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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 maggio 2026

Cassazione n. 16030/2026

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sentata e difesa dall’avvocatura generale delloStato con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia-controricorrente-avverso la SENTENZA n. 285/2023 emessa da Corte di appello diMilano.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 20313/2023Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 16030/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,Data pubblicazione 25/05/2026c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo.

P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 400,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 23 maggio 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sentata e difesa dall’avvocatura generale delloStato con domicilio digitale p.e.c. come da Registri di Giustizia-controricorrente-avverso la SENTENZA n. 285/2023 emessa da Corte di appello diMilano.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti.Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrenteabbia chiesto la decisione del ricorso.Numero registro generale 20313/2023Numero sezionale 464/2026Numero di raccolta generale 16030/2026Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,Data pubblicazione 25/05/2026c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391c.p.c.Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo. P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della partecontroricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 400,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate adebito.Così deciso in Roma, il 23 maggio 2026dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 16030/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris