CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 10978/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
li Avv.tiPaolo Iasiello, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] daPassano;- controricorrente e ricorrente incidentale -avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova n.205/2022, pubblicata il 3 marzo 2022;udita la relazione della causa svolta nella camera diconsiglio del 15 aprile 2026 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]Trapuzzano;lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delleparti, ai sensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.Numero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/20261.– Con atto di citazione notificato il 18 aprile 2016, AndreaCorrado [OSCURATO:PERSONA] conveniva, davanti al Tribunale di Genova, ilCondominio di via Peschiera n. 15 in Genova, chiedendo che fossedichiarata la nullità o pronunciato l’annullamento delledeliberazioni dell’assemblea del 17 marzo 2016, relativamente aipunti all’ordine del giorno 1, 2, 5, 7, 9 e 12.Si costituiva in giudizio il Condominio di via Peschiera n. 15 inGenova, il quale contestava le ragioni di nullità e annullamentoaddotte da controparte e concludeva per il rigetto delle domandeavversarie.In corso di causa era assegnato il termine per esperire ilprocedimento obbligatorio di mediazione, a pena di improcedibilitàdelle domande.Quindi, il Tribunale adito, con sentenza n. 720/2019,depositata il 14 marzo 2019: - dichiarava la nullità della deliberaassembleare del Condominio di via Peschiera n. 15 in Genova del17 marzo 2016, in merito al punto 5 dell’ordine del giorno, neilimiti e per le ragioni di cui alla parte motiva; - annullava le altredelibere del 17 marzo 2016 in merito ai punti dell’ordine delgiorno 1, 2, 7 e 9, nei limiti e per le ragioni di cui in parte motiva;- rigettava l’impugnativa della delibera del 17 marzo 2016 sulpunto 12 all’ordine del giorno, nei limiti e per le ragioni di cui inparte motiva; - dichiarava l’inammissibilità della domanda delcondomino di condanna del Condominio alla restituzione di tutte lesomme eventualmente escusse sulla base delle delibereimpugnate.Numero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/20262.– Con atto di citazione notificato il 9 ottobre 2019, ilCondominio di via Peschiera n. 15 in Genova proponeva appelloavverso la pronuncia di primo grado, lamentando: 1) cheerroneamente non era stata dichiarata l’improcedibilità delgiudizio per mancato esperimento della mediazione, a causa dellamancata partecipazione personale del condomino impugnante allarelativa procedura, senza che questi avesse conferito procurasostanziale al proprio difensore; 2) che erroneamente era statadichiarata la nullità della delibera del 17 marzo 2016,relativamente al punto 5 dell’ordine del giorno, quanto allariapprovazione dei lavori straordinari inerenti alle intercapedini giàapprovati con delibera del 12 aprile 2011, annullata con sentenzadel Tribunale di Genova n. 3395/2014, senza effettuare alcunadistinzione dei lavori approvati, stante che i lavori riguardantidette intercapedini erano di natura condominiale, e senza tenereconto che al punto 7 dell’ordine del giorno era stato specificatoche, pro bono pacis, seppur nel convincimento della naturacondominiale delle bocche di lupo, il condomino Andrea CorradoOliva era esonerato dalle spese relative alle stesse, spese poste acarico esclusivo degli altri condomini; 3) che erroneamente eranostate annullate le delibere relative ai punti 1 e 2 dell’ordine delgiorno, in merito all’approvazione del consuntivo 2015 e delpreventivo 2016, per la mancata indicazione a consuntivo dialcuni crediti del condomino [OSCURATO:PERSONA] derivanti da sentenze nondefinitive e con riferimento alle voci riguardanti i costi bancari,voci reputate non sufficientemente chiare, benché i rapporti dare-avere, per effetto del contenzioso legale derivato da sentenze nondefinitive pendenti in cassazione, fossero stati correttamenteNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026indicati in modo separato allo scopo di tenere distinte le postenell’ottica di dare conto, con trasparenza e chiarezza, dellereciproche posizioni, essendo le stesse in continua evoluzione; 4)che erroneamente era stata esclusa la possibilità del condominoOliva di verificare la sua tenutezza per la somma di euro 459,53,di cui alla voce banca inserita nel bilancio di rendiconto e ripartospese del 2015 e nel preventivo spese del 2016, alla streguadell’asserita inidoneità della documentazione fornitadall’amministratore a concretare un’adeguata pezza giustificativa,trattandosi di un foglio privo di intestazione e di qualsivogliariferimento, recante altresì varie aggiunte a penna, nonostantetale documentazione fosse stata richiesta solo all’ultimo momentoe, una volta ricevuta, non fosse stata specificata la causa di taleinidoneità, e senza tenere conto che, con le memorie integrativedel thema probandum, era stata prodotta la lista completa deimovimenti Credem relativi al conto corrente intrattenuto dalCondominio, contenenti gli estratti conto nel periodo interessato,con il relativo prospetto dettagliato delle spese bancarie, i cuiconteggi portavano all’importo esatto di euro 459,53,corrispondente alla somma indicata in bilancio; 5) cheerroneamente il Tribunale aveva ritenuto che nel verbale diassemblea del 12 aprile 2011, riapprovato il 17 marzo 2016,mancasse l’indicazione delle spese corrisposte dal condominooggetto di procedura esecutiva all’esito del rilascio diprovvedimento monitorio, poi revocato, stante che l’invaliditàsancita dalla sentenza del Tribunale di Genova era statadeterminata da ragioni meramente formali; 6) che erroneamentela delibera era stata annullata per la mancata indicazione, nellaNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026riapprovazione del consuntivo e riparto del 2011, della sommaincassata dal Condominio nella procedura esecutiva contro ilcondomino [OSCURATO:PERSONA] per euro 1.846,01, in forza di decreto ingiuntivon. 