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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00731/2023

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 1 817 / 20 14 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 101/19/13 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail 4 novembre 2013;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Il 13 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in seguito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’innanzi: “Equitalia”), concessionario per la riscossione per la Regione Veneto, notificò a [OSCURATO:PERSONA] due intimazioni di pagamento, successive ad altrettante cartelle relative a debiti erariali iscritti a carico del contribuente.

Quest’ultimo impugnò le intimazioni dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, chiedendone l’annullamento; il ricorso fu accolto limitatamente alla doglianza concernente gli interessi di mora, che vennero ridotti in misura pari al saggio legale.

2. Detta sentenza fu confermata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, adìta con gravame da Equitalia.

I giudici d’appello rilevarono che l’art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 afferma in modo inequivoco che il saggio degli interessi di mora va stabilito mediante decreti del Ministro delle Finanze emessi a cadenza annuale con riguardo alla media dei tassi attivi bancari, con ciò sottolineando la necessità di una costante verifica periodica dello stesso; ritennero, pertanto, che il mancato aggiornamento dei decreti comportasse un’illegittima proroga sine die del regime precedentemente adottato, dovendosi così dare applicazione, per gli anni successivi alla scadenza dell’ultimo decreto adottato, al saggio legale.

3. Equitalia ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da successiva memoria.

Il contribuenteè rimasto intimato.

Considerato che:

1. Con il primo motivo, Equitalia denunzia violazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973.La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il tasso di interesse determinato con l’ultimo decreto adottato (vale a dire con il d.m. 28 luglio 2000, la cui efficacia sarebbe venuta meno a far data dal 1° gennaio 2001) non possa applicarsi fino a che un successivo decreto (nel caso di specie il provvedimento direttoriale del4 settembre 2009, entrato in vigore il 1° ottobre 2009) non ne abbia modificato la misura.

Osserva, in tal senso, che costituisce principio generale, in tema di esercizio dell’azione amministrativa, quello in base al quale lo stesso, in difetto di previsioni di perentorietà, è scandito da termini ordinatori, la cui inosservanza non può comportare l’annullamento degli atti adottati.

Del resto, rileva ancora la ricorrente, la disapplicazione del d.m. 28 luglio 2000 fino all’entrata in vigore del successivo decreto comporterebbe la disapplicazione del medesimo art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, in termini che contrasterebbero conil principio generale in base al quale la tardiva emanazione della normativa secondaria di attuazione non può compromettere l’efficacia di una norma di rango primario.

2. Il secondo motivo denunzia falsa applicazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973,in relazione alla ritenuta sussistenza, da parte dei giudici d’appello, di un divieto assoluto di stabilire saggi di interesse più alti rispetto al parametro di riferimento fissato dalla legge.

3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del ridetto art. 30, nonché degli artt. 57, 62 e 68 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300.

Osserva che nel giudizio di merito il Quero avevasostenuto che il saggio di interessi stabilito dal d.m. 28 luglio 2000 non potesse essere successivamente sostituito dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2009 e del 7 settembre 2010, trattandosi di atti non emessi dal Ministro delle finanze, siccome previsto dalla normativa primaria di riferimento; ed assume che tale questione, ancorchénon esplicitamente, sarebbe stata decisa dalla C.T.R. in senso conforme alle doglianze del contribuente, quando, invece, i giudici d’appello avrebbero dovuto rilevare che, con il d.lgs. n. 300/1999, erano state istituite le Agenzie fiscali, titolari delle funzioni concernenti le entrate tributarie erariali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze.

4. Il quarto mezzo di impugnazione denunzia, nuovamente, violazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, con riferimento alla tesi, anch’essaimplicitamente fatta propri a dalla sentenza impugnata, dell’illegittima fissazione, da parte dell’Agenzia delle entrate a mezzo del provvedimento direttoriale del 7 settembre 2010, di un saggio di interesse superiore di un punto alla media dei tassi bancari.

5. Con il quinto ed ultimo motivo, formulato in via di subordine , Equitalia denunzia infine la violazione degli artt. 1284 cod. civ. e 1, comma 150, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato nella disposizione codicistica la norma generale applicabile per la determinazione del saggio degli interessi di mora.

Osserva, infatti, che la disposizione speciale evocata individua il saggio di interesse «per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo», essendo così destinata a prevalere su quella generale.

6. Il primo motivo di ricorso èfondato.

6.1. Giova premettere che il profilo della vicenda in discussione concerne i cd. interessi di riscossione, previsti dall’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973 il quale, nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, così disponeva: «decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente co n decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi».

Secondo i giudici d’appello, la norma in questione andrebbe interpretata nel senso di ritenere applicabili i saggi fissati annualmente con decreto ministeriale limitatamente al periodo per il quale il decreto è stato emanato; di qui la ritenuta illegittimità dell’applicazione del saggio previsto dal d.m. 28 luglio 2000 anche al periodo successivo all’anno solare di riferimento, e la conseguente applicazione, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2001, del saggio legale degli interessi previsto dall’art. 1284 cod. civ.

6.2. Siffatta interpretazione non può essere condivisa, dovendosi invece dare continuità all’orientamento già espresso, sul punto, da questa Corte, che ne ha ritenuta la contrarietà ai principi generali in tema di atti amministrativi.

Laddove, infatti,una norma che preveda sanzioni amministrative faccia rinvio ad un decreto ministeriale per la determinazione del tasso d'interesse annuale, la mancata emissione di tale decreto rende applicabile l'ultimo decreto em anato, da ritenere efficace fino all'emissione di un nuovo provvedimento (così Cass. n. 16778/2020; Cass. n. 13134/2018; Cass. n. 634/2018).

Del resto, come ha affermato l’ultima delle pronunzie richiamate, non è plausibile ritenere applicabile, nella fattispecie, il tasso legale codicistico: l’ art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, infatti, non contempl a alcun obbligo di emissione annuale del decreto attuativo.

7. L’accoglimento del primo motivo rende superfluo lo scrutinio dei restanti, che vanno così dichiarati assorbiti.

Ad esso consegue la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; possono invece essere interamente compensate le spese dei gradi di merito.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso , assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente; condanna l’intimato al pagamento delle spese del pres ente giudizio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso n. r.g. 1 1 817 / 20 14 , propost o da: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, per procura in calce al ricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], presso il quale è elettivamente domiciliata in Roma, [OSCURATO:PERSONA] N. 12 -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato - avverso la sentenza n. 101/19/13 della [OSCURATO:PERSONA], depositatail 4 novembre 2013;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 dicembre 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Il 13 ottobre 2010, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in seguito [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (d’innanzi: “Equitalia”), concessionario per la riscossione per la Regione Veneto, notificò a [OSCURATO:PERSONA] due intimazioni di pagamento, successive ad altrettante cartelle relative a debiti erariali iscritti a carico del contribuente. Quest’ultimo impugnò le intimazioni dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Treviso, chiedendone l’annullamento; il ricorso fu accolto limitatamente alla doglianza concernente gli interessi di mora, che vennero ridotti in misura pari al saggio legale. 2. Detta sentenza fu confermata dalla Commissione tributaria regionale del Veneto, adìta con gravame da Equitalia. I giudici d’appello rilevarono che l’art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 afferma in modo inequivoco che il saggio degli interessi di mora va stabilito mediante decreti del Ministro delle Finanze emessi a cadenza annuale con riguardo alla media dei tassi attivi bancari, con ciò sottolineando la necessità di una costante verifica periodica dello stesso; ritennero, pertanto, che il mancato aggiornamento dei decreti comportasse un’illegittima proroga sine die del regime precedentemente adottato, dovendosi così dare applicazione, per gli anni successivi alla scadenza dell’ultimo decreto adottato, al saggio legale. 3. Equitalia ha impugnato la sentenza d’appello con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, illustrati da successiva memoria. Il contribuenteè rimasto intimato. Considerato che: 1. Con il primo motivo, Equitalia denunzia violazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973.La ricorrente critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il tasso di interesse determinato con l’ultimo decreto adottato (vale a dire con il d.m. 28 luglio 2000, la cui efficacia sarebbe venuta meno a far data dal 1° gennaio 2001) non possa applicarsi fino a che un successivo decreto (nel caso di specie il provvedimento direttoriale del4 settembre 2009, entrato in vigore il 1° ottobre 2009) non ne abbia modificato la misura. Osserva, in tal senso, che costituisce principio generale, in tema di esercizio dell’azione amministrativa, quello in base al quale lo stesso, in difetto di previsioni di perentorietà, è scandito da termini ordinatori, la cui inosservanza non può comportare l’annullamento degli atti adottati. Del resto, rileva ancora la ricorrente, la disapplicazione del d.m. 28 luglio 2000 fino all’entrata in vigore del successivo decreto comporterebbe la disapplicazione del medesimo art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, in termini che contrasterebbero conil principio generale in base al quale la tardiva emanazione della normativa secondaria di attuazione non può compromettere l’efficacia di una norma di rango primario. 2. Il secondo motivo denunzia falsa applicazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973,in relazione alla ritenuta sussistenza, da parte dei giudici d’appello, di un divieto assoluto di stabilire saggi di interesse più alti rispetto al parametro di riferimento fissato dalla legge. 3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione del ridetto art. 30, nonché degli artt. 57, 62 e 68 del d.lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Osserva che nel giudizio di merito il Quero avevasostenuto che il saggio di interessi stabilito dal d.m. 28 luglio 2000 non potesse essere successivamente sostituito dai provvedimenti del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 4 settembre 2009 e del 7 settembre 2010, trattandosi di atti non emessi dal Ministro delle finanze, siccome previsto dalla normativa primaria di riferimento; ed assume che tale questione, ancorchénon esplicitamente, sarebbe stata decisa dalla C.T.R. in senso conforme alle doglianze del contribuente, quando, invece, i giudici d’appello avrebbero dovuto rilevare che, con il d.lgs. n. 300/1999, erano state istituite le Agenzie fiscali, titolari delle funzioni concernenti le entrate tributarie erariali già di competenza del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze. 4. Il quarto mezzo di impugnazione denunzia, nuovamente, violazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, con riferimento alla tesi, anch’essaimplicitamente fatta propri a dalla sentenza impugnata, dell’illegittima fissazione, da parte dell’Agenzia delle entrate a mezzo del provvedimento direttoriale del 7 settembre 2010, di un saggio di interesse superiore di un punto alla media dei tassi bancari. 5. Con il quinto ed ultimo motivo, formulato in via di subordine , Equitalia denunzia infine la violazione degli artt. 1284 cod. civ. e 1, comma 150, della l. 24 dicembre 2007, n. 244, censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha individuato nella disposizione codicistica la norma generale applicabile per la determinazione del saggio degli interessi di mora. Osserva, infatti, che la disposizione speciale evocata individua il saggio di interesse «per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo», essendo così destinata a prevalere su quella generale. 6. Il primo motivo di ricorso èfondato. 6.1. Giova premettere che il profilo della vicenda in discussione concerne i cd. interessi di riscossione, previsti dall’art. 30 del d.P.R. n. 602/1973 il quale, nel testo vigente all’epoca dei fatti di causa, così disponeva: «decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente co n decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi». Secondo i giudici d’appello, la norma in questione andrebbe interpretata nel senso di ritenere applicabili i saggi fissati annualmente con decreto ministeriale limitatamente al periodo per il quale il decreto è stato emanato; di qui la ritenuta illegittimità dell’applicazione del saggio previsto dal d.m. 28 luglio 2000 anche al periodo successivo all’anno solare di riferimento, e la conseguente applicazione, per il periodo decorrente dal 1° gennaio 2001, del saggio legale degli interessi previsto dall’art. 1284 cod. civ. 6.2. Siffatta interpretazione non può essere condivisa, dovendosi invece dare continuità all’orientamento già espresso, sul punto, da questa Corte, che ne ha ritenuta la contrarietà ai principi generali in tema di atti amministrativi. Laddove, infatti,una norma che preveda sanzioni amministrative faccia rinvio ad un decreto ministeriale per la determinazione del tasso d'interesse annuale, la mancata emissione di tale decreto rende applicabile l'ultimo decreto em anato, da ritenere efficace fino all'emissione di un nuovo provvedimento (così Cass. n. 16778/2020; Cass. n. 13134/2018; Cass. n. 634/2018). Del resto, come ha affermato l’ultima delle pronunzie richiamate, non è plausibile ritenere applicabile, nella fattispecie, il tasso legale codicistico: l’ art. 30 del d.P.R. n. 602/1973, infatti, non contempl a alcun obbligo di emissione annuale del decreto attuativo. 7. L’accoglimento del primo motivo rende superfluo lo scrutinio dei restanti, che vanno così dichiarati assorbiti. Ad esso consegue la cassazione della sentenza impugnata; non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto dell’originario ricorso del contribuente.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo; possono invece essere interamente compensate le spese dei gradi di merito. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il primo motivo di ricorso , assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito, rigettando l’originario ricorso del contribuente; condanna l’intimato al pagamento delle spese del pres ente giudizio
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