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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 aprile 2022

Cassazione n. 46366/2022

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seguente ORDINANZA tSe...— 4 CL' —te--It t‹.

U 1(4-icor-se propostck da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tqA.--) c.)-. kkg-T4t e z,"1-f a C--c"- a~se-l-lordinanza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato aviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] cx›,./a<

1. +1—r-iter-so è inammissibile.

La Corte, ai sensi dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., evidenzia che l'istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione è fondata sulla mancata conoscenza del processo, celebrato in assenza dell'imputato, fattispecie in ordine alla quale è previsto altro rimedio processuale.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 629 bis cod. proc. pen., infatti, «il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo».

L'atto introduttivo del procedimento, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

Inoltre, l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'istanza.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA tSe...— 4 CL' —te--It t‹. U 1(4-icor-se propostck da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] tqA.--) c.)-. kkg-T4t e z,"1-f a C--c"- a~se-l-lordinanza del 06/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato aviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] cx›,./a< 1. +1—r-iter-so è inammissibile. La Corte, ai sensi dell'art. 127, comma 9, cod. proc. pen., evidenzia che l'istanza di restituzione nel termine per l'impugnazione è fondata sulla mancata conoscenza del processo, celebrato in assenza dell'imputato, fattispecie in ordine alla quale è previsto altro rimedio processuale. Ai sensi del comma 1 dell'art. 629 bis cod. proc. pen., infatti, «il condannato o il sottoposto a misura di sicurezza con sentenza passata in giudicato, nei cui confronti si sia proceduto in assenza per tutta la durata del processo, può ottenere la rescissione del giudicato qualora provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo». L'atto introduttivo del procedimento, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Inoltre, l'istanza di restituzione nel termine proposta dall'imputato dichiarato assente ai sensi dell'art. 420 bis cod. proc. pen. non può essere riqualificata nella richiesta di rescissione del giudicato ex art. 629 bis cod. proc. pen., perché il principio di conservazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., è applicabile ai soli rimedi qualificati come impugnazioni dal codice di rito, tra i quali non rientra la restituzione nel termine (Sez. 3, n. 33647 del 08/07/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283474). P.Q.M. Dichiara inammissibile l'istanza. Così deciso