2729/2012; 7) che erroneamente la delibera era stataannullata per l’addebito a tutti i condomini delle spese afferenti aiconsumi del cancelletto elettrico di proprietà dell’interno 1,benché tale cancelletto fosse stato distaccato dalla retecondominiale l’11 settembre 2012 e benché il condomino [OSCURATO:PERSONA],all’esito dell’assemblea del 20 maggio 2014, fosse stato esclusodall’onere di contribuire alle relative spese; 8) che erroneamenteera stato negato che la voce banca per complessivi euro 189,33fosse suffragata da idonea pezza giustificativa; 9) che, quanto alpunto 9 dell’ordine del giorno, erroneamente era stata accolta ladoglianza del condomino in merito alla quantificazione delle speseper l’energia elettrica del cancelletto privato; 10) cheerroneamente era stato affermato il diritto del condomino Olivaalla quota di risarcimento riconosciuto dalla Corte d’appello diTorino, in favore del Condominio, per l’eccessiva durata delprocesso ex legge n. 89/2001, relativo alle cause riunite decisedalla Corte d’appello di Genova il 30 giugno 2007, che vedevanocontrapposti [OSCURATO:PERSONA] e il Condominio, benché l’Olivaavesse notificato al Condominio atto di dissenso alle liti, sicché,essendo avversario rispetto al Condominio, si erano venuti acreare due autonomi centri di interesse, il che escludeva chequesti avesse diritto alla quota risarcitoria riconosciuta in capo alCondominio; 11) che erroneamente era stata dichiarata la nullitàdella delibera per l’omessa indicazione in bilancio della sommarecuperata dal Condominio con decreto ingiuntivo n. 2729/2012;Numero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/202612) che erroneamente era stata accolta la doglianza relativa allavoce banca per complessivi euro 356,84, in quanto priva di idoneapezza giustificativa; 13) che la liquidazione delle spese di lite dellasentenza di primo grado era erronea, atteso che la pronuncia erastata sostanzialmente favorevole al Condominio.Si costituiva nel giudizio d’appello [OSCURATO:PERSONA], ilquale instava per il rigetto dell’appello, con la conferma dellapronuncia impugnata.Decidendo sul gravame interposto, la Corte d’appello diGenova, con la sentenza di cui in epigrafe, in accoglimento perquanto di ragione dell’appello e in parziale riforma della pronunciaimpugnata, respingeva la ragione di impugnazione della deliberadel 17 marzo 2016, sul punto 9 dell’ordine del giorno,relativamente all’esclusione del condomino [OSCURATO:PERSONA] dall’accreditodella somma riconosciuta in favore del Condominio dalla Corted’appello di Torino, a titolo di indennizzo per l’eccessiva durata delprocesso, confermando, nel resto, le altre statuizioni dellasentenza impugnata.A sostegno dell’adottata pronuncia la Corte di merito rilevavaper quanto di interesse in questa sede: a) che il condomino Olivanon aveva presenziato personalmente alla procedura dimediazione, ma aveva conferito valida procura sostanziale al suodifensore, che aveva partecipato in sua vece davanti all’organismodi mediazione, come da procura allegata all’istanza di mediazione,con potere di discussione, trattazione e transazione; b) che ilTribunale, ritenendo invalida la delibera relativamenteall’approvazione dei lavori inerenti alle bocche di lupo, avevadichiarato la nullità della sola parte della delibera inerenteNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026all’approvazione di tali lavori e non l’intera delibera; c) che ildisposto esonero del condomino [OSCURATO:PERSONA] dalle spese inerenti ai lavoridelle bocche di lupo atteneva al solo riparto, ma non escludeva lariapprovazione dei lavori delle bocche di lupo, che, in quantoriguardanti la proprietà privata, esulavano dalle competenzedell’assemblea condominiale; d) che doveva essere confermatal’illegittimità della delibera di approvazione del rendiconto 2015 edel preventivo 2016, nella parte in cui nel bilancio era statatotalmente omessa l’indicazione dei crediti del condomino Olivaderivanti da sentenze non definitive, poiché i crediti diquest’ultimo non comparivano in nessuna voce del rendiconto,ordinario o straordinario, benché il controcredito del condomino,all’epoca, fosse di importo notevole, sicché di tale voce creditoriaavrebbe dovuto darsi atto nel rendiconto, rendiconto in realtà daconsiderarsi non veritiero e incompleto, in quanto nonrappresentativo della reale situazione dei crediti e debiti neirapporti Condominio-condomino di quell’esercizio ecorrelativamente delle somme incassate; e) che, sebbene ilCondominio, con la memoria istruttoria, avesse documentatol’effettiva sussistenza della somma addebitata all’[OSCURATO:PERSONA] di euro459,53 (e anche con riferimento alla somma di euro 189,33),inserita nel bilancio di rendiconto e riparto delle spese del 2015, ladocumentazione contabile non era stata resa disponibile in sede diapprovazione del consuntivo, il che comportava la violazione, daparte dell’amministratore, dell’obbligo di rendiconto e l’invaliditàdella delibera di approvazione, poiché la validità del consensoespresso dal condomino per l’approvazione di un consuntivo nonpoteva prescindere dall’esame di detta documentazione, oveNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026richiesta, stante che il foglio fornito dall’amministratore, primadell’assemblea, era privo di intestazione e di qualsivogliariferimento e recava anche aggiunte a penna, ciò che lasciavapresumere l’assenza di ulteriore idonea pezza giustificativa, ineffetti non prodotta neppure con la comparsa di costituzione erisposta; f) che, a seguito del decreto ingiuntivo n. 2729/2012 edell’assegnazione al Condominio della relativa somma, la suddettasomma avrebbe dovuto essere inserita nel consuntivo, posto che,in forza della delibera impugnata, l’[OSCURATO:PERSONA] era stato indicato, senzaesserlo, come debitore della somma di euro 8.579,74, suscettibiledi essere oggetto di azione giudiziale per l’incasso; g) che anchela somma incassata dal Condominio, nella procedura esecutivacontro il condomino [OSCURATO:PERSONA], per euro 1.846,01, in forza del decretoingiuntivo n. 2729/2012, non era stata riportata nellariapprovazione del consuntivo e riparto del 2011; h) che lasentenza di primo grado doveva essere riformata, nella parte incui era stata ripartita la quota relativa all’indennizzo per la duratanon ragionevole del processo intrapreso dal Condominio contro ilcondomino [OSCURATO:PERSONA], stante che, rispetto all’oggettodella vertenza, l’attore era titolare di un interesse contrapposto aquello del Condominio, rappresentando la sua controparteprocessuale e un autonomo centro di interesse, che avrebbedovuto essere tenuto distinto dal Condominio a tutti gli effettiderivanti dalla causa, anche rispetto a quelli contemplati dallalegge e derivanti dall’eccessiva durata del processo, posto che ladecisione di adire la Corte d’appello, ai sensi della legge Pinto, erastata assunta a maggioranza dall’assemblea condominiale, con ilvoto contrario dell’attore, che aveva notificato ancheNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026all’amministratore atto di dissenso dalla lite stessa, consideratoaltresì che lo stesso condomino, se avesse voluto, avrebbe potutoproporre autonomamente ricorso alla legge Pinto per l’eccessivadurata del processo, trattandosi di un diritto che la leggericonosceva a tutte le parti processuali, indipendentemente dallaloro soccombenza.3.– Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso percassazione, affidato a otto motivi, il Condominio di via Peschieran. 15 in Genova.Ha resistito, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA], che haproposto ricorso incidentale, articolato in un unico motivo.Ha resistito al ricorso incidentale, con controricorso, ilCondominio di via Peschiera n. 15 in Genova.4.– In prossimità della fissata adunanza camerale nonpartecipata, le parti hanno depositato memorie illustrative.RAGIONI DELLA DECISIONE1.– In primis, deve essere scrutinata l’eccezione preliminaresollevata dal controricorrente in ordine alla dedottainammissibilità del ricorso principale per difetto diautosufficienza, quanto all’esposizione dei fatti di causa.1.1.– L’eccezione è priva di fondamento.E questo perché – per un verso – l’atto introduttivo delgiudizio di legittimità ha, seppure succintamente, descritto gliaspetti significativi della progressione del processo, in entrambi igradi di merito, mentre – per altro verso –, con gli otto motiviproposti, sono state specificamente censurate le ragioni addottedalla sentenza impugnata con riferimento alle deliberazioniNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026assunte il 17 marzo 2016, relativamente ai punti dell’ordine delgiorno ivi emarginati.2.– Tanto premesso, con il primo motivo il ricorrenteprincipale denuncia, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4,c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, comma 1-bis, e 8 del d.lgs. n. 28/2010 e successive modifiche, conriferimento alla necessaria partecipazione personale della partealla mediazione obbligatoria e ai limiti della sua partecipazionemediante sostituzione, per avere la Corte di merito esclusol’improcedibilità delle domande, benché la procura conferita daAndrea [OSCURATO:PERSONA] al proprio difensore, ed autenticata dalmedesimo, non fosse una procura speciale sostanziale, nonautenticabile dal medesimo difensore, tale da legittimare il poteredi sostituzione.Sostiene l’istante che, secondo il richiamato orientamento dilegittimità, la parte avrebbe potuto farsi sostituire da altri, eanche dal suo difensore, ai fini di una valida partecipazione allaprocedura di mediazione, solo a condizione che avesse rilasciatoal difensore stesso una procura speciale sostanziale, finalizzata alconferimento del potere di partecipare in sua sostituzione allamediazione, procura che non avrebbe potuto essere autenticatadal difensore, non facendo parte tale potere dei possibilicontenuti della procura alle liti autenticabili direttamente daldifensore.2.1.– Il motivo è infondato.Al riguardo, questa Corte ha precisato che, nel procedimentodi mediazione obbligatoria disciplinato dal d.lgs. n. 28/2010,quale condizione di procedibilità per le controversie nelle materieNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026indicate dall’art. 5, comma 1-bis, del medesimo decreto (comeintrodotto dal d.l. n. 69/2013, conv., con modif., in legge n.98/2013), è necessaria la comparizione personale delle parti,assistite dal difensore, pur potendo le stesse farsi sostituire da unloro rappresentante sostanziale, dotato di apposita procura, inipotesi coincidente con lo stesso difensore che le assiste. Lacondizione di procedibilità può ritenersi, inoltre, realizzataqualora una o entrambe le parti comunichino al termine del primoincontro davanti al mediatore la propria indisponibilità aprocedere oltre (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14676 del31/05/2025; Sez. 3, Sentenza n. 8473 del 27/03/2019; nellostesso senso Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20767 del 22/07/2025;Sez. 2, Ordinanza n. 9322 del 09/04/2025).Senonché, nella fattispecie, il giudice di merito ha accertatoche il condomino [OSCURATO:PERSONA] era idoneamenterappresentato, davanti al mediatore, dal suo difensore, poiché laprocura speciale rilasciata dalla parte al proprio legale non erauna procura alle liti (giudiziarie), bensì una procura sostanzialeallegata all’istanza di mediazione, che conferiva espressamente ilpotere di discussione, trattazione e transazione.A fronte della ricorrenza di una procura sostanziale, erasufficiente che essa rivestisse la forma scritta, con lasottoscrizione del rappresentato, senza la necessità di alcunaautentica, ai sensi dell’art. 1392 c.c.Infatti, la procura costituisce un negozio unilaterale, ricettizioed astratto, in quanto autonomo rispetto al negozio gestoriosottostante, la cui sottoscrizione non esige alcuna autenticazione.Numero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/20263.– Con il secondo motivo il ricorrente principale rileva, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ofalsa applicazione degli artt. 1123 e 1135 c.c., anche in relazioneall’art. 1292 c.c., per avere la Corte territoriale confermato ladeclaratoria di nullità della delibera assembleare impugnata,benché – anche ritenendo che la delibera avesse approvatocongiuntamente l’esecuzione dei lavori su parti comuni (leintercapedini) e su parti private (le bocche di lupo a serviziodell’appartamento del seminterrato) – detta delibera fosse stataapprovata con il voto favorevole dei proprietari dell’appartamentodel seminterrato, senza che fosse stata addebitata alcuna spesaal condomino impugnante con riguardo a siffatte parti private esenza che tale approvazione fosse fonte di responsabilità per lostesso, attesa la natura parziaria e non solidale delle obbligazionitra condomini.Osserva l’istante che, al punto 7 dell’ordine del giorno, erastato specificato che, pro bono pacis, seppur nel convincimentodella natura condominiale delle bocche di lupo, il condominoAndrea [OSCURATO:PERSONA] era esonerato dalle spese relative allestesse, spese poste a carico esclusivo degli altri condomini, ditalché nessun pregiudizio sarebbe potuto derivareall’impugnante.4.– Con il terzo motivo il ricorrente principale prospetta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazionedell’art. 1117 c.c., per avere la Corte distrettuale affermato chele bocche di lupo ricadessero nella proprietà privata, mentre ilrisanamento dell’intonaco fatiscente delle pareti di tali bocche dilupo avrebbe costituito opera di pertinenza condominiale, poichéNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026tali pareti avrebbero formato parte integrante del muroperimetrale e delle intercapedini di proprietà comune di tutti icondomini.Obietta l’istante che avrebbero potuto ritenersi di naturaprivata soltanto il serramento dell’apertura e l’inferriata postasull’apertura stessa, che tuttavia non avevano formato oggettodei lavori deliberati dall’assemblea condominiale, lavori cheavevano invece riguardato solo l’intonaco della parte murariadelle bocche di lupo.4.1.– Sul piano logico, è pregiudiziale l’analisi di tale ultimacensura.Il motivo è infondato.A fondamento della ritenuta proprietà esclusiva dalle bocchedi lupo, la Corte d’appello ha ritenuto che il bene fosse destinatoa dare aria e luce all’immobile cui accedeva, ossia a quelloseminterrato di proprietà esclusiva.E ciò in conformità alla definizione resa anche dallagiurisprudenza di legittimità delle “bocche di lupo”, quali varchi diaria e luce nel muro perimetrale ovvero feritoie munite di solidegriglie metalliche sul piano di calpestio del cortile (Cass. Sez. 2,Sentenza n. 1378 del 09/09/1970).Con l’effetto che le relative spese di manutenzione ordinaria estraordinaria spettavano al proprietario del seminterrato, non alCondominio.In termini analoghi si è rilevato che, in materia di condominiodegli edifici, i lucernari di pertinenza delle unità immobiliari diproprietà esclusiva, anche se inseriti nella facciata dello stabilecondominiale, non rientrano fra le parti necessarie o comunqueNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026destinate all’uso comune, salvo che, per la peculiareconformazione architettonica del fabbricato, assolvano allaprevalente funzione di proteggere o di rendere esteticamentegradevole l’intero edificio (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1422 del18/01/2019).Ora, una volta fornite le coordinate per escludere che dettibeni rientrassero nella proprietà condominiale, la contestazionedegli elementi descrittivi resi in ordine alle caratteristiche di dettibeni e in merito agli interventi sugli stessi praticati si risolve in unapprezzamento di fatto, che esula dal sindacato di legittimità diquesta Corte se non nei limiti di cui all’art. 360, primo comma, n.5, c.p.c.4.2.– All’esito, può essere esaminata la seconda doglianza.Il motivo è infondato.Infatti, la delibera è stata dichiarata nulla solo limitatamentealla parte in cui sono stati riapprovati i lavori di manutenzionecon riferimento alle bocche di lupo del seminterrato (e non conriferimento alle intercapedini condominiali).Ora, in tema di condominio, le deliberazioni assuntedall’assemblea, aventi natura di atti negoziali espressione dellamaggioranza e non della volontà assembleare, devono avere adoggetto le sole materie ad essa attribuite, le quali afferiscono allagestione dei beni e dei servizi comuni, ma non anche ai beniappartenenti in proprietà esclusiva ai singoli condomini o a terzi,come, nella specie, le bocche di lupo afferenti al seminterrato diproprietà di un singolo condomino, sicché la deliberazioneassembleare che approvi lavori inerenti a tali beni è affetta danullità (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6489 del 18/03/2026; Sez. 2,Numero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026Ordinanza n. 20971 del 23/07/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 5528del 02/03/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 16760 del 17/06/2024;Sez. 6-2, Ordinanza n. 16953 del 25/05/2022).E questo perché debbono qualificarsi nulle le deliberedell’assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, ledelibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all’ordinepubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggettoche non rientra nella competenza dell’assemblea, le delibere cheincidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sullaproprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le deliberecomunque invalide in relazione all’oggetto (Cass. Sez. U,Sentenza n. 9839 del 14/04/2021; Sez. U, Sentenza n. 4806 del07/03/2005).È pertanto nulla, e perciò sottratta al termine diimpugnazione di cui all’art. 1137 c.c., la delibera dell’assembleadi condominio che approvi l’esecuzione di lavori – anche conriferimento all’esborso da sostenere per la loro realizzazione –privi di inerenza alla gestione condominiale, come quella checoncerna la manutenzione di beni di proprietà esclusiva.4.2.1.– Come correttamente argomentato dalla sentenzaimpugnata, è del tutto irrilevante che, attraverso la deliberaimpugnata, non sia stata contestualmente disposta la ripartizionedelle spese per l’esecuzione degli interventi approvati (avendol’assemblea escluso dal riparto delle spese inerenti allariparazione delle bocche di lupo il condomino Andrea CorradoOliva), dal momento che il fatto stesso di aver deliberato le operecomporta l’acquisizione di responsabilità del Condominio per lestesse e conseguentemente un onere per tutti i condomini.Numero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026In ordine a tale aspetto, la Corte genovese ha precisato che ildisposto esonero del condomino [OSCURATO:PERSONA] dalle spese inerenti ailavori delle bocche di lupo atteneva al solo riparto, ma nonescludeva la riapprovazione dei lavori delle bocche di lupo, che,in quanto riguardanti la proprietà privata, esulavano dallecompetenze dell’assemblea condominiale.E segnatamente tale esonero è stato disposto, al punto 7dell’ordine del giorno, solo pro bono pacis, seppur nelconvincimento della natura condominiale di dette bocche di lupo.Sicché la delibera costituisce il presupposto logico peraddebitare la relativa spesa a carico di tutti i condomini,postulando detta approvazione la ripartizione di una spesa privadi inerenza alla gestione condominiale.Tanto perché l’obbligo di pagamento degli oneri condominialirelativi ai beni comuni sorge con la delibera di approvazione dellespese mentre la successiva ripartizione vale unicamente arendere liquido il debito preesistente.Ed invero, in tema di riparto di spese condominiali, qualora ladelibera di approvazione di un intervento di manutenzione nonfaccia riferimento ai criteri di ripartizione della spesaconseguente, il singolo condomino non può comunque sottrarsi alpagamento della quota.4.2.2.– E d’altronde il mero fatto che vi fosse il consenso delcondomino proprietario delle bocche di lupo ricadenti nella suaunità immobiliare non escludeva affatto la dichiarata nullità, allastregua, non solo dell’estraneità alle competenze dell’assembleadella delibera su interventi afferenti ai beni privati, ma anche delpotenziale pregiudizio derivante agli altri condomini (anche inNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026termini di astratta soggezione al riparto delle relative spese) perl’approvazione di lavori non inerenti alla gestione condominiale e,viceversa, del vantaggio conseguibile dal proprietario esclusivo(in termini di ricaduta delle spese di sua sola pertinenza anchesugli altri condomini).Solo nel caso di limitazioni ai diritti dei condomini postenell’interesse comune i poteri dell’assemblea condominialepossono invadere la sfera di proprietà dei singoli condomini, oveuna siffatta invasione sia stata da loro specificamente accettata(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20544 del 21/07/2025; Sez. 2,Sentenza n. 26468 del 14/12/2007; Sez. 2, Sentenza n. 13780del 22/07/2004); e non già nell’ipotesi in cui la deliberacondominiale arrechi un beneficio alla proprietà esclusiva deisingoli condomini.5.– Con il quarto motivo il ricorrente principale lamenta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedell’art. 100 c.p.c. per difetto di interesse ad agire, qualeeccezione rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo,per avere la Corte d’appello mancato di rilevare il difetto di utilitàdel contenzioso azionato rispetto alla pretesa già soddisfatta,stante che la delibera assembleare impugnata aveva esoneratoda talune spese il condomino successivamente impugnante.Assume l’istante che l’esonero dall’onere di partecipazionealle spese riguardanti le bocche di lupo avrebbe eliso la specificasituazione di contrasto tra le parti, sicché sarebbe difettato, già aquel momento, l’interesse del condomino ad agire con il giudiziodi impugnazione della delibera.5.1.– Il motivo è infondato.Numero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026L’interesse ad agire, infatti, persisteva rispetto alla ritenutanatura comune delle bocche di lupo, in ordine alla quale l’esonerodalle spese aveva una valenza meramente transitoria.Ossia è stato disposto tale esonero in via meramentederogatoria dell’onere di partecipazione alle spese in ordine allariparazione di beni condominiali, fra cui sarebbero rientrate lebocche di lupo accessorie al seminterrato di proprietà esclusiva.La relativa domanda di accertamento della nullità delladelibera poteva, dunque, essere proposta dal condomino, avendoquesti, rispetto a tale accertamento, un interesse concreto eche la delibera generava quanto alla natura condominiale delbene indicato, in ordine al quale era stata disposta l’esecuzionedei lavori di manutenzione (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 9387 del05/04/2023).6.– Con il quinto motivo il ricorrente principale contesta, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione ofalsa applicazione dell’art. 1130-bis c.c., anche in relazione agliartt. 1241 e 1242 c.c., per avere la Corte del gravame reputatoche le spese liquidate a favore del condomino impugnante per leliti intraprese contro il Condominio dovessero essere inserite econteggiate nel rendiconto mentre, in realtà, non avrebberopotuto essere opposte in compensazione, sino a che i contenziosinon fossero stati definiti con sentenza passata in giudicato.Opina l’istante che, a fronte della presenza di due centri diinteressi e quindi della scissione formale e sostanziale tracondomino e Condominio, le spese che il Condominio sarebbestato tenuto a pagare per la propria soccombenza non avrebberoNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026dovuto essere inserite nella contabilità generale, nel rispetto deiprincipi di chiarezza e trasparenza del rendiconto, ma avrebberodovuto essere esposte in una sede contabile differente, nésarebbe stata possibile alcuna compensazione tra i due ordini dispese, stante che il credito relativo a tali spese sarebbe statooggetto di contenzioso in atto.6.1.– Il motivo è infondato.In proposito, la sentenza impugnata ha acclarato che, inordine alla delibera di approvazione del rendiconto 2015 e delpreventivo 2016, nel bilancio era stata totalmente omessal’indicazione dei crediti del condomino [OSCURATO:PERSONA] derivanti da sentenzenon definitive, sicché i crediti di quest’ultimo non comparivano innessuna voce del rendiconto, ordinario o straordinario, benché inquel momento il controcredito del condomino fosse di importonotevole.Con l’effetto che avrebbe dovuto darsi atto nel rendiconto ditale voce creditoria, lacuna che implicava che il rendiconto fosseda considerarsi non veritiero e incompleto, non rappresentativodella reale situazione dei crediti e debiti nei rapporti Condominio-condomino di quell’esercizio e correlativamente delle sommeincassate.E ciò in conformità al principio secondo cui, qualora ilrendiconto annuale sia redatto secondo il criterio di cassa, icrediti vantati da un singolo condomino vanno inseriti non nelbilancio relativo al periodo in cui gli stessi siano statisemplicemente avanzati, ma nel consuntivo relativo all’esercizioin pendenza del quale sia avvenuto il loro accertamento (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 26188 del 08/09/2023; Sez. 2, Ordinanza n.Numero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/20269544 del 07/04/2023; Sez. 2, Sentenza n. 29618 del11/10/2022; Sez. 6-2, Ordinanza n. 20009 del 21/06/2022; Sez.6-2, Ordinanza n. 3847 del 15/02/2021; Sez. 6-2, Ordinanza n.20006 del 24/09/2020; Sez. 2, Sentenza n. 15401 del04/07/2014), accertamento nella specie risalente allepubblicazioni delle sentenze provvisoriamente esecutive conriferimento alla liquidazione delle spese di lite, sebbene nonancora passate in giudicato.L’art. 1130-bis c.c. stabilisce, infatti, che il rendicontocondominiale, composto da un registro di contabilità, da unriepilogo finanziario, nonché da una nota sintetica esplicativadella gestione con l’indicazione anche dei rapporti in corso e dellequestioni pendenti, deve contenere le voci di entrata e di uscita eogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale delcondominio, ai fondi disponibili e alle eventuali riserve, chedevono essere espressi in modo da consentire l’immediataverifica.Pertanto, costituisce