CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 11 agosto 2023
Cassazione n. 05910/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato in questa sede il Tribunale del riesame di Firenze ha rigettato l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza applicativa della custodia in carcere emessa in data 11 agosto 2023 dal G.i.p. presso il Tribunale di Arezzo, in relazione ai reati di partecipazione ad un'associazione per delinquere finalizzata alla realizzazione di frodi tributarie, reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, fraudolenta dichiarazione fiscale ed autoriciclaggio. 2. Ha proposto ricorso la difesa del ricorrente deducendo con il primo motivo violazione di legge, in relazione all'art. 273 cod. proc. pen., e vizio della motivazione quanto alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. 2.1. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge, in relazione all'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e vizio della motivazione, in punto di valutazione dei requisiti di attualità e concretezza delle esigenze cautelari. 3. In data 29 dicembre 2023 è pervenuta a mezzo PEC dichiarazione di rinuncia all'impugnazione sottoscritta dal procuratore speciale dell'indagato, allegando il provvedimento del G.i.p. del Tribunale di Arezzo in data 13 novembre 2023 che ha sostituito la misura cautelare degli arresti domiciliari, già concessi con precedente provvedimento del 2 settembre 2023, con la misura non coercitiva del divieto di esercizio di impresa e di uffici direttivi delle persone giuridiche, in epoca successiva alla proposizione del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, lett. a), cod. proc. pen., per sopravventa carenza di interesse, attestata dalla documentazione allegata alla dichiarazione di rinuncia della parte. 2. L'inammissibilità del ricorso, essendo stata determinata da una causa non imputabile al ricorrente (per la sopravvenuta carenza d'interesse), esclude la condanna della parte alle spese ed alla sanzione pecuniaria prevista, in via ordinaria, dall'art. 616 cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01; Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, dep. 2018, Rezmuves, Rv. 272308 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric