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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35023/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Rilevato che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato.

Il Tribunale di sorveglianza, nell'escludere la sussistenza dei presupposti per il differimento, sia obbligatorio sia facoltativo, della pena ha preso in esame non solo la documentazione medica più aggiornata (fino al giorno 8 luglio 2021) ma anche tutte le memorie difensive ed i loro allegati.

In puntuale applicazione degli insegnamenti di questa Corte di legittimità, ha valutato, sulla scorta di tali risultanze, le condizioni di salute del detenuto anche sotto il profilo dell'assenza di compromissione, a causa dello stato morboso e dello scadimento fisico, della dignità umana, evidenziando, sempre alla luce delle relazioni dei sanitari, la compatibilità del quadro clinico con il contesto carcerario e l'assenza di criticità non gestibili dall'istituto penitenziario.

La valutazione della pericolosità sociale è stata ancorata ad elementi fattuali concreti desunti dalle più recenti informazioni fornite dai competenti organi di polizia.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 10 marz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Rilevato che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. Il Tribunale di sorveglianza, nell'escludere la sussistenza dei presupposti per il differimento, sia obbligatorio sia facoltativo, della pena ha preso in esame non solo la documentazione medica più aggiornata (fino al giorno 8 luglio 2021) ma anche tutte le memorie difensive ed i loro allegati. In puntuale applicazione degli insegnamenti di questa Corte di legittimità, ha valutato, sulla scorta di tali risultanze, le condizioni di salute del detenuto anche sotto il profilo dell'assenza di compromissione, a causa dello stato morboso e dello scadimento fisico, della dignità umana, evidenziando, sempre alla luce delle relazioni dei sanitari, la compatibilità del quadro clinico con il contesto carcerario e l'assenza di criticità non gestibili dall'istituto penitenziario. La valutazione della pericolosità sociale è stata ancorata ad elementi fattuali concreti desunti dalle più recenti informazioni fornite dai competenti organi di polizia. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 marz
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