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CassazionedecretoSezione L

Cassazione n. 02166/2025

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.

R.G. civ. 18078del 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. –[OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], PEC : [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:PERSONA], PEC : [OSCURATO:EMAIL] , presso i cui indirizzi PEC domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA], PEC:[OSCURATO:EMAIL], e [OSCURATO:PERSONA],PEC: simona.mazzilli@pec - avvocatiteramo.it , presso i cui indirizzi PEC domicilia -controricorrente- avverso la sentenza n. 315/2024 del 20 giugno 2024, RG 222/2023 della Corte d’Appello di L’Aquila.

Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.300,00 per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n. R.G. civ. 18078del 2024 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] U.S.L. –[OSCURATO:PERSONA] in persona del Direttore generale e legale rappresentante pro- tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], PEC : [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:PERSONA], PEC : [OSCURATO:EMAIL] , presso i cui indirizzi PEC domicilia -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso in giudizio dagli avv. ti [OSCURATO:PERSONA], PEC:[OSCURATO:EMAIL], e [OSCURATO:PERSONA],PEC: simona.mazzilli@pec - avvocatiteramo.it , presso i cui indirizzi PEC domicilia -controricorrente- avverso la sentenza n. 315/2024 del 20 giugno 2024, RG 222/2023 della Corte d’Appello di L’Aquila. Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro1.300,00 per compensi professionali , oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 28
Decreto Cassazione n. 02166/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris