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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 giugno 2021

Cassazione n. 40833/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado emessa Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 3 aprile 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di porto abusivo di armi di cui all'art. 699, secondo comma, cod. pen. e di possesso ingiustificato di strumenti atti all'effrazione, di cui all'art. 707 cod. pen. 2.

La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., con particolare riguardo al porto di arma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in censure non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che il porto di un coltello a scatto (c.d.

"molletta") integra la fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., trattandosi di arma "bianca" propria di cui è vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza (Sez. 1, n. 45548 del 23/09/2015, Marchesi, Rv. 265278 - 01).

Pertanto, nel caso in esame, i giudici di merito, correttamente, hanno ritenuto la condotta del Porcaro idonea a integrare il reato di porto di arma così come contestato.

Il provvedimento impugnato risulta dunque connotato da coerenza e linearità logica e le censure denunciate si pongono in palese contrasto con il dato normativo; per contro, il ricorso non reca alcun concreto confronto con la motivazione alla base del provvedimento impugnato.

2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] (

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/06/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento di merito indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo confermava la sentenza di primo grado emessa Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 3 aprile 2019, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato per i reati di porto abusivo di armi di cui all'art. 699, secondo comma, cod. pen. e di possesso ingiustificato di strumenti atti all'effrazione, di cui all'art. 707 cod. pen. 2. La difesa del condannato ha proposto ricorso per cassazione, con atto in cui lamenta vizi che presenta come riconducibili a quelli di legittimità previsti dall'art. 606 cod. proc. pen., con particolare riguardo al porto di arma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, in quanto si risolve in censure non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha chiarito che il porto di un coltello a scatto (c.d. "molletta") integra la fattispecie autonoma di reato di cui all'art. 699, comma secondo, cod. pen., trattandosi di arma "bianca" propria di cui è vietato il porto in modo assoluto, non essendo ammessa licenza da parte delle leggi di pubblica sicurezza (Sez. 1, n. 45548 del 23/09/2015, Marchesi, Rv. 265278 - 01). Pertanto, nel caso in esame, i giudici di merito, correttamente, hanno ritenuto la condotta del Porcaro idonea a integrare il reato di porto di arma così come contestato. Il provvedimento impugnato risulta dunque connotato da coerenza e linearità logica e le censure denunciate si pongono in palese contrasto con il dato normativo; per contro, il ricorso non reca alcun concreto confronto con la motivazione alla base del provvedimento impugnato. 2. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la parte ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 17 giugno 2021. [OSCURATO:PERSONA] (