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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 30408/2022

Testo disponibile della fonte

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ORDINANZA sul ricorso 24977-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSSIONE (GIA' EQUITALIA 2022 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] 2763 S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]llOTTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 443/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 629/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. \ R.G. 24977/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 2 maggio 2017 n. 443, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'appello proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa dichiarava la nullità del giudizio di primo grado incardinato da [OSCURATO:PERSONA] che aveva impugnato l'estratto di ruolo a suo carico, di cui aveva avuto conoscenza e che conteneva svariate iscrizioni per crediti previdenziali Inps, portati da cartelle che asseriva non essergli mai state notificate; [OSCURATO:PERSONA], in primo grado, aveva citato in giudizio il concessionario della riscossione [OSCURATO:PERSONA] spa chiedendo - con l'impugnazione dell'estratto di ruolo -dichiararsi la nullità delle cartelle perché mai notificate e comunque per prescrizione quinquennale dei crediti.

Nella resistenza di Equitalia, il giudice di primo grado dichiarava inesigibili per intervenuta prescrizione quinquennale i crediti di cui alle cartelle opposte, condannando [OSCURATO:PERSONA] spa alle spese.

A supporto delle ragioni della propria decisione di far regredire il procedimento davanti al tribunale (accogliendo le ragioni del concessionario della riscossione), la Corte d'appello ha ritenuto che vi fosse una questione di integrità del contraddittorio, già posta da [OSCURATO:PERSONA] spa fin dal primo grado, perché nel momento in cui si propone un'opposizione a ruolo concernente il merito della pretesa impositiva (come nella specie), la legittimazione passiva non può che spettare al titolare del credito (in questo caso l'Inps), potendosi aggiungere la legittimazione dell'agente della riscossione in presenza di contestuale proposizione di questioni concernenti la regolarità del procedimento di riscossione.

Nella specie, non era stato evocato in giudizio l'Inps quale titolare del credito.

Avverso la sentenza della Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre Agenzia delle Entrare- riscossione (già Equitalia servizi di riscossione spa) ha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Considerato che: Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d'appello aveva fatto regredire il procedimento in primo grado, per violazione del principio del contraddittorio dovuto alla mancata chiamata in causa dell'Inps ente creditore dei contributi previdenziali.

Il motivo di ricorso è infondato.

Secondo il recente insegnamento di questa Corte, "In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 1070 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario de/pagamento ex 1188 c.c." (Cass. sez. un. n. 7514/22), ed inoltre, "L'accertamento de/difetto di "legitimatio ad causam", rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione" (Cass. sez. un. 7514 cit.).

Nel caso di specie, premessa la qualificazione dell'azione in termini accertamento negativo del credito (v.

Cass. sez. un. n. 7514 cit., §12.2 in motivazione), il ricorrente aveva chiamato in giudizio il solo concessionario della riscossione, laddove aveva contestato, eccependo il difetto di notifica delle cartelle, la debenza della pretesa impositiva, cosicché alla stregua del superiore principio di diritto l'ente impositore, quale titolare del credito, doveva essere necessariamente chiamato in giudizio dal ricorrente; pertanto, correttamente la Corte d'appello aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado, per difetto di contradittorio, con rimessione delle parti davanti al tribunale.

In base alle svolte argomentazioni, in ragione della constatata carenza di legittimazione a contraddire dell'Agente della Riscossione convenuto in giudizio, la sentenza va cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta.

Le incertezze giurisprudenziali finora riscontrate sulla questione sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite giustificano la compensazione delle spese dell'intero processo.

Stante l'esito della lite non si ravvisano i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai senti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Suprema Corte di Cassazione Decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè la causa non poteva essere proposta.

Compensa le spese dell'intero processo.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso 24977-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 46, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSSIONE (GIA' EQUITALIA 2022 [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] 2763 S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]llOTTA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 443/2017 della CORTE D'APPELLO di [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 629/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. \ R.G. 24977/17 Rilevato che: Con sentenza del giorno 2 maggio 2017 n. 443, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] a seguito dell'appello proposta da [OSCURATO:PERSONA] spa dichiarava la nullità del giudizio di primo grado incardinato da [OSCURATO:PERSONA] che aveva impugnato l'estratto di ruolo a suo carico, di cui aveva avuto conoscenza e che conteneva svariate iscrizioni per crediti previdenziali Inps, portati da cartelle che asseriva non essergli mai state notificate; [OSCURATO:PERSONA], in primo grado, aveva citato in giudizio il concessionario della riscossione [OSCURATO:PERSONA] spa chiedendo - con l'impugnazione dell'estratto di ruolo -dichiararsi la nullità delle cartelle perché mai notificate e comunque per prescrizione quinquennale dei crediti. Nella resistenza di Equitalia, il giudice di primo grado dichiarava inesigibili per intervenuta prescrizione quinquennale i crediti di cui alle cartelle opposte, condannando [OSCURATO:PERSONA] spa alle spese. A supporto delle ragioni della propria decisione di far regredire il procedimento davanti al tribunale (accogliendo le ragioni del concessionario della riscossione), la Corte d'appello ha ritenuto che vi fosse una questione di integrità del contraddittorio, già posta da [OSCURATO:PERSONA] spa fin dal primo grado, perché nel momento in cui si propone un'opposizione a ruolo concernente il merito della pretesa impositiva (come nella specie), la legittimazione passiva non può che spettare al titolare del credito (in questo caso l'Inps), potendosi aggiungere la legittimazione dell'agente della riscossione in presenza di contestuale proposizione di questioni concernenti la regolarità del procedimento di riscossione. Nella specie, non era stato evocato in giudizio l'Inps quale titolare del credito. Avverso la sentenza della Corte d'appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, sulla base di un unico motivo, mentre Agenzia delle Entrare- riscossione (già Equitalia servizi di riscossione spa) ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: Con il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare dell'art. 100 c.p.c. e dell'art. 19 del d.lgs. n. 112/1999, in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d'appello aveva fatto regredire il procedimento in primo grado, per violazione del principio del contraddittorio dovuto alla mancata chiamata in causa dell'Inps ente creditore dei contributi previdenziali. Il motivo di ricorso è infondato. Secondo il recente insegnamento di questa Corte, "In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui agli artt. 1070 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario de/pagamento ex 1188 c.c." (Cass. sez. un. n. 7514/22), ed inoltre, "L'accertamento de/difetto di "legitimatio ad causam", rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, eliminando in radice ogni possibilità di prosecuzione dell'azione, comporta, a norma dell'art. 382, ultimo comma, c.p.c., l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per cassazione" (Cass. sez. un. 7514 cit.). Nel caso di specie, premessa la qualificazione dell'azione in termini accertamento negativo del credito (v. Cass. sez. un. n. 7514 cit., §12.2 in motivazione), il ricorrente aveva chiamato in giudizio il solo concessionario della riscossione, laddove aveva contestato, eccependo il difetto di notifica delle cartelle, la debenza della pretesa impositiva, cosicché alla stregua del superiore principio di diritto l'ente impositore, quale titolare del credito, doveva essere necessariamente chiamato in giudizio dal ricorrente; pertanto, correttamente la Corte d'appello aveva dichiarato la nullità del giudizio di primo grado, per difetto di contradittorio, con rimessione delle parti davanti al tribunale. In base alle svolte argomentazioni, in ragione della constatata carenza di legittimazione a contraddire dell'Agente della Riscossione convenuto in giudizio, la sentenza va cassata senza rinvio perché la causa non poteva essere proposta. Le incertezze giurisprudenziali finora riscontrate sulla questione sottoposta all'attenzione delle Sezioni Unite giustificano la compensazione delle spese dell'intero processo. Stante l'esito della lite non si ravvisano i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai senti del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater. P.Q.M. La Suprema Corte di Cassazione Decidendo sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata perchè la causa non poteva essere proposta. Compensa le spese dell'intero processo. Così deciso in
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