onere dell’amministratore la correttaredazione del bilancio, derivando dalla violazione di quest’obbligol’illegittimità del bilancio e conseguentemente della delibera chelo ha approvato, e al condomino che vi si oppone di dimostrare lascorrettezza dei dati ivi riportati, anche attraverso la produzionedella documentazione giustificativa dei crediti spettanti, ondeottenere l’annullamento della decisione assembleare.Ne discende che la mancata annotazione del credito delcondomino verso il Condominio ha inciso sulla validità delladelibera di approvazione del rendiconto consuntivo, poiché – aifini di garantire tale validità – è necessario che essa sia idonea aNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa,con le quote di ripartizione.Nella specie, sussisteva una obiettiva mancanza diintellegibilità della situazione patrimoniale del Condominio nelrendiconto, che non riportava un debito del condominio verso uncondomino derivante da una sentenza esecutiva, con ilconseguente riconoscimento dell’interesse del condomino adagire per la declaratoria di invalidità della relativa delibera diapprovazione (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 1370 del18/01/2023).7.– Con il sesto motivo il ricorrente principale censura, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la violazionedell’art. 100 c.p.c. per il sopravvenuto difetto di interesse adagire e per la cessazione della materia del contendere, rilevabiled’ufficio in ogni stato e grado del processo, per avere la Corte diseconde cure mancato di considerare l’avvenuto pagamento dellespese legali a credito del condomino [OSCURATO:PERSONA],detratte le somme dallo stesso dovute al Condominio.Eccepisce l’istante che aveva corrisposto il 26 maggio 2016 lespese legali derivanti da pronunce sui contenziosi pendenti,eccezione proposta nei vari atti difensivi, e segnatamente nellecomparse conclusionali depositate nei giudizi di primo e secondogrado, senza che sul punto il giudice di merito avesse rilevatoalcunché.7.1.– Il motivo è infondato.E ciò perché l’avvenuto pagamento non avrebbe potutorisolversi nella sopravvenuta carenza di interesse alla rimozioneNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026della delibera impugnata, in quanto lacunosa sotto il profilo delleposte creditorie indicate.Piuttosto, di tale pagamento avrebbe dovuto tenersi conto nelconsuntivo successivo.8.– Con il settimo motivo il ricorrente principale si duole, aisensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., della violazione ofalsa applicazione degli artt. 1129 e 1130 c.c. e della violazionedell’art. 1175 c.c., in relazione ai principi di correttezza e buonordine dell’amministrazione quanto alla richiesta didocumentazione avanzata dal condominio in limine rispetto alladata dell’assemblea, senza alcuna contestazione del condominostesso in assemblea, in ordine alle voci banca per euro 459,53 edeuro 189,33, per avere la Corte dell’impugnazione mancato ditenere conto della circostanza che il condomino non avevaesercitato il suo diritto di informativa in osservanza delle normedi correttezza e buona fede e rispettando l’ulteriore principiosecondo cui non avrebbe dovuto arrecare ostacolo e intralcio allabuona amministrazione, peraltro difettando, in sede diassemblea, sebbene fosse presente mediante delega, alcunacontestazione con riferimento alla documentazione trasmessaglidall’amministratore del Condominio.Evidenzia l’istante che l’amministratore del Condominio avevacomunque posto la documentazione a disposizione per il ritiro daparte del condomino, fotocopiandola tutta; e ciò con estremarapidità, nonostante il minimo preavviso di 48 ore della parteinteressata.Con la conseguenza che la richiesta avrebbe creato intralcioalla gestione condominiale, senza che peraltro alla consegna dellaNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026documentazione fosse seguita alcuna osservazione sulla suacompletezza.8.1.– Il motivo è infondato.Infatti, la pronuncia impugnata ha verificato che, sebbene ilCondominio con la memoria istruttoria avesse documentatol’effettiva sussistenza della somma addebitata all’[OSCURATO:PERSONA] di euro459,53 (e anche con riferimento alla somma di euro 189,33)inserita nel bilancio di rendiconto e riparto delle spese del 2015,la documentazione contabile non era stata resa disponibile insede di approvazione del consuntivo, il che comportava laviolazione, da parte dell’amministratore, dell’obbligo direndiconto e l’invalidità della delibera di approvazione, poiché lavalidità del consenso espresso dal condomino per l’approvazionedi un consuntivo non poteva prescindere dall’esame di dettadocumentazione, ove richiesta, stante che il foglio fornitodall’amministratore prima dell’assemblea era privo di intestazionee di qualsivoglia riferimento e recava anche aggiunte a penna, ciòche lasciava presumere l’assenza di ulteriore idonea pezzagiustificativa, in effetti non prodotta neppure con la comparsa dicostituzione e risposta.Ebbene, con riguardo agli oneri di allegazione gravantisull’amministratore, in vista dell’assemblea in cui si approverà ilbilancio consuntivo, l’amministratore non ha l’obbligo didepositare la documentazione giustificativa del bilancio, ma ètenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta diprendere visione ed estrarre copia, a loro spese, delladocumentazione contabile.Numero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026Sul punto, l’obbligo del mandatario di rendere il conto divental’amministratore del condominio l’attualità dello stesso obbligo,ex art. 1130 n. 10) c.c., si verifica per legge alla fine di ciascunanno. È in questo momento che il potere di controllo deicondomini, finalizzato all’approvazione del rendiconto consuntivo,deve avere la massima estrinsecazione, realizzandosi, attraversola concreta possibilità di verifica della documentazione, ilcontrollo su tutta l’attività gestoria dell’amministratore nelperiodo considerato.Per cui il non rendere disponibile, all’esame dei condominiche lo richiedano, la documentazione contabile, in sede diapprovazione del consuntivo, comporta la violazione dell’obbligodi rendiconto e l’invalidità della delibera di approvazione (Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 7669 del 30/03/2026; Sez. 2, Sentenza n.11940 del 08/08/2003).Sui condomini grava, però, l’onere di dimostrare chel’amministratore non ha loro consentito di esercitare detta facoltà(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 12650 del 19/05/2008; Sez. 2,Sentenza n. 1544 del 28/01/2004), prova nella fattispecie resa inragione della rilevata inidoneità delle pezze giustificative fornite acomprovare la voce inerente alla posizione debitoria deicondomini verso la banca, a fronte della richiesta del condominodi accedere alla documentazione contabile, ai fini di unapartecipazione consapevole all’assemblea che su quei documentidoveva esprimersi.Sarebbe ricaduto, per converso, sul Condominio l’onere dellaprova della inesigibilità della richiesta e della sua nonNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026compatibilità con le esigenze di organizzazione e con ladisponibilità di tempo dell’amministratore o con l’orariodell’assemblea (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 15996 del28/07/2020; Sez. 2, Sentenza n. 19799 del 19/09/2014; Sez. 2,Sentenza n. 19210 del 21/09/2011), dimostrazione nellafattispecie non fornita.9.