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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 32086/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi addotti sono generici, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p., risolvendosi nella pedissequa riproposizione di argomenti già 'spesi' in appello ma confutati adeguatamente dalla decisione che si contesta; osservato in particolare che tanto la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che la richiesta ex art. 62 n. 4 cod. pen. harnrovato adeguata risposta in motivazione con il riferimento alla implicita gravità della condotta del giovane, diretta a sottrarsi al controllo cui era sottoposto ed al costo non irrisorio del device danneggiato; considerato che si tratta di motivazioni non contraddittorie né manifestamente illogiche, ciò che è sufficiente ad escludere ogni ingerenza censoria da parte di questa Corte di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che i due motivi addotti sono generici, in quanto privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett. c) c.p.p., risolvendosi nella pedissequa riproposizione di argomenti già 'spesi' in appello ma confutati adeguatamente dalla decisione che si contesta; osservato in particolare che tanto la richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità ex art. 131 bis cod. pen. che la richiesta ex art. 62 n. 4 cod. pen. harnrovato adeguata risposta in motivazione con il riferimento alla implicita gravità della condotta del giovane, diretta a sottrarsi al controllo cui era sottoposto ed al costo non irrisorio del device danneggiato; considerato che si tratta di motivazioni non contraddittorie né manifestamente illogiche, ciò che è sufficiente ad escludere ogni ingerenza censoria da parte di questa Corte di legittimità; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 32086/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris