, accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno procurato agli attori, impedendo loro di potere usufruire della servitù di passaggio per accedere al loro fondo, danno quantificato nella misura di € 5.000,00; - la Corte d’appello, rigettata l’impugnazione dei convenuti e confermata, pertanto, la sentenza di primo grado, condannò gli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado; - gli insoddisfatti appellanti ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi [gli intimati resistono con controricorso]; osserva

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ., 1226 e 2043 cod. civ.

Assumono i ricorrenti che, mancando la prova del danno e l’impossibilità di una stima esatta di esso, la Corte non avrebbe potuto, in primo luogo, riconoscere l’esistenza del danno medesimo e, in secondo luogo, liquidare esso equitativamente.

2. La doglianza è manifestamente infondata.

2.1. Quanto al primo profilo basti rilevare che la sentenza ha identificato il danno nell’impossibilità, causata dall’interruzione del passaggio, di coltivare convenientemente il fondo attoreo.

È appena il caso di soggiungere che il vaglio probatorio costituisce accertamento di merito in questa sede incensurabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11485/2021 Numero sezionale 4309/2022 cod. proc. civ., per vero in questa sede neppure richiamato, in quanto, come noto, una Numero di raccolta generale 17118/2022Data pubblicazione 26/05/2022 questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299).

2.2. Quanto alla determinazione equitativa va premesso che, in genere, l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Sez. 1, n. 5090, 15/03/2016, Rv. 639029).

Non va confuso l’onere di dimostrazione dell’esistenza del danno con l’estimazione dello stesso.

Proprio per questo la Cassazione ha avuto modo di chiarire che la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l’impossibilità o l’estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l’entità (ex multis, Sez. 6, n. 4534, 22/02/2017, Rv. 643131; in senso conforme, più di recente, Sez. 2, n. 31642, 04/11/2021).

Inoltre, si è, anche di recente, confermato che il giudice deve dar conto, sia pure sommariamente, del procedimento logico attraverso il quale giunge alla stima equitativa (cfr. Sez. 6, n. 26051, 17/11/2020).

I principi di diritto sopra ripresi risultano essere stati rispettati dalla sentenza impugnata, in quanto la stessa, provato l’ingiusto spossessamento della servitù di passaggio, provato l’an del danno da mancata coltivazione, ha stimato il danno equitativamente, confermando la sentenza di primo grado, tenendo conto delle risultanze di una consulenza tecnica di parte, le cui conclusioni in termini di quantificazione (€ 6.610.000) risultano essere state opportunamente mitigate dal giudice, sulla base del complesso delle emergenze istruttorie.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11485/2021

3. Il secondo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano violazione e falsa appliNumero sezionale 4309/2022Numero di raccolta generale 17118/2022cazione degli artt. 112 cod. pro. civ. e 2697 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto Data pubblicazione 26/05/2022 controverso e decisivo, assumendo che la Corte locale non aveva tenuto conto del fatto che il fondo servito era accessibile per altra via, anche con mezzi meccanici, e che la mancata coltivazione di esso era dipesa da una volontaria scelta della controparte, non supera lo scrutinio d’ammissibilità.

Sgombrato il campo dall’impropria evocazione dell’art. 112 cod., proc. civ. (come peraltro in relazione al precedente motivo), non constando affatto che la sentenza abbia deciso su domanda non proposta o oltre essa, anche le altre evocazioni di norme giuridiche non meritano miglior sorte.

3.1. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831).

3.2. Sotto altro profilo, in presenza di “doppia conforme”, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11485/2021 Numero sezionale 4309/2022 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, Numero di raccolta generale 17118/2022Data pubblicazione 26/05/2022 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto.

3.3. In definitiva, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, come si è chiarito poco sopra in relazione al primo motivo;.

3.4. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459).

Nella sostanza la ricorrente, sotto l’usbergo dell’asserita violazione di legge instano per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ.

4. Il terzo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano l’eccessività della condanna al rimborso delle spese, risulta palesemente inammissibile, non avendo i ricorrenti individuato né le norme violate, né lo specifico superamento dei parametri tabellari delle singole fasi.

5. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti”.>>.

F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11485/2021 Numero sezionale 4309/2022 [OSCURATO:PERSONA], rilevato che risulta proposto controricorso, condivide il Numero di raccolta generale 17118/2022Data pubblicazione 26/05/2022 contenuto della proposta, a cui peraltro i ricorrenti non hanno ritenuto di muovere osservazioni (non risultano infatti pervenute memorie).

Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022.

Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 11485-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, V.[OSCURATO:PERSONA] 57, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 180 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; - controricorrenti - contro ; F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11485/2021 Numero sezionale 4309/2022 Numero di raccolta generale 17118/2022- intimati - avverso la sentenza n. 1413/2020 della CORTE D'APPELLO di Data pubblicazione 26/05/2022 CATANZARO, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il Relatore ha formulato la proposta nei termini seguenti: <<Ritenuto che la vicenda al vaglio, per quel che qui ancora rileva, può riassumersi nei termini seguenti: - il Tribunale, accolta la domanda di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannò [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a risarcire il danno procurato agli attori, impedendo loro di potere usufruire della servitù di passaggio per accedere al loro fondo, danno quantificato nella misura di € 5.000,00; - la Corte d’appello, rigettata l’impugnazione dei convenuti e confermata, pertanto, la sentenza di primo grado, condannò gli appellanti al pagamento delle spese processuali del grado; - gli insoddisfatti appellanti ricorrono avverso la sentenza d’appello sulla base di tre motivi [gli intimati resistono con controricorso]; osserva 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.112 cod. proc. civ., 1226 e 2043 cod. civ. Assumono i ricorrenti che, mancando la prova del danno e l’impossibilità di una stima esatta di esso, la Corte non avrebbe potuto, in primo luogo, riconoscere l’esistenza del danno medesimo e, in secondo luogo, liquidare esso equitativamente. 2. La doglianza è manifestamente infondata. 2.1. Quanto al primo profilo basti rilevare che la sentenza ha identificato il danno nell’impossibilità, causata dall’interruzione del passaggio, di coltivare convenientemente il fondo attoreo. È appena il caso di soggiungere che il vaglio probatorio costituisce accertamento di merito in questa sede incensurabile, neppure attraverso l’escamotage dell’evocazione dell’art. 116, F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11485/2021 Numero sezionale 4309/2022 cod. proc. civ., per vero in questa sede neppure richiamato, in quanto, come noto, una Numero di raccolta generale 17118/2022Data pubblicazione 26/05/2022 questione di violazione o di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito (cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 27000, 27/12/2016, Rv. 642299). 2.2. Quanto alla determinazione equitativa va premesso che, in genere, l'esercizio, in concreto, del potere discrezionale conferito al giudice di liquidare il danno in via equitativa non è suscettibile di sindacato in sede di legittimità quando la motivazione della decisione dia adeguatamente conto dell'uso di tale facoltà, indicando il processo logico e valutativo seguito (Sez. 1, n. 5090, 15/03/2016, Rv. 639029). Non va confuso l’onere di dimostrazione dell’esistenza del danno con l’estimazione dello stesso. Proprio per questo la Cassazione ha avuto modo di chiarire che la liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l’impossibilità o l’estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell’allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l’entità (ex multis, Sez. 6, n. 4534, 22/02/2017, Rv. 643131; in senso conforme, più di recente, Sez. 2, n. 31642, 04/11/2021). Inoltre, si è, anche di recente, confermato che il giudice deve dar conto, sia pure sommariamente, del procedimento logico attraverso il quale giunge alla stima equitativa (cfr. Sez. 6, n. 26051, 17/11/2020). I principi di diritto sopra ripresi risultano essere stati rispettati dalla sentenza impugnata, in quanto la stessa, provato l’ingiusto spossessamento della servitù di passaggio, provato l’an del danno da mancata coltivazione, ha stimato il danno equitativamente, confermando la sentenza di primo grado, tenendo conto delle risultanze di una consulenza tecnica di parte, le cui conclusioni in termini di quantificazione (€ 6.610.000) risultano essere state opportunamente mitigate dal giudice, sulla base del complesso delle emergenze istruttorie. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11485/2021 3. Il secondo motivo, con il quale i ricorrenti denunciano violazione e falsa appliNumero sezionale 4309/2022Numero di raccolta generale 17118/2022cazione degli artt. 112 cod. pro. civ. e 2697 cod. civ., nonché l’omesso esame di un fatto Data pubblicazione 26/05/2022 controverso e decisivo, assumendo che la Corte locale non aveva tenuto conto del fatto che il fondo servito era accessibile per altra via, anche con mezzi meccanici, e che la mancata coltivazione di esso era dipesa da una volontaria scelta della controparte, non supera lo scrutinio d’ammissibilità. Sgombrato il campo dall’impropria evocazione dell’art. 112 cod., proc. civ. (come peraltro in relazione al precedente motivo), non constando affatto che la sentenza abbia deciso su domanda non proposta o oltre essa, anche le altre evocazioni di norme giuridiche non meritano miglior sorte. 3.1. L'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., riformulato dall'art. 54 del d. l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, introduce nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (S.U. n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629831). 3.2. Sotto altro profilo, in presenza di “doppia conforme”, trovando applicazione “ratione temporis”, l’art. 348 ter, co. 5, cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l'inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Sez. 2, n. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11485/2021 Numero sezionale 4309/2022 5528, 10/03/2014, Rv. 630359; conf., ex multis, Cass. nn. 19001/2016, Numero di raccolta generale 17118/2022Data pubblicazione 26/05/2022 26714/2016), evenienza che nel caso in esame non ricorre affatto. 3.3. In definitiva, la doglianza investe inammissibilmente l’apprezzamento delle prove effettuato dal giudice del merito, come si è chiarito poco sopra in relazione al primo motivo;. 3.4. È del tutto evidente che attraverso la denunzia di violazione di legge i ricorrenti sollecitano - non determinando essa, nel giudizio di legittimità lo scrutinio della questione astrattamente evidenziata sul presupposto che l’accertamento fattuale operato dal giudice di merito giustifichi il rivendicato inquadramento normativo, essendo, all’evidenza, occorrente che l’accertamento fattuale, derivante dal vaglio probatorio, sia tale da doversene inferire la sussunzione nel senso auspicato dal ricorrente - un improprio riesame di merito (da ultimo, S.U. n. 25573, 12/11/2020, Rv. 659459). Nella sostanza la ricorrente, sotto l’usbergo dell’asserita violazione di legge instano per un inammissibile riesame di merito, peraltro al di là delle ipotesi contemplate dal vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ. 4. Il terzo motivo, con il quale i ricorrenti lamentano l’eccessività della condanna al rimborso delle spese, risulta palesemente inammissibile, non avendo i ricorrenti individuato né le norme violate, né lo specifico superamento dei parametri tabellari delle singole fasi. 5. Di conseguenza, siccome affermato dalle S.U. (sent. n. 7155, 21/3/2017, Rv. 643549), lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., da svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, impone, come si desume in modo univoco dalla lettera della legge, una declaratoria d'inammissibilità, che può rilevare ai fini dell'art. 334, comma 2, cod. proc. civ., sebbene sia fondata, alla stregua dell'art. 348-bis cod. proc. civ. e dell'art. 606 c.p.p., su ragioni di merito, atteso che la funzione di filtro della disposizione consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti”.>>. F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 11485/2021 Numero sezionale 4309/2022 [OSCURATO:PERSONA], rilevato che risulta proposto controricorso, condivide il Numero di raccolta generale 17118/2022Data pubblicazione 26/05/2022 contenuto della proposta, a cui peraltro i ricorrenti non hanno ritenuto di muovere osservazioni (non risultano infatti pervenute memorie). Il regolamento delle spese segue la soccombenza e le stesse vanno liquidate, tenuto conto del valore e della qualità della causa, nonché delle svolte attività, siccome in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, che liquida in euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2022. Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : V A L I A C
Sentenza Cassazione n. 17118/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris