CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 26891/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 1473/2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.118, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro Lk Comune di Rende, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n.18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso; -controricorrente - avverso l'Ordinanza della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, del 18/05/2016; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/04/2022 dalla cons. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Comune di Rende propose, davanti alla Corte di Appello di Catanzaro, opposizione alla stima, ritenendola eccessiva, dell'indennità di espropriazione pari ad euro 6.952.000,00 complessivi, effettuata a seguito della procedura di nomina della terna dei tecnici per la stima, prevista dall'art. 21 dpr 327 del 2001, in relazione al terreno di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], oggetto di esproprio finalizzato ai lavori di realizzazione del [OSCURATO:PERSONA]- sportivo [OSCURATO:PERSONA], giusta decreto di esproprio del 29/5/2013, per ivi sentir determinare il giusto valore degli immobili interessati dal procedimento espropriativo. Si costituì [OSCURATO:PERSONA] proprietario del terreno e nel corso del giudizio venne espletata consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale la Corte di Appello di Catanzaro ritenne di determinare l'indennità di espropriazione nella somma di euro 2.205.450,00 pari al valore venale dei terreni con il criterio del metodo sintetico- comparativo, ordinando il deposito presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti della differenza tra il predetto importo e quanto già versato a titolo di indennità provvisoria di esproprio. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] affidato a sei motivi. Il Comune di Rende si è costituito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 54 della legge regionale della Calabria nr. 19/2002, artt. 1,12 e 38 delle NTA del PAU dell'[OSCURATO:PERSONA] RC1 località [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Rende nonché artt. 32 e 37 DPR 327/2001 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc perchè la Corte di Appello di Catanzaro ha ritenuto corretta la stima del CTU di 45,00 euro/mq sebbene il terreno oggetto di causa fosse ricompreso all'interno di un comparto di natura unitaria di tipo perequativo, in base alle NTA del PAU dell'[OSCURATO:PERSONA] RC1 località [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Rende e pertanto si doveva tener conto ai fini di determinare l'indennità di esproprio anche del valore dei terreni aventi natura edificabile ubicati in zona C/1,. Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.54 legge regionale della Calabria ed artt. 32 e 37 DPR 327/2001 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc perchè la Corte di Appello di Catanzaro ha ritenuto corretta la stima del CTU di 45,00 euro/mq sebbene il terreno oggetto di causa fosse ricompreso all'interno di un comparto di natura unitaria di tipo perequativo e pertanto doveva essere applicato il criterio dell'indice medio comprensoriale a prescindere dalla distribuzione specifica delle capacità edificatorie tra le singole aree del comparto con conseguenze rilevanti ai fini di determinare l'indennità di esproprio. Con il terzo motivo di ricorso il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1,12 delle NTA del PAU dell'[OSCURATO:PERSONA] RC1 località [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Rende nonché art. 54 legge regionale della Calabria 19/2002 ed artt. 32 e 37 DPR 327/2001 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc perchè la Corte di Appello di Catanzaro ha ritenuto corretta la stima con abbattimento del 30% operato dal CTU con riguardo ai suoli destinati a viabilità. Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.37 DPR 327/2001 in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc perchè la Corte di Appello di Catanzaro non ha applicato la maggiorazione del 10% sebbene l'indennità offerta dall'Amministrazione (euro 1.061.406) fosse inferiore agli otto decimi di quella determinata con la impugnata ordinanza (euro 2.205.450). Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.195 comma 3 cpc in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.3 cpc perchè la Corte di Appello di Catanzaro non ha fissato alcun termine per l'espletamento del contraddittorio tecnico con i Ct di parte. Con il sesto motivo di ricorso il ricorrente denuncia, in riferimento all'art. 360 comma 1 nr.5 cpc, omesso esame di un fatto decisivo in quanto la Corte di Appello di Catanzaro ha omesso di esaminare i gravi errori metodologici e di calcolo commessi dalla CTU espletata in corso di giudizio ed ha recepito le risultanze della CTU aderendovi acriticamente senza fornire adeguata e coerente motivazione in ordine agli elementi decisivi della stima, liquidando per l'area espropriata un'indennità di occupazione ed espropriazione inferiore al valore di mercato degli immobili. Il ricorso è infondato e deve essere respinto ad eccezione del quarto motivo che va invece accolto. Il primo e secondo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente, sono infondati e devono essere respinti. Secondo quanto esposto dal ricorrente nel primo e secondo motivo il metodo dell'indice medio-comprensoriale era quello che nella fattispecie meglio consentiva di individuare il valore venale del bene, trattandosi di area ricompresa all'interno di un comparto di natura unitaria di tipo perequativo, in base alle NTA del PAU dell'[OSCURATO:PERSONA] RC1 località [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Rende e pertanto, dovendosi tener conto ai fini di determinare l'indennità di esproprio anche del valore dei terreni aventi natura edificabile ubicati in zona C/1, non appariva condivisibile l'impostazione data dalla Corte distrettuale secondo la quale il metodo di stima sintetico comparativo era il più appropriato. Occorre premettere che il terreno in oggetto ricadeva, sulla base del PRG del 1971 e della variante approvata in data 3/3/2003, in zona Fl cioè per mq 3.300 in viabilità e per i restanti mq 46.700 in area destinata a verde pubblico attrezzato zona omogenea F/1. Il terreno, secondo l'art. 12 che richiama l'art.38 delle NTA al PRG, prevede un'utilizzazione in base a progetti prevalentemente di iniziativa pubblica, ma anche per iniziativa privata, per gli edifici destinati a scuola, cultura, tempo libero e sport nel rispetto della destinazione urbanistica dell'area ricadente in zona F/1 e delle relative prescrizioni. Correttamente pertanto la Corte distrettuale ha ritenuto edificabile il terreno anche per iniziativa privata nel rispetto però del vincolo conformativo derivante dal PRG e dalla relativa variante, peraltro ribadito anche nel PAU che qualificano l'area espropriata come zona F/1 vincolata a tipologie mirate di edifici ed a viabilità. Del tutto infondata è la pretesa di parte ricorrente di vedersi riconoscere la stessa valutazione dei terreni facenti parte del medesimo comparto unitario in località [OSCURATO:PERSONA] ricadenti in zona Ci e destinati all'edilizia residenziale, aventi sicuramente un differente valore di mercato. Del resto anche l'art. 54 della legge regionale 19 del 2002 che disciplina la perequazione urbanistica deve essere interpretato nel senso che la perequazione va attuata tra suoli omogenei aventi le stesse caratteristiche e pertanto correttamente per tale motivo la Corte ha negato l'applicabilità ai fini valutativi dell'indice medio comprensoriale a favore del criterio sintetico comparativo. In ordine al terzo motivo poi è stato recentemente affermato: "In tema di espropriazione per pubblica utilità, il criterio cd. sintetico- comparativo si risolve nell'attribuire al bene da stimare il prezzo di mercato di immobili "omogenei", con riferimento non solo agli elementi materiali (quali la natura, la posizione o la consistenza morfologica), ma anche alla loro condizione giuridica urbanistica all'epoca del decreto ablativo, sicché il giudice per applicare correttamente detto criterio deve indicare gli elementi di comparazione utilizzati e documentarne la rappresentatività in riferimento ad immobili con caratteristiche analoghe a quello espropriato (Cass. Sez.1, ord.nr.34743 del 31/12/2019). Nella fattispecie in esame, la Corte territoriale ha esaminato i calcoli di cui alla C.T.U. sui valori di mercato dei beni ed ha indicato nella sua decisione i dati utilizzati per