CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 novembre 2025
Cassazione n. 04433/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso la sentenza pronunciata in data 25/06/2025 dalla Corte di Appello di Lecce; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che il procedimento è stato trattato con il rito "de plano"; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. L'imputato, per il tramite del difensore, impugna la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.. 2. con un unico motivo, si deduce il vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen. per essere omessa "adeguata motivazione circa le ragioni di opportunità e, in primis, i motivi di fatto e di diritto che hanno portato a determinare il contenuto della pena". 3. Il ricorso è inammissibile in quanto con il medesimo viene dedotto un motivo non consentito.4. Questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di concordato in appello, che è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). 5. Il ricorrente, nella specie, peraltro in forma del tutto generica ed apodittica, si limita a dolersi dell'omessa ovvero apparente motivazione sul punto indicato. 6. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14/11/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]