CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 33506/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12788-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 10, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 621/2/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del VENETO, depositata il 09/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/10/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la parte contribuente impugnava un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010 per IRPEF, con il quale l'Ufficio, in virtù dell'art. 38 del d.P.R. n. 600 del 1973, rettificava il reddito imponibile dichiarato dal contribuente; la [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso della parte contribuente e la [OSCURATO:PERSONA] del Veneto respingeva l'appello dell'Ufficio affermando che l'effettività dell'esistenza delle risorse finanziarie legalmente detenute dal contribuente in misura sufficiente a sostenere le spese individuate costituisce un elemento rilevante a favore del contribuente anche se per parte di queste non viene prodotta la prova della diretta relazione fra le spese sostenute e le risorse impiegate né risulta rilevante che l'Ufficio non abbia potuto verificare se, nel corso del 2010, siano stati effettuati dal contribuente altri investimenti in quanto il contribuente ha prodotto documentazione bancaria relativa solo ad alcuni mesi del 2010. L'Agenzia delle entrate propone ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituisce con controricorso.. 01/440),V-4 _ Considerato che con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 38, del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. per non aver fatto corretta applicazione del principio dell'onere della prova che è a Ric. 2021 n. 12788 sez. MT - ud. 13-10-2022 -2- A/7 carico del contribuente e deve avere ad oggetto, mediante idonea documentazione, non solo l'entità degli ulteriori redditi, ma anche la durata del loro possesso. Il motivo di impugnazione è parzialmente fondato. Secondo questa Corte infatti: la prova contraria a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della "durata" del relativo possesso (Cass. nn. 23600 e 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 29067 del 2018; Cass. n. 19132 del 2019); in tema di accertamento cd. sintetico, ove il contribuente deduca che la spesa effettuata deriva da risorse di natura non reddituale di cui ha goduto il proprio nucleo familiare, ai sensi dell'art. 38, comma 6, d.P.R. n. 600 del 1973 (applicabile "ratione temporis"), per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva a tali ulteriori redditi, è onerato della prova contraria in ordine alla loro disponibilità, alla loro entità ed alla durata del relativo possesso, sicché, sebbene non debba dimostrarne l'utilizzo per sostenere le spese contestate, è tenuto a produrre documenti da cui emergano elementi sintomatici del fatto che ciò sia accaduto o sia potuto accadere (Cass. nn. 23600 e 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 16637 del 2020); ritenuto infatti che l'art. 38 cit. richiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi, occorrendo che il contribuente dimostri che debba escludersi che i suddetti redditi siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perché in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita Ric. 2021 n. 12788 sez. MT - ud. 13-10-2022 -3- ,ZA)rf accertati, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati (Cass. n. 23600 del 2022; n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018), occorrendo dunque che il contribuente dimostri non solo la "coincidenza temporale" - circostanza peraltro che la [OSCURATO:PERSONA] non ha ben evidenziato - tra la disponibilità della somma e il pagamento da cui è dipeso l'incremento patrimoniale, ma anche la "durata" del possesso, ossia la prova che non vi sia stata soluzione di continuità nella disponibilità della somma dal momento in cui tale disponibilità è stata conseguita e quello dell'esborso patrimoniale (Cass. nn. 23600 e 4492 del 2022; Cass. n. 16433 del 2021; Cass. n. 14068 del 2020; Cass. n. 7389 del 2018); in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario e del rispetto dei principi della ragionevole durata del giusto processo (artt. 111 Cost., 47 CDFU e 6 CEDU), il giudice, adito in una causa di opposizione di cartella di pagamento, ove sia accertata l'esistenza di un titolo giudiziale definitivo che abbia ridotto la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento presupposto, con conseguente insussistenza parziale, rispetto alle originarie pretese, del suo presupposto legittimante, non può invalidare "in toto" la cartella, ma è tenuto a ricondurre la stessa nella misura corretta, annullandola solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario (Cass. n. 23600 del 2022 e Cass. n. 39660 del 2021). [OSCURATO:PERSONA] non si è attenuta ai suddetti principi laddove non ha fatto buon governo delle regole in materia di onere della prova dal momento che avrebbe dovuto gravare il contribuente dell'onere di dimostrare analiticamente la sua capacità di spesa, dovendosi altresì tenere conto che la permanenza in capo al contribuente della durata del possesso non va letta solo come mero dato temporale, in quanto la prova a carico del contribuente ha ad oggetto non soltanto la disponibilità di redditi ulteriori rispetto a quelli dichiarati per un significativo arco temporale compatibili con gli incrementi patrimoniali Ric. 2021 n. 12788 sez. MT - ud. 13-10-2022 -4- verificatisi ma anche la dimostrazione di circostanze sintomatiche che ne denotino l'utilizzo per effettuare proprio le spese contestate e non altre, dovendosi in questo senso intendere il riferimento alla prova della "durata" del relativo possesso. Erra in particolare la sentenza impugnata laddove afferma che non risulta rilevante che l'Ufficio non abbia potuto verificare se, nel corso del 2010, siano stati effettuati dal contribuente altri investimenti, perché le risorse di cui il contribuente ha dato dimostrazione di poter disporre potrebbero essere state utilizzate proprio per tali altri eventuali investimenti e quindi per impieghi diversi rispetto all'acquisto dei beni indice contestati dall'Ufficio. Inoltre, la sentenza impugnata erra altresì laddove afferma che l'effettività dell'esistenza delle risorse finanziarie legalmente detenute dal contribuente in misura sufficiente a sostenere le spese individuate costituisce un elemento rilevante a favore del contribuente anche se per parte di queste non viene prodotta la prova della diretta relazione fra le spese sostenute e le risorse impiegate. Infatti, dopo che l'Ufficio aveva correttamente dimostrato il possesso da parte del contribuente di beni indice e di un reddito dichiarato inferiore a quanto sarebbe stato necessario per acquistarli, e dopo che, altrettanto correttamente, la sentenza impugnata ha affermato che la stima dell'Ufficio era eccessiva rispetto al valore dei suddetti beni indice, anziché procedere - in ragione della natura di impugnazione-merito del processo tributario - ad una rideterminazione del reddito, la sentenza impugnata si è limitata a rigettare l'appello così confermando l'annullamento dell'avviso di accertamento già disposto in primo grado. La sentenza impugnata dunque avrebbe dovuto ridurre la pretesa impositiva originariamente contenuta nell'avviso di accertamento, riconducendo la stessa nella misura corretta, annullandolo solo nella parte non avente più titolo nell'accertamento originario (Cass. n. 23600 del 2022). Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione nei limiti di cui in motivazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va accolto e la sentenza Ric. 2021 n. 12788 sez. MT - ud. 13-10-2022 -5- impugnata va cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata nei limiti di cui in motivazione e rinvia alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizi