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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 dicembre 2025

Cassazione n. 04086/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 30147/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza di condotta pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato, rideterminando la pena.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità - è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sedimentato nel tempo e oggi definitivamente chiarito quanto all'esatta esegesi della sentenza Prevete delle Sezioni Unite; questa Corte, ormai con ripetuti approdi, ha sancito il principio secondo cui integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso del bene da parte dell'autore del fatto (Sez. 5, n. 32582 del 04/07/2025, Pengue, Rv. 288677 - 01; Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Ibo, Rv. 288010 - 01, che si ricollegano a Sez. 5, n. 4333 del 27/11/2024, dep. 2025, Toncic, non massimata; Sez. 5, n. 25084 del 17/05/2023, Bernardoni, non massimata; Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01, n.m. sul punto; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266 - 01).

Il ragionamento parte dalla distinzione, che si apprezza dallo stesso tenore testuale della disposizione di cui all'art. 624 cod. pen., tra sottrazione e impossessamento: la prima coincide con l'apprensione della res; il secondo si ha quando l'agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della res sottratta e, correlativamente, è recisa la signoria che sul bene esercitava il precedente detentore.

È solo da questo momento che si concretizza l'offesa all'interesse tutelato, che è quello della signoria sul bene da parte di chi lo detiene; mentre, prima che l'autore del fatto si impossessi del bene, detto interesse è solo messo in pericolo.

In questo senso - si legge nella sentenza Ibo - non hanno rilievo né il dato spaziale, poiché la norma incriminatrice non richiede lo spostamento della res sottratta dal luogo della sottrazione ad altro luogo; né il dato temporale, perché il furto si consuma se l'agente consegue, anche solo per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva.

Ciò che è dirimente, per distinguere tra tentativo e consumazione, dunque, è che la cosa sia uscita dalla sfera di vigilanza e controllo della persona offesa, non rilevando, ad escludere la consumazione del reato che, successivamente a tale momento, il bene sia recuperato per l'intervento di fattori casuali.

Così impostata la questione, le sentenze in parola hanno circoscritto la portata della sentenza Prevete rispetto alle letture ampliative che pure vi erano state nella giurisprudenza successiva.

La tesi sostenuta e argomentata dalle sentenze Ibo e Pengue parte dal fatto che le Sezioni Unite si erano occupate del furto in supermercato, nel quale il cliente è legittimato a prelevare la merce dai banchi espositivi, sicché, qualora la persona offesa o un suo delegato controlli l'azione dal momento dall'apprensione al momento in cui il soggetto oltrepassa la cassa senza pagare, l'azione deve intendersi tentata perché non si è mai spezzata la signoria tra il bene e il suo detentore, in quanto l'autore del fatto ha solo sottratto il bene, ma non se n'è impossessato.

La sentenza Ibo, poi, ha anche chiarito che il riferimento, che si legge solo nel principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, al monitoraggio - anche — delle forze dell'ordine, quale circostanza impeditiva dell'impossessamento, da una parte non trova una corrispondenza nella motivazione, dall'altra, in coerenza con la costruzione del reato di furto e con l'interesse che esso tutela, deve essere ricondotto alle sole ipotesi in cui l'osservazione avvenga ad opera di forze dell'ordine allertate dalla stessa persona offesa, che intervengano quale longa manus della medesima prima del perfezionamento del reato.

Il ragionamento delle sentenze in parola rende plasticamente la distinzione tra sottrazione e impossessamento, lasciando cogliere all'interprete l'effetto ostativo all'impossessamento generato dal monitoraggio della persona offesa, che si insinua nello iato cronologico che separa i due momenti.

Ed è proprio la conformazione della condotta nel caso di furto in supermercato o di altra situazione in cui sia assicurata la possibilità di vigilanza della persona offesa dopo la fase della sottrazione e prima dell'impossessamento che impedisce di esportare il principio della sentenza Prevete ai casi in cui impossessamento e sottrazione non siano temporalmente distinti ed in cui il rapporto tra bene e suo legittimo detentore sia reciso istantaneamente, nel momento stesso in cui il soggetto agente lo sottrae.

Le osservazioni sopra svolte rendono agevole la risposta alla doglianza del ricorrente: la perdita della signoria sul bene che costituisce il momento consumativo del reato non è evitata dall'osservazione dell'azione furtiva da parte della polizia giudiziaria non allertata e delegata dalla persona offesa, sia essa casuale o preordinata, perché tale osservazione non impedisce che l'azione che determina la lesione del bene protetto dello spossessamento ai danni della persona offesa, si concretizzi, a prescindere dalle circostanze che hanno condotto all'attività di polizia e ai doveri istituzionali che gravano sulle forze dell'ordine, aspetti che esorbitano dalla costruzione della fattispecie nei termini di cui si è detto.

