CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06179/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. sono riproduttivi di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello che ha apprezzato la non scarsa offensività dell'evasione in ragione della smentita giustificazione addotta dalla difesa secondo cui il ricorrente sarebbe uscito dall'abitazione per acquistare beni di prima necessità, condotta che, anche qualora esistente, non avrebbe certo giustificato un allontanamento senza previa autorizzazione, essendo tale portata da non potersi giudicare di scarsa offensività proprio per le ragioni che erano alla base della misura (atti persecutori) applicata pochi giorni prima; che la apprezzata non tenue offensività della condotta per mezzo di valutazioni in fatto coerenti e logiche non è sindacabile in sede di legittimità; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 0