– L’ottavo motivo del ricorso principale investe, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione o falsaapplicazione dell’art. 1130-bis c.c. e dell’art. 324 c.p.c., per averela Corte di secondo grado disposto che avrebbero dovuto esseredefalcate le somme versate dal condomino in base alle azionimonitorie proposte, sebbene il condomino non potesselegittimamente pretendere che, in sede di riapprovazione delledelibere giudizialmente annullate per motivi formali, si tenesseconto dell’esito del contenzioso che si era appunto pronunciato invia definitiva solo sull’invalidità formale delle delibere originarie.Deduce l’istante che la scelta del Condominio sarebbe stataobbligata, ai fini di dare continuità alla gestione condominiale(altrimenti sarebbe stata omessa la contabilità di un esercizio,con relativa grave irregolarità) e sarebbe stata correttamenteassunta, deliberando nuovamente i medesimi conteggi, in difettodi alcuna pronuncia ostativa al riguardo.9.1.– Il motivo è infondato.Infatti, il vizio da cui erano affette le deliberazioni impugnateconsisteva nel fatto che i consuntivi posti nuovamente inapprovazione non contenevano alcuna indicazione del pagamentodelle somme previste a carico del condomino [OSCURATO:PERSONA], benché essefossero state escusse dal Condominio, in esito ad una proceduraNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026monitoria, che appunto aveva consentito l’incasso, in favore delCondominio, di dette somme.Sarebbe stato, dunque, necessario che il rendiconto avessedato atto del pagamento e, quindi, dell’inesistenza del debito.Ed invero, il rendiconto consuntivo per successivi periodi digestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolocondomino, riporti tutte le somme dovute al condominio,comprensive delle morosità relative alle annualità precedentirimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldocontabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta didebito permanente di quel partecipante), una volta approvatodall’assemblea, può essere impugnato ai sensi dell’art. 1137 c.c.,costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del creditocomplessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur nondando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 15318 del 09/06/2025; Sez. 6-2,Ordinanza n. 3847 del 15/02/2021).Cosicché il rendiconto condominiale, a norma dell’art. 1130-bis c.c., avrebbe dovuto specificare nel registro di contabilità levoci di entrata e di uscita, documentando gli incassi e ipagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed allerelative manifestazioni finanziarie, nonché, nel riepilogofinanziario e nella nota sintetica esplicativa della gestione, ognialtro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio,con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questionipendenti, avendo riguardo al risultato economico delle operazioniriferibili all’esercizio annuale, che è determinato dalla differenzatra ricavi e costi maturati.Numero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026Ora, affinché la deliberazione di approvazione del rendiconto,ovvero dei distinti documenti che lo compongono, possa dirsicontraria alla legge, agli effetti dell’art. 1137, secondo comma,c.c., occorre accertare, alla stregua di valutazione di fatto chespetta al giudice di merito, che dalla violazione dei diversi criteridi redazione dettati dall’art. 1130-bis c.c. discenda unadivaricazione tra il risultato effettivo dell’esercizio, o larappresentazione della situazione patrimoniale del condominio, equelli di cui il bilancio invece dà conto ovvero che comunque dalregistro di contabilità, dal riepilogo finanziario e dalla notaesplicativa della gestione non sia possibile realizzare l’interesse diciascun condomino alla conoscenza concreta dei reali elementicontabili, nel senso che la rilevazione e la presentazione dellevoci non siano state effettuate tenendo conto della sostanzadell’operazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25446 del16/09/2025; Sez. 2, Sentenza n. 14428 del 29/05/2025; Sez. 2,Ordinanza n. 28257 del 09/10/2023), come accaduto nel caso dispecie rispetto alle somme riscosse in sede monitoria, di cui nonsi è tenuto conto.10.– Passando alla disamina del ricorso incidentale, conl’unico motivo proposto il ricorrente incidentale adduce, ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., la violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 1132 c.c., per avere la Corte d’appelloritenuto che il dissenso alla lite escludesse il condominodissenziente dai vantaggi eventualmente ottenuti dal Condominioquanto al riconoscimento dell’indennizzo per la durata nonragionevole del processo, relativo al contenzioso intrapreso dalcondomino dissenziente contro il Condominio.Numero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026Specifica l’istante che la separazione della responsabilità delcondomino dissenziente in ordine alle conseguenze della lite, nelcaso in cui l’assemblea avesse deliberato di promuovere una liteo di resistere a una domanda, avrebbe riguardato la sola ipotesidi soccombenza, e non anche l’ipotesi dell’esito favorevole dellacontroversia, sicché, ove l’esito fosse stato favorevole, nonsarebbe stata possibile alcuna separazione di responsabilità e ilcondomino dissenziente avrebbe avuto diritto a partecipare agliesiti favorevoli della lite, non costituendo autonomo centro diinteressi, dato che, in realtà, nel contenzioso contro il Ministero, ilcondomino dissenziente non sarebbe stato controparte delCondominio, né questi aveva agito in proprio contro il Ministeroper ottenere l’indennizzo per durata non ragionevole delprocesso.10.1.