CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 01055/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILEcomposta dai signori magistrati: Oggetto: dott. [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA]’ESECUZIONE E [OSCURATO:PERSONA] (ARTT. 615 E 617C.P.C.) dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] Consigliere A d. 08 / 01/2025 C . C . dott.[OSCURATO:PERSONA] Consigliere R.G. n. 9884 /20 23 ha pronunciato la seguente Rep. _________________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 9884del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da [OSCURATO:PERSONA]emo (C.F.: [OSCURATO:PERSONA] 36L11 F587Y) rappresentato e difeso dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : MPRMHL 55C20 L049O) -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), rappre- sentata da doValue S.p.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in per- sona del rappresentanteper procura [OSCURATO:PERSONA] rappresentatae difesa dall’avvocat o [OSCURATO:PERSONA] (C.F. : MRG PLA44H03 F284D ) -controricorrente- nonché [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ) , rappresentata nel giudizio di merito da [OSCURATO:SOCIETA]. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) , in persona del legale rap- presentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA] E BASILICATA Soc. Coop. P.A.([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] ), in persona del legale rappre- sentante pro tempore -intimate- per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1064/2022, pubblicatain data 19 ottobre 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio dell’8 gennaio 2025dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ric. n. 9884/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 2 di 10 Fatti di causa [OSCURATO:SOCIETA]. (cui è subentrata nel corso della procedura [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) ha promosso (nel 1996) l’esecuzione forzata, nelle forme dell’espropriazione immobi- liare,nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] per la valorizzazione dei prodotti del mare- [OSCURATO:SOCIETA]., nonché di [OSCURATO:PERSONA] e d altri,sulla base di un contratto di finanziamento ipotecario in favore della prima, in relazione al quale il Macripò si era reso fideiussore. Nel corso della procedura hanno spiegato inter- vento altri creditori: [OSCURATO:SOCIETA]. (nel 1998), cui è poi subentrata [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.; [OSCURATO:PERSONA] di Puglia e [OSCURATO:PERSONA]. Coop. (nel 2001). [OSCURATO:PERSONA],nel 2008, ha proposto un’opposizione, che è stata rigettata dal Tribunale di Taranto. La Corte d’appello di Lecce –Sezione distaccata di Taranto ha dichiarato inammissibile l’appello del Macripò, in quanto propo- sto tardivamente ai sensi dell’art. 327 c.p.c.. La sentenza di appello è stata cassata con rinvio da questa Corte, con Ordinanza n.29134 del 18 dicembre 2020 . All’esito del giudizio di rinvio, la Corte d’appello di Lecce ha di- chiarato nuovamente inammissibile l’appello del Macripò, per diverse ragioni. Ricorre il Macripò, sulla base di dodicimotivi. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., rappresentata da doValue S.p.A.. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede le altr e so- cietàintimate. Èstata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375e 380 bis .1 c.p.c. . Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio. Ric. n. 9884/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 3 di 10 Ragioni della decisione 1. Si premette che l’appellodel Macripò, in sede di rinvio, con la decisione impugnata, è stato dichiarato inammissibile, per due distinti ordini di ragioni. Vi è stato un rilievo pregiudiziale di inammissibilità di alcune questioni,avanzate solo con l’atto di appello, «perché nuove in violazione dell’art. 345 cpc e come tali inammissibili in ap- pello»; in particolare, la corte d’appello ha fatto riferimento, sotto tale profilo, alla «eccezione di improcedibilità e/o inam- missibilità della costituzione di [OSCURATO:SOCIETA]», a quella di «estin- zione della procedura esecutiva ex art. 567 cpc»,a «quella con cui l’opponente invocava il beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale», nonché alla «eccezione di estinzione della procedura esecutiva e della richiesta dichiarazione di inef- ficacia del pignoramento». Per il resto, l’appelloè stato dichiarato inammissibile in conse- guenza della qualificazione di tutti gli altri motivi dell’opposi- zioneoriginariamente proposta dal ricorrente [OSCURATO:PERSONA] come op- posizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.: nella sentenza impugnata si afferma espressamente, in proposito, che «ilprimo giudice ha qualificato l’opposizione come una op- posizione formale e come tale, opposizione ex art. 617 cpc, va correttamente inquadrata, perché attiene in ogni caso al “quo- modo” della azione esecutiva» e … «ne viene che la pronuncia del tribunale sulla opposizione ex art. 617 cpc, così come cor- rettamente qualificata l’azione proposta, non può essere impu- gnata con l’appello, che è inammissibile». Dopo tali rilievi pregiudiziali, la corte d’appello ha, in verità,an- che preso in esame il merito dell’opposizione (considerandolo infondato), ma questa ulteriore parte della motivazione deve ritenersienunciata solo ad abundantiam ed all a stess a non può riconoscersi alcun effettivo rilievo quale fondamento della sta- tuizione finale, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte Ric. n. 9884/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 4 di 10 in base al quale «qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di compe- tenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente in- serito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soc- combente non ha l’onere né l’interesse ad impugnare; conse- guentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata» (Cass., Sez. U, Sen- tenza n. 3840 del 20/02/2007, Rv. 595555 –01; conformi, ex multis: Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 11675 del 16/06/2020, Rv. 657952 – 01; Sez. U, Sentenza n. 2155 del 01/02/2021, Rv. 660428 –02). Di conseguenza, sono, altresì, da ritenere inammissibili tutti i motivi del ricorso aventi ad oggetto il merito dell’opposizione (in particolare, il secondo, tranne per alcuni profili che, peraltro, reiterano quanto già dedotto con il primo motivo, nonché quelli successivi, fino al nono)e possono essere esaminati nella pre- sente sede (ai fini del cd. “merito cassatorio”) esclusivamente quelli relativi alle indicate statuizioni di inammissibilità dell’ap- pello(in particolare, il primo, i profili del secondo in cui si riba- discono le medesime censure oggetto del primo, nonché il de- cimo). 2.La statuizione di inammissibilità dell’appello, in relazione alle eccezioni che la corte territoriale ha affermato essere state avanzate solo nel corso del secondo grado del giudizio, viene censurata, in particolare, con il decimo motivo del ricorso , il quale denunzia che «La sentenza è viziata e và cassata per vio- lazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.». Il motivo di ricorso in esame è, peraltro,inammissibile. Ric. n. 9884/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 5 di 10 Le questioniritenute inammissibili dalla corte territoriale « per- ché nuove in violazione dell’art. 345 cpc e come tali inammis- sibili in appello», come anticipato, sono le seguenti: «eccezione di improcedibilità e/o inammissibilità della costituzione di Ital- fondiario»;eccezione di « estinzione della procedura esecutiva ex art. 567 cpc»; eccezione « con cui l’opponente invocava il beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale»;«ec- cezione di estinzione della procedura esecutiva e della richiesta dichiarazione di inefficacia del pignoramento». Il ricorrente si limita a sostenere, in proposito, che «contraria- mente a quanto statuito dalla Corte d’appello, non sono state mai introdotte dall’odierna difesa questioni nuove sulle quali controparte ha avuto ampia facoltà di contraddire», senza però richiamare adeguatamente il contenuto dei suoi atti difensivi, in violazione dell’art. 366, comma 1, n. 3 e n. 6, c.p.c., al fine di consentire a questa Corte di verificare se, effettivamente, le predette questioni erano state effettivamente avanzate già con il ricorso introduttivo dell’opposizione rivolto al giudice dell’ese- cuzione(ai fini dello svolgimento della fase sommaria dell’op- posizione), se esse erano state poi correttamente riproposte con l’atto introduttivo del giudizio di merito a cognizione piena, se erano state prese in esame e decise (ed in quale senso) dal giudice di primo grado e se erano state, quindi, legittimamente riproposte nel giudizio di secondo grado. Di conseguenza, con riguardo alle questioni in esame, il ricorso risulta inammissibile e la decisione impugnata(di inammissibi- lità del gravame), benché esclusivamente nella parte in cui si basa su quelle,va confermata. 3.La statuizione di inammissibilità degli ulteriori motivi di ap- pello, in virtù della qualificazionein termini di opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c.di tutti gli altri motivi dell’originariaopposizione, viene censurata , in particolare, con il primo motivo del ricorso, il quale denunzia che «La sentenza Ric. n. 9884/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 6 di 10 è viziata e vàcassata per violazione e\o falsa applicazione degli artt. 615, 616, 617 e 618 c.p.c.in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. avendo la Corte territoriale dichiarato l’appello inammissibile sul presupposto errato secondo il quale [OSCURATO:PERSONA] avrebbe proposto un’opposizione agli atti esecutivi ex. art. 617 c.p.c. e non già, come risulta anche ictu oculi, un’op- posizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c. avendo sempre ec- cepito, senza ombra di dubbio, la mancanza di un valido titolo esecutivo certo, liquido ed esigibile nonché contestando la ca- renza di titolarità di agire in executivis in suo danno»(come già precisato, analoghe censure sono reiterate anche nelcontesto delsecondo motivo del ricorso, per il resto avente ad oggetto il merito di alcuni dei motivi dell’opposizione in origine proposta; trattasi, peraltro, di censure duplicate, sostanzialmente identi- che, che possono essere unitariamente considerate). Il motivo è fondato,nei limiti di seguito indicati. 3.1 In primo luogo, si osserva che, nella sentenza di primo grado, non è contenuta alcuna espressa qualificazione dell’op- posizione proposta dal ricorrente(o dei vari motivi alla base di essa), diversamente da quanto viene affermato nella sentenza impugnata. La qualificazione di detta opposizione in termini di opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., comunque ope- rata dalla corte d’appello e posta a base della sua decisione , peraltro, può essere condivisa con riguardo ad alcuni dei motivi già esaminati dal tribunale in primo grado e, in particolare, per i seguenti motivi, come indicati dallo stesso giudice di primo grado: a) «mancato rilascio di valida procura alle liti in capo al difensore dell’[OSCURATO:SOCIETA].»); b) «legittimazione proces- suale sotto il profilo dell’esistenza del potere della [OSCURATO:SOCIETA] di agire in giudizio quale procuratrice della [OSCURATO:PERSONA] srl: legittimatio ad causam»: si tratta, nella sostanza, d e i motivi relativi alla regolarità delle procure, sostanziali e processuali, in Ric. n. 9884/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 7 di 10 favore di [OSCURATO:SOCIETA]., società intervenuta nel processo esecutivo per conto della creditrice procedenteCastello [OSCURATO:SOCIETA]., quale cessionaria del credito azionato in origine con l’atto di pignoramento (oltre che della creditrice intervenuta Se- stino [OSCURATO:SOCIETA].), ai fini della prosecuzione dello stesso processo esecutivo. Tali motivi di opposizione hanno, infatti,ad oggetto la regolarità degli atti del processo esecutivo; si tratta, d’altronde, di que- stioni che (almeno in buona parte) , come già visto, la corte d’appello ha ritenuto inammissibili anche peressere state avan- zate solo in appello , con statuizione non adeguatamente cen- surata(e, del resto, pienamente conforme al consolidato orien- tamento di legittimità sull’inammissibilità, nelle opposizioni esecutive, di motivi ulteriori rispetto a quelli dispiegati col ri- corso introduttivo della fase sommaria). In relazione ai suddetti motividi opposizione, il ricorso è infon- dato e, anche per tale ragione, la decisione impugnata, in pro- posito,va confermata. 3.2La qualificazione in termini di opposizione agli atti esecutivi non è corretta, invece, per il motivo di opposizione relativo alla «inesistenza soggettiva del diritto di procedere ad esecuzione forzata, con riguardo al credito controverso, da parte della Ca- stello [OSCURATO:SOCIETA].», né per «gli altri motivi di opposizione», aventi ad oggetto la opponibilità al debitore della cessione del credito azionato in executivis, la «eccezione ex art. 1938 c.c.», l’eccezione di prescrizione del credito, quella «che evocail be- neficio di escussione preventiva del patrimonio sociale», non- ché per quelle di «illiquidità del credito posto a fondamento dell’esecuzione forzata», di «superamento del tasso soglia» e di omessa notifica della cessione del credito al debitore. Orbene, le eccezioni di «estinzione della procedura esecutiva ex art. 567 cpc, ovvero ancora quella con cui l’opponente invocava il beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale e Ric. n. 9884/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 8 di 10 l’eccezione di estinzione della procedura esecutiva e della ri- chiesta dichiarazione di inefficacia del pignoramento», sono, comunque, state dichiarateinammissibili perché avanzate solo in appello e le censure in merito a tale statuizione non sono sufficientemente specifiche, onde essesono, a loro volta, inam- missibili, come già visto. Per tali ultime questioni, quindi, l’inammissibilità dell’appello deve ritenersi correttamente rile- vata (o comunque non adeguatamente censurata, per difetto di specificità del decimo motivo di ricorso), con assorbimento di ogni altra questione sul punto. Per gli altri motivi di opposizione, al contrario, le censure con le quali si contesta la dichiarazione di inammissibilità dell’appello per essere la sentenza di primo grado ricorribile esclusivamente per cassazione ai sensi degli artt. 618 c.p.c. e 111 Cost., sono invece fondate, in quanto si tratta di contestazioni aventi ad oggetto il diritto di procederead esecuzione forzata dei creditori procedenti e/o intervenuti, come tali da qualificarsi in termini di opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 615 c.p.c., con conseguente appellabilità della sentenza di primo grado. 4.In definitiva, il ricorso (in particolare il primo motivo di esso ed in parte il secondo)va respinto, per l’infondatezza o l’inam- missibilità delle relative censure,con riguardo ai primi due mo- tivi dell’opposizione originaria, indicati al precedente paragrafo 3.1,essendo, in relazione a tali motivi , corretta la dichiarazione di inammissibilità dell’appello, il che assorbe ogni altra que- stione. Va,altresì, r e sp i nto , per l’inammissibilità delle relative censure (formulate, in particolare, con il decimo motivo dello stesso), in relazione alle questioni aventi ad oggetto la « estinzione della procedura esecutiva ex art. 567 cpc, ovvero ancora quella con cui l’opponente invocava il beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale». Ric. n. 9884/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 9 di 10 5.Il ricorso (in particolare, il primo motivo dello stesso, con censure in parte reiterate nel secondo) va, invece, accolto , in relazione ai motivi dell’originaria opposizione aventi ad oggetto la «inesistenza soggettiva del diritto di procedere ad esecuzione forzata, con riguardo al credito controverso, da parte della Ca- stello [OSCURATO:SOCIETA].», ed agli altri motivi di opposizione relativi al diritto di procedere ad esecuzione forzata dei creditori pro- cedente ed intervenuti,più precisamente indicati al paragrafo 3.2,anche relativamente all’importo dei credit i fatti valere , che costituiscono motiv i di opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615 c.p.c.. Per tali motividi opposizione, infatti, l’appello, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, deve essere ri- tenuto ammissibile. Resta, peraltro, fermo che , in sede di rinvio, per tali motivi dell’originaria opposizione dovrà essere presa in esame e valu- tata l’eventuale incidenza del giudicato esterno ormai formatosi sulle altre opposizioni proposte dal Macripò, aventi ad oggetto questioni in tutto o in parte analoghe o, addirittura, identiche (in proposito andranno considerate,quanto meno, le decisioni di questa Corte n. 18074del 2019 e n. 2364 del 20 23 , rese su giudizi di opposizione con oggetto in gran parte sovrapponibile all’oggetto del presente giudizio). 6. Comeanticipato nel paragrafo 1 , sono invece inammissibili, per difetto di interesse,tutte le censure (in particolare, formu- late con i motivi di ricorso dal secondo al nono) aventi ad og- getto il merito dei singoli motivi di opposizione, dal momento che la motivazione della decisione impugnata , in proposito, deve ritenersi enunciat a solo ad abundantiam (essendosi pri- vato il decidente, una volta definita in rito una domanda, della potestas iudicandisul merito, in accordo con la consolidata giu- risprudenza di legittimitàpiù sopra richiamata, al punto 1 ) ed Ric. n. 9884/2023 –Sez. 3 – A d. 8 gennaio 2025 – Ordinanza – Pagina 10 di 10 allastessa non può riconoscersi alcun effettivo rilievo quale fon- damento della statuizione finale. 7.Sono, infine, assorbiti l’undicesimo ed il dodicesimo motivo, aventi ad oggetto le statuizioni sulle spese di lite, dovendo es- serne rinnovata la regolamentazione, all’esito del giudizio di rinvio, complessivamente considerato il suo sviluppo. 8.Il primo motivo del ricorso è accolto , benché per quanto di ragionee nei soli limiti precisati in motivazione . Sono assorbiti i motivi undicesimo e dodicesimo. Sono dichiarati inammissibili tutti gli altri motivi. La sentenza impugnata è cassata in relazioneai motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Per questi motivi La Corte: - accoglie il primo motivo del ricorso, per quanto di ragione, nei limiti precisati in mo