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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 aprile 2021

Cassazione n. 37944/2021

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 30 dicembre 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento in data 9 dicembre 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] .

S.a.s., indagato per violazioni dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, di dissequestro e conseguente restituzione della somma di C 16.349,75.

2. Il ricorrente presenta un'unica censura per violazione di legge e vizio di motivazione.

Lamenta che il Tribunale non 1aveva tenuto conto della documentazione depositata dalla difesa e consistente negli estratti conto del 2014 e del 2015 da cui si desumeva la provenienza lecita delle entrate derivanti da bonifici per l'esecuzione di lavori pubblici.

Esclude che le somme giacenti sul conto corrente fossero il profitto delle violazioni ascrittegli e consistenti nell'evasione dell'IVA in seguito all'emissione di fatture soggettivamente inesistenti.

Ritiene illogico l'argomento secondo cui solo se il conto corrente avesse presentato un saldo pari a zero al momento della commissione del reato, sarebbe stato possibile apprezzare la liceità degli accrediti sopravvenuti.

Precisà che dagli estratti del conto corrente era possibile evincere che non vi era stata una contaminazione tra il denaro di provenienza lecita e il profitto del reato. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è manifestamente ,infondato.

Secondo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alle date di consumazione del reato del capo 28 (21 settembre 2015) e del reato del capo 29 (1° settembre 2016) i saldi di conto corrente erano, rispettivamente, di euro 9.191,73 e di euro 31.129,12, per cui non era possibile ritenere che la somma di euro 16.349,75, oggetto dell'istanza di dissequestro, fosse riconducibile al compimento di operazioni lecite.

Va precisato che, sebbene i Giudici abbiano indicato nella parte in fatto che si trattava di un sequestro per equivalente, non vi è dubbio che sia stato disposto un sequestro finalizzato alla confisca diretta dei beni della società, trattandosi di somme giacenti sul conto corrente di questa.

La decisione è in linea con la sentenza a Sezioni Unite n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437-01, secondo cui, qualora il prezzo o il profitto cosiddetto accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato.

Peraltro, il ricorrente non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, per la quale non è possibile individuare le somme derivanti da operazioni lecite, stante la fungibilità del denaro, tanto più che, nel caso in esame, è stata sequestrata una somma di valore nettamente inferiore a quella giacente sul conto corrente, quanto meno nel 2016.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 2 mit) inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 28 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in qualità di legale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 30 dicembre 2020 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato il provvedimento in data 9 dicembre 2020 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] che aveva rigettato la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], amministratore della [OSCURATO:SOCIETA] . S.a.s., indagato per violazioni dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, di dissequestro e conseguente restituzione della somma di C 16.349,75. 2. Il ricorrente presenta un'unica censura per violazione di legge e vizio di motivazione. Lamenta che il Tribunale non 1aveva tenuto conto della documentazione depositata dalla difesa e consistente negli estratti conto del 2014 e del 2015 da cui si desumeva la provenienza lecita delle entrate derivanti da bonifici per l'esecuzione di lavori pubblici. Esclude che le somme giacenti sul conto corrente fossero il profitto delle violazioni ascrittegli e consistenti nell'evasione dell'IVA in seguito all'emissione di fatture soggettivamente inesistenti. Ritiene illogico l'argomento secondo cui solo se il conto corrente avesse presentato un saldo pari a zero al momento della commissione del reato, sarebbe stato possibile apprezzare la liceità degli accrediti sopravvenuti. Precisà che dagli estratti del conto corrente era possibile evincere che non vi era stata una contaminazione tra il denaro di provenienza lecita e il profitto del reato. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è manifestamente ,infondato. Secondo il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], alle date di consumazione del reato del capo 28 (21 settembre 2015) e del reato del capo 29 (1° settembre 2016) i saldi di conto corrente erano, rispettivamente, di euro 9.191,73 e di euro 31.129,12, per cui non era possibile ritenere che la somma di euro 16.349,75, oggetto dell'istanza di dissequestro, fosse riconducibile al compimento di operazioni lecite. Va precisato che, sebbene i Giudici abbiano indicato nella parte in fatto che si trattava di un sequestro per equivalente, non vi è dubbio che sia stato disposto un sequestro finalizzato alla confisca diretta dei beni della società, trattandosi di somme giacenti sul conto corrente di questa. La decisione è in linea con la sentenza a Sezioni Unite n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264437-01, secondo cui, qualora il prezzo o il profitto cosiddetto accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato. Peraltro, il ricorrente non si confronta con la motivazione dell'ordinanza impugnata, per la quale non è possibile individuare le somme derivanti da operazioni lecite, stante la fungibilità del denaro, tanto più che, nel caso in esame, è stata sequestrata una somma di valore nettamente inferiore a quella giacente sul conto corrente, quanto meno nel 2016. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di 2 mit) inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle [OSCURATO:PERSONA] deciso, il 28 aprile 2021 Il Consigliere estensore Il P