individuare il valore di mercato del fondo, da quali fonti fossero stati acquisiti, nella specie 36 atti negoziali tra cui due relativi alla zona F/1 del predetto comparto edificatorio recano entrambi valori omogenei e pari ad euro 45 /mq. Nella specie il CTU ha applicato anche un abbattimento del 30% per i suoli destinati a viabilità che il ricorrente censura nel terzo motivo di ricorso. L'abbattimento appare invece corretto in relazione alla destinazione urbanistica della porzione di terreno destinato per l'appunto a viabilità. Il quarto motivo di ricorso appare fondato e deve essere accolto essendo dovuta la maggiorazione del 10% di cui al comma 2 art. 37 DPR 327 del 2001 in virtù dell'applicabilità alla fattispecie del [OSCURATO:PERSONA] DPR 327 del 2001 posto che tali norme sono entrate in vigore in data 30/6/2003 mentre la pubblica utilità della lottizzazione era stata dichiarata in data successiva. Il quinto ed il sesto motivo di ricorso sono inammissibili. Il ricorrente, pur lamentando che il Collegio di merito aveva recepito acriticamente le conclusioni del CTU senza dare termini per il contraddittorio tecnico, tuttavia non ha indicato alcun fatto specifico che smentisca la relazione. A tal riguardo questa Corte ha affermato che, in relazione alla riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza:"Rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione"(Cass. Ord. n. 21525 del 20/08/2019). Inoltre: "La parte che in sede di legittimità intenda dolersi dell'acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del c.t.u. non può infatti limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l'operato, ma, in ossequio al canone di specificità del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere di indicare puntualmente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione (Cass. Sez. 1 nr. 7259 del 2022)" (cfr. anche Cass., Sez. III, 13/07/2021, n. 19989; Cass., Sez. I, 17/ 07/2014, n. 16368; Cass., Sez. Il, 13/06/2007, n. 13845). Tale onere, nella specie, non può ritenersi adeguatamente adempiuto attraverso il mero rinvio alla relazione depositata dal c.t.u. e alle osservazioni formulate dal consulente di parte, non consentendo lo stesso di valutare con immediatezza, sulla base degli elementi risultanti dal ricorso, la pertinenza e la portata, prima ancora della fondatezza delle censure sollevate dal ricorrente, attraverso il confronto tra le affermazioni contestate e le critiche ad esse rivolte, in ordine alle quali vengono denunciati l'inadempimento del dovere di motivazione posto a carico della Corte di merito e la conseguente inosservanza dei criteri legali di determinazione delle indennità dovute." A tal riguardo Sez. 3, Sentenza n. 18688 del 06/09/2007 (Rv. 599400 - 01) "Il giudice del merito non è tenuto ad esporre in modo puntuale le ragioni della propria adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, potendo limitarsi ad un mero richiamo di esse, soltanto nel caso in cui non siano mosse alla consulenza precise censure, alle quali, pertanto, è tenuto a rispondere per non incorrere nel vizio di motivazione. Tale vizio è però denunciabile, in sede di legittimità, solo attraverso una indicazione specifica delle censure non esaminate dal medesimo giudice (e non già tramite una critica diretta della consulenza stessa), censure che, a loro volta, devono essere integralmente trascritte nel ricorso per cassazione al fine di consentire, su di esse, la valutazione di decisività)". Alla stregua di quanto sopra, non ricorre la denunciata violazione dell'art.32 T.U.E., nei termini precisati, risultando corretta la qualificazione delle aree come non edificabili anche al momento del decreto di espropriazione, né ricorre il vizio di omesso esame di fatto decisivo soprattutto perché i fatti che il ricorrente assume essere idonei a determinare un esito diverso della controversia, in punto edificabilità delle aree, non sono tali, per quanto si è detto. In considerazione di quanto sopra il ricorso proposto deve essere respinto in ordine a tutti i motivi ad eccezione del quarto motivo che deve invece essere accolto con rinvio al giudice del merito anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il quarto motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Catanzaro in diversa composizione