– Il motivo è infondato.In merito, la decisione di adire la Corte d’appello di Torino, aisensi della legge Pinto, è stata assunta (a maggioranza)dall’assemblea condominiale, allo scopo di ottenere l’equoindennizzo conseguente all’eccessiva durata di una causapromossa, contro il Condominio medesimo, da Andrea CorradoOliva.Quest’ultimo aveva notificato, relativamente all’instaurandoprocedimento ex lege Pinto, formale atto di dissenso alla lite,come dallo stesso riconosciuto.Per l’effetto, il condomino dissenziente era stato avversariodel Condominio nella causa ordinaria di impugnazione di deliberaassembleare e, in esito alla sua instaurazione, si erano venuti acreare due “autonomi” centri di interesse, che dovevano allora eNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026devono ora essere tenuti distinti agli effetti delle conseguenzeche quella causa ha determinato.Detto principio è giustificato dalla circostanza che, nell’ipotesidi controversia tra Condominio e uno o più condòmini, l’unitàcondominiale si scinde di fronte al particolare oggetto della lite,per dare vita a due gruppi di partecipanti al Condominio incontrasto tra loro, con la conseguenza che il giudice, nel dirimerela controversia, deve provvedere anche definitivamente sullespese del giudizio, determinando, secondo i principi di dirittoprocessuale, quale delle due parti in contrasto debba sopportarneil peso, nulla significando che nel giudizio il gruppo deicondòmini, costituenti la maggioranza, sia stato rappresentatodall’amministratore (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 20477 del21/07/2025; Sez. 2, Ordinanza n. 1629 del 23/01/2018; Sez. 2,Sentenza n. 13885 del 18/06/2014; Sez. 2, Sentenza n. 801 del25/03/1970).Principio che si applica anche al caso di specie,contrariamente a quanto sostiene controparte, esattamente comeaccade per la ripartizione delle spese per la difesa delCondominio in giudizio, allorché vi sia appunto una causa in cui sicontrappongano Condominio e singolo condomino (Cass. Sez. 2,Ordinanza n. 3192 del 02/02/2023; Sez. 2, Ordinanza n. 1629del 23/01/2018).Essendo identica la ratio, il principio trova applicazione in viaanalogica anche in materia di ripartizione dell’equo indennizzo exlege Pinto per la eccessiva durata del processo, trattandosi diindennizzo riconosciuto a tutela di un interesse comunqueNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026opposto alle specifiche ragioni personali del singolo condominodissenziente.Tale condomino aveva, tra l’altro, formalizzato il propriodissenso alla lite proprio con riguardo al procedimento ex legePinto deliberato dal Condominio.Inoltre, questi aveva un legittimo ed autonomo diritto diricorrere al medesimo procedimento per ottenere l’equoindennizzo per la violazione del principio della ragionevole duratadel processo, avendo riservato tale diritto integralmente per sé.D’altronde, lo stesso condomino non ha contribuito alle speselegali per ottenere l’indennizzo, né risulta che maisuccessivamente abbia offerto di concorrere alle stesse.Pertanto, la pretesa postuma di ripartire l’indennizzo ottenutodal Condominio è del tutto illegittima, in quanto – se così fosse –il condomino beneficerebbe di un vantaggio economico, puressendo stato la controparte del Condominio nel giudizio didurata irragionevole e pur non avendo in alcun modo contribuitoalla sua acquisizione (ma anzi avendo manifestato espressodissenso rispetto all’iniziativa giudiziale promossa per ottenerlo),penalizzando così gli altri condòmini.Né la circostanza che il condomino non abbia agitopersonalmente per ottenere l’indennizzo determina il dirittoall’acquisizione pro quota dell’indennizzo conseguito dalCondominio.E tanto perché la non spettanza del diritto alla ripartizionepro quota dell’indennizzo riconosciuto al Condominio per ladurata non ragionevole del processo, instaurato dal condominodissenziente contro il Condominio, non dipende dal fatto cheNumero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026questi non abbia agito autonomamente per ottenere taleindennizzo, bensì dalla sua posizione antitetica rispetto agliinteressi del Condominio, essendo stato, questi, la suacontroparte nel processo durato oltre i tempi ragionevoli.Se l’odierno ricorrente in via incidentale avesse voluto,avrebbe piuttosto potuto proporre autonomamente ricorso inbase alla legge Pinto per l’eccessiva durata del processo,trattandosi di diritto che la stessa legge riconosce a tutte le partiprocessuali, indipendentemente dalla loro soccombenza in causa(Cass. Sez. 6-1, Sentenza n. 28592 del 23/12/2011; Sez. 1,Sentenza n. 18780 del 20/08/2010; Sez. 1, Sentenza n. 9938 del26/04/2010).11.– In conseguenza delle argomentazioni esposte, il ricorsoprincipale e il ricorso incidentale devono essere respinti,enunciando il seguente principio di diritto.«Nell’ipotesi in cui il condominio abbia ottenuto l’indennizzoper la non ragionevole durata del processo svoltosi contro uncondomino, detto indennizzo non deve essere ripartito anche infavore del medesimo condomino titolare di un interesseconfliggente nella lite intrapresa, indipendentemente dal fatto chequesti abbia agito autonomamente per ottenere l’equariparazione».Nonostante la soccombenza reciproca tra le parti, le spese ecompensi di lite devono essere posti a integrale carico delricorrente principale, alla stregua dell’incidenza prevalente dellasua soccombenza sugli oneri processuali (Cass. Sez. 3, Sentenzan. 3438 del 22/02/2016; Sez. 2, Sentenza n. 3231 del29/11/1962), con liquidazione come da dispositivo.Numero registro generale 23586/2022Numero sezionale 950/2026Numero di raccolta generale 10978/2026Data pubblicazione 24/04/2026Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002,n. 115 -, da parte del ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per l’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazionerigetta il ricorso principale e il ricorso incidentale;condanna il ricorrente principale alla rifusione, in favore delcontroricorrente e ricorrente incidentale, delle spese di lite, cheliquida in complessivi euro 2.400,00, di cui euro 200,00 peresborsi, oltre accessori come per legge.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrenteincidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 15 aprile 2026.Il PresidenteAntonio Scarpa