Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 11495/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]() [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte d'appello con congrua motivazione ha argomentato in ordine alle ragioni che portano ad escludere sia l'ipotesi di particolare tenuità di cui all'attuale art. 648, quarto comma, cod. pen., sia l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 2 dell'impugnata sentenza); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]() [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, sono indeducibili perché fondati su motivi che si risolvono nella reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che la Corte d'appello con congrua motivazione ha argomentato in ordine alle ragioni che portano ad escludere sia l'ipotesi di particolare tenuità di cui all'attuale art. 648, quarto comma, cod. pen., sia l'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. (si veda, in particolare, pag. 2 dell'impugnata sentenza); rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore delle Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2024 [OSCURATO:PERSONA] '[OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 11495/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris