CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 aprile 2026
Cassazione n. 09634/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ona del legale rappresentante pro tempore, domiciliatocome in atti, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],Carla d’Aloisio, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] condomicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia-intimato con procura-avverso la sentenza n. 239/2023 emessa da Corte di appello diReggio Calabria.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Numero registro generale 22370/2023Numero sezionale 307/2026Numero di raccolta generale 9634/2026Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallaData pubblicazione 15/04/2026comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; nulla sulle spese per l’INPS che non ha svolto attivitàdifensiva. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore di TRENITALIASPA e [OSCURATO:PERSONA], delle spese del giudizio dilegittimità, che liquida in complessivi Euro 2.200,50 per compensiprofessionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agliesborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, il 11 aprile 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]