Corretto è, pertanto, il ripudio, da parte della Corte di appello, della tesi difensiva sulla derubricazione, donde il ricorso è, in parte qua, manifestamente infondato.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 30147/2025 -Udienza del 17 dicembre 2025 -[OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza di condotta pronunciata in primo grado per il reato di furto aggravato, rideterminando la pena. Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità - è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità sedimentato nel tempo e oggi definitivamente chiarito quanto all'esatta esegesi della sentenza Prevete delle Sezioni Unite; questa Corte, ormai con ripetuti approdi, ha sancito il principio secondo cui integra il delitto di furto nella forma consumata la condotta di chi, dopo aver acquisito la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva, anche se per breve tempo, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva monitorato, posto che tale osservazione a distanza non solo non avviene ad opera della persona offesa o di suoi incaricati, ma neppure impedisce il conseguimento dell'autonomo possesso del bene da parte dell'autore del fatto (Sez. 5, n. 32582 del 04/07/2025, Pengue, Rv. 288677 - 01; Sez. 5, n. 17715 del 16/04/2025, Ibo, Rv. 288010 - 01, che si ricollegano a Sez. 5, n. 4333 del 27/11/2024, dep. 2025, Toncic, non massimata; Sez. 5, n. 25084 del 17/05/2023, Bernardoni, non massimata; Sez. 5, n. 6351 del 08/01/2021, Esposito, Rv. 280493 - 01, n.m. sul punto; Sez. 5, n. 48880 del 17/09/2018, S., Rv. 274016 - 01; Sez. 5, n. 26749 del 11/04/2016, Ouerghi, Rv. 267266 - 01). Il ragionamento parte dalla distinzione, che si apprezza dallo stesso tenore testuale della disposizione di cui all'art. 624 cod. pen., tra sottrazione e impossessamento: la prima coincide con l'apprensione della res; il secondo si ha quando l'agente consegue la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della res sottratta e, correlativamente, è recisa la signoria che sul bene esercitava il precedente detentore. È solo da questo momento che si concretizza l'offesa all'interesse tutelato, che è quello della signoria sul bene da parte di chi lo detiene; mentre, prima che l'autore del fatto si impossessi del bene, detto interesse è solo messo in pericolo. In questo senso - si legge nella sentenza Ibo - non hanno rilievo né il dato spaziale, poiché la norma incriminatrice non richiede lo spostamento della res sottratta dal luogo della sottrazione ad altro luogo; né il dato temporale, perché il furto si consuma se l'agente consegue, anche solo per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva. Ciò che è dirimente, per distinguere tra tentativo e consumazione, dunque, è che la cosa sia uscita dalla sfera di vigilanza e controllo della persona offesa, non rilevando, ad escludere la consumazione del reato che, successivamente a tale momento, il bene sia recuperato per l'intervento di fattori casuali. Così impostata la questione, le sentenze in parola hanno circoscritto la portata della sentenza Prevete rispetto alle letture ampliative che pure vi erano state nella giurisprudenza successiva. La tesi sostenuta e argomentata dalle sentenze Ibo e Pengue parte dal fatto che le Sezioni Unite si erano occupate del furto in supermercato, nel quale il cliente è legittimato a prelevare la merce dai banchi espositivi, sicché, qualora la persona offesa o un suo delegato controlli l'azione dal momento dall'apprensione al momento in cui il soggetto oltrepassa la cassa senza pagare, l'azione deve intendersi tentata perché non si è mai spezzata la signoria tra il bene e il suo detentore, in quanto l'autore del fatto ha solo sottratto il bene, ma non se n'è impossessato. La sentenza Ibo, poi, ha anche chiarito che il riferimento, che si legge solo nel principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite, al monitoraggio - anche — delle forze dell'ordine, quale circostanza impeditiva dell'impossessamento, da una parte non trova una corrispondenza nella motivazione, dall'altra, in coerenza con la costruzione del reato di furto e con l'interesse che esso tutela, deve essere ricondotto alle sole ipotesi in cui l'osservazione avvenga ad opera di forze dell'ordine allertate dalla stessa persona offesa, che intervengano quale longa manus della medesima prima del perfezionamento del reato. Il ragionamento delle sentenze in parola rende plasticamente la distinzione tra sottrazione e impossessamento, lasciando cogliere all'interprete l'effetto ostativo all'impossessamento generato dal monitoraggio della persona offesa, che si insinua nello iato cronologico che separa i due momenti. Ed è proprio la conformazione della condotta nel caso di furto in supermercato o di altra situazione in cui sia assicurata la possibilità di vigilanza della persona offesa dopo la fase della sottrazione e prima dell'impossessamento che impedisce di esportare il principio della sentenza Prevete ai casi in cui impossessamento e sottrazione non siano temporalmente distinti ed in cui il rapporto tra bene e suo legittimo detentore sia reciso istantaneamente, nel momento stesso in cui il soggetto agente lo sottrae. Le osservazioni sopra svolte rendono agevole la risposta alla doglianza del ricorrente: la perdita della signoria sul bene che costituisce il momento consumativo del reato non è evitata dall'osservazione dell'azione furtiva da parte della polizia giudiziaria non allertata e delegata dalla persona offesa, sia essa casuale o preordinata, perché tale osservazione non impedisce che l'azione che determina la lesione del bene protetto dello spossessamento ai danni della persona offesa, si concretizzi, a prescindere dalle circostanze che hanno condotto all'attività di polizia e ai doveri istituzionali che gravano sulle forze dell'ordine, aspetti che esorbitano dalla costruzione della fattispecie nei termini di cui si è detto. Corretto è, pertanto, il ripudio, da parte della Corte di appello, della tesi difensiva sulla derubricazione, donde il ricorso è, in parte qua, manifestamente infondato. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle
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