CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 12122/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente: ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21867/14 R.G., proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in persona del legale rapp.te p.t., [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., società incorporante [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rapp.te p.t., rappresentate e difese, in forza di procura in calce al ricorso, dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], con il quale sono elettivamente domiciliate in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 66, presso lo studio associato Fantozzi & Associati. ricorrenti principali -controricorrenti incidentali contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis controricorrente - ricorrente incidentale F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21867/2014 avverso la sentenza n. 2180/14 della Commissione tNumero sezionale 1041/2022Numero di raccolta generale 12122/2022ributaria regionale della Lombardia, depositata in data 23/04/201Data pubblicazione 13/04/20224, non notificata; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] d’Angiolella nella camera di consiglio del 22 marzo 2022; [OSCURATO:PERSONA]: 1. A seguito di p.v.c. della Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate della Lombardia del 15 aprile 2010, venivano notificati alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - società facente parte di un gruppo societario, in qualità di consolidata, di cui era società consolidante la [OSCURATO:SOCIETA]. - avvisi di accertamento, in relazione agli anni d’imposta 2004 e 2005, con i quali venivano recuperati a tassazione maggiore IRES (effettiva a carico della consolidata e teorica a carico della consolidante) e maggiore IRAP a carico della consolidata [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., oltre sanzioni ed interessi. Dalla ricostruzione in fatto della sentenza impugnata si evince che: - l'Ufficio aveva rettificato le variazioni in diminuzione, di cui al rigo RF 24 del modello unico presentato dalla società consolidata, per i due distinti periodi di imposta, in quanto quest'ultima aveva dedotto una serie di svalutazioni dei crediti, da essa operate fin dagli esercizi 1998, 1999 e 2000, svalutazioni che, per il principio contabile della continuità dei bilanci di esercizio, avevano influito, secondo l'ipotesi dell'Ufficio, anche sulla determinazione del reddito d'impresa degli esercizi oggetto della verifica; - secondo l'ipotesi dell'Ufficio queste svalutazioni «erano state effettuate in maniera generica, senza la specificità che l'articolo 106 del TUIR detta per le svalutazioni e le perdite sui crediti, e tipiche degli enti finanziari ed assicurativi»; - l'Ufficio aveva denunciato le violazioni all'autorità giudiziaria in quanto costituenti reato, ai sensi del d.lgs. del 10/03/2000 n. 74 per 2 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21867/2014 infedele dichiarazione, oltre le soglie di punibilità previste dalla citatNumero sezionale 1041/2022Numero di raccolta generale 12122/2022a legge; Data pubblicazione 13/04/2022 2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la consolidante [OSCURATO:SOCIETA]., impugnavano gli avvisi di accertamento innanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano che li accoglieva rilevando la decadenza del potere accertativo dell’Ufficio. 3. L’Ufficio appellava tale sentenza chiedendone la riforma. Le società proponevano appello incidentale rilevando l’esistenza di un condono tombale nonché l’illegittima irrogazione delle sanzioni. 4. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale della Lombardia (di seguito, CTR), con la sentenza qui impugnata, ha così statuito: «Accoglie gli appelli dell’Ufficio limitatamente al periodo di imposta 2005; rigetta per l’anno 2004. Compensa le spese». 5. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]. hanno presentato ricorso per cassazione cui l’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso con ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed [OSCURATO:SOCIETA]. hanno resistito con controricorso al ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate ed hanno avanzato ricorso incidentale condizionato. 6. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), hanno chiesto la parziale estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere «in riferimento ai capi della sentenza relativi agli atti impositivi per il periodo di imposta 2004», ai sensi dell’articolo 6, comma 10, d.l. n. 119 del 2018, conv. in l. n. 136 del 2018 ed hanno instato per la prosecuzione del giudizio in relazione ai capi della sentenza relativi agli atti impositivi per gli anni 2005. 7. L’Agenzia delle entrate, con istanza del 31/08/2020, nel richiedere la fissazione dell’udienza di discussione, ha aderito alla richiesta di estinzione parziale del giudizio formulata dalle società contribuenti. 3 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21867/2014 8. [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] sezionale 1041/2022Numero di raccolta generale 12122/2022 [OSCURATO:SOCIETA]. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), hanno depositato Data pubblicazione 13/04/2022 memoria ex art. 380-bis 1, cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Preliminarmente occorre perimetrare la parte della lite che risulta estinta a seguito della domanda di definizione agevolata avanzata dalle società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), cui ha aderito dall’Agenzia dell’entrate. Le società contribuenti hanno pacificamente condonato l’annualità 2004, così come risulta dalla piena adesione dell’Agenzia delle entrate alla richiesta di cessazione della materia del contendere formulata dalle due società contribuenti, nonché dalla documentazione allegata in atti comprovante il pagamento delle rate di condono riguardanti l’annualità in contestazione (v. Modello F24). In particolare, la domanda di definizione agevolata, ex art. 6 del d.l. 23/10/2018 n. 199, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2018 n. 136, ha riguardato i seguenti avvisi di accertamento oggetto del presente giudizio: avviso di accertamento n. TMB09DD03444/2010, Ires, anno 2004; avviso di accertamento n. TMB083C00241/2010, Ires, anno 2004; avviso di accertamento n. TMB033B00948/2010, Irap, anno 2004; atto di contestazione di sanzioni n. T9BCODD00125/2011. Ne consegue, dunque, l’estinzione parziale del giudizio per definizione agevolata della lite relativamente all’annualità 2004 oggetto di causa. In parte qua, le spese di lite rimangono a carico della parte che le ha anticipate (art. 6, comma 13, d.l. n. 119 del 2018). Stante l’adesione delle società contribuente alla definizione agevolata non sussistono i presupposti per condannare le stesse al pagamento del cd. "doppio contributo unificato", di cui all'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, essendo il condono sopravvenuto rispetto alla proposizione del ricorso (ex plurimis, cfr. Cass., 07/06/2018, n. 14782). 4 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21867/2014 Numero sezionale 1041/2022 2. In considerazione dell’estinzione parziale nei termini appena Numero di raccolta generale 12122/2022Data pubblicazione 13/04/2022 riferiti, il ricorso principale di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].), il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate, nonché il successivo ricorso incidentale condizionato delle società contribuenti, vanno esaminati nella parte in cui residua l’interesse (annualità 2005). La sentenza impugnata ha ritenuto di accogliere l'appello dell'Ufficio con riferimento all'annualità 2005 sulla base delle seguenti motivazioni: «Si ritiene corretta l'attività dell'ufficio con riferimento all'esame del bilancio d'esercizio di singoli anni 1998, 1999 e 2000 al solo scopo di identificare il primo accantonamento (in termini quantitativi e qualitativi) della quota di svalutazione dei crediti e quindi della corretta imputazione della stessa per competenza al 2005. Va sottolineato che anche in presenza di un'istanza di condono cd. tombale, ai sensi dell'articolo 9 della legge 289 del 2002 nulla vieta che l'ufficio svolga esami meramente contabili sui conti degli esercizi condonati senza apportare ai fini tributari alcuna rettifica o alterare i risultati derivanti da condono: attività che è stata puntualmente effettuata dall'ufficio in modo del tutto conforme alla normativa della sanatoria della legge 289/2002. Per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni, ferma restando l'inammissibilità della rettifica relativa all’anno 2004, come sopra esposto, queste sono legittimamente dovute per il 2005, nei modi esposti dalla spa ex articolo 17 del D.lgs. n. 472/1997». 3. Le società contribuenti si affidano a quattro motivi di ricorso. Con il primo, deducono, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., la nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla nullità degli avvisi di accertamento per tardività della verifica fiscale in quanto condotta oltre il termine per la conservazione della documentazione di cui all’art. 2220 cod. civ., all’art. 8, comma 5, l. 27 luglio 2000, n. 212, all’art. 22 d.P.R. 29 settembre 1983, n. 600 ed in violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Col secondo denunciano, 5 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21867/2014 in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., l’Numero sezionale 1041/2022Numero di raccolta generale 12122/2022error in iudicando commesso dai giudici di appello per aver dichiarato la Data pubblicazione 13/04/2022 tempestività di accertamenti basati su verifiche di periodi d'imposta per i quali il contribuente aveva distrutto la documentazione in ossequio alle norme innanzi richiamate che ne prevedono la conservazione per un periodo massimo di dieci anni. Col terzo mezzo denunciano, in relazione all'articolo 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., plurime violazioni di legge e, in particolare, la violazione dell'articolo 43 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, dell'articolo 24 della Costituzione, dell'articolo 106 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (t.u.i.r.) e del principio di ragionevolezza, per aver la CTR «statuito la legittimità dell'accertamento di meri effetti derivanti da eventi generatori contabilizzati in periodo di imposta per i quali l'amministrazione era decaduta dal potere accertativo». Infine, col quarto mezzo, denunciano, in relazione articolo 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'articolo 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per aver consentito la contestazione di valori iscritti in dichiarazione dei redditi coperte dal cosiddetto condono tombale. 4. Il primo motivo è infondato. La circostanza che i giudici di appello abbiano definito la controversia pronunciando nel merito delle ulteriori doglianze rappresentate dalla ricorrente, rende plausibile la considerazione che la CTR, attesa la pregiudizialità della questione sollevata, abbia voluto implicitamente rigettarla. Ed invero, è principio pacifico di questa Corte che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata, pur in mancanza di un’espressa statuizione del giudice, comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte (Cass., 27/07/2015 n. 15679; Cass., 24/07/2015 n. 15566). In sostanza, si può dire che una decisione c’è effettivamente (e dunque non è omessa), quando, più esattamente, «la pretesa avanzata risulti incompatibile con l’impostazione logica-giuridica della pronuncia» (v. Cass., 6 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21867/2014 18/09/2015, n. 18329; Cass. 03/08/2015 n. 16309 Numero sezionale 1041/2022Numero di raccolta generale 12122/2022; id. Cass., 26/07/2019, n. 17066). Il che accade, come nella specie, allorché Data pubblicazione 13/04/2022 decidendo nel merito, la CTR formula un pronunciamento logicamente e giuridicamente incompatibile con l'accoglimento della questione pregiudiziale che, se accolta, non le avrebbe consentito di pronunciare oltre (Sez. 5, 13/05/2016, n. 9834). Pertanto se, come nel caso in esame, a fronte dell’impugnazione su vizi attinenti alla decadenza del potere accertativo, il giudice d’appello ha ritenuto infondati i motivi di gravame confermando in parte la sentenza di prime cure, deve ritenersi che abbia implicitamente rigettato la questione relativa alla decadenza per decorrenza dei termini massimi per la conservazione degli atti contabili. Va, altresì, considerato che per l'accertamento dell'anno 2004 - che non costituisce oggetto della presente pronuncia per intervenuto condono - la CTR ha fatto espresso riferimento ai termini della notifica dell'accertamento ritenendo che non fossero spirati. 5. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente in quanto riguardano entrambi la questione di diritto della tempestività o decadenza di accertamenti fiscali basati su verifiche di periodi di imposta precedenti a quelli oggetto di accertamento e per i quali il contribuente aveva distrutto la documentazione, essendo a ciò abilitato ai sensi degli articoli 22, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, 2220 cod. civ., 8, comma 5, della l. n. 212 del 2000. Essi sono infondati. Va in primo luogo ribadito il pacifico indirizzo giurisprudenziale, seguito da tempo da questa Corte, secondo cui, l'art. 22, comma 2, del d.P.R. n. 600 del 1973, laddove prevede che «le scritture contabili obbligatorie ai sensi del presente decreto, di altre leggi tributarie o di leggi speciali devono essere conservate fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo d'imposta, anche oltre i termini stabiliti dall'articolo 2220 cod. civ. o da altre leggi tributarie deve essere interpretato in armonia con il 7 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21867/2014 dettato di esso nonché, partitamente, in ossequio al principio Numero sezionale 1041/2022Numero di raccolta generale 12122/2022 specifico più generalmente previsto dall'articolo 8, comma 5Data pubblicazione 13/04/2022, legge n. 212/2000 - che costituisce ai sensi dell'articolo 1, comma 1, l. 212/2000 principio generale tributario - nel senso che l'ultrattività dell'obbligo di conservazione oltre il termine decennale di cui all'art. 2220 cod.civ., - ed ora pure dall'art. 8, comma 5, della l. n. 212 del 2000 - si impone non già in via generale - di modo che se ne possa affermare l'inosservanza anche quando, come qui, il termine decennale sia spirato prima che l'accertamento abbia avuto luogo - ma solo se l'accertamento che sia iniziato prima del decimo anno non sia stato ancora definito, diversamente derivandone se non un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice della norma un'applicazione di esse influenzata da un forte indice, nel senso che, potendo l'amministrazione procedere all'accertamento nei termini dell'articolo 43 d.P.R. 600/73, l'obbligo di conservazione, scaduto il periodo decennale, si protrarrebbe fino alla scadenza che determina gli anzidetti per una durata che dipende esclusivamente dalla volontà dell'ufficio, rispetto alla quale il contribuente non avrebbe altra difesa che conservare le scritture sine die» (così, in motivazione, Sez. 5, 13/05/2016, n. 9834; Sez. 5, 18/12/2009, n. 26683). Pertanto, il contribuente, in caso d'impugnazione della rettifica adottata dall'Ufficio, non può invocare l'insussistenza dell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni (art. 2220 cod. civ.), perché l'interesse fiscale esige che il contribuente conservi la documentazione contabile necessaria per giustificare le spese incrementative dichiarate per tutto il periodo in cui è esercitabile il potere di accertamento dell'Ufficio, anche ove questo si protragga oltre la scadenza del termine decennale di conservazione delle scritture contabili. In tale stregua, prive di pregio appaiono le difese di parte ricorrente (v. par. 3.3. e 3.4. del ricorso) sulla violazione dell’art. 106, comma 3, t.u.i.r., anche in riferimento all’orientamento espresso da questa Corte con la sentenza n. 15178 del 23/06/2010, e tutt’ora pacifico (ex multis, v. Sez. 5, 24/04/2018, n. 9993 e 8 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21867/2014 Sez. 5, 15/07/2020, n. 14999), circa la possibilità Numero sezionale 1041/2022Numero di raccolta generale 12122/2022per l’Ufficio di rettificare le risultanze derivanti da eventi occorsi in periodi Data pubblicazione 13/04/2022 d’imposta per i quali l’Amministrazione finanziaria era decaduta dal potere di accertamento. Inoltre, la Commissione tributaria regionale, nel ritenere inerente (in termini quantitativi e qualitativi) ed imputata per competenza la quota di svalutazione dei crediti, ha reso una decisione conforme ai principi affermati da questa Corte sulle regole sull'imputazione temporale dei componenti del reddito, che sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo del reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come "esercizio di competenza" (cfr., Sez.5, 18/12/2009, n. 26665; id., Sez. 5,17/07/2014, n. 16349; Sez. 5, 27/10/2020, n. 23521). In conclusione, l’Ufficio non è incorso in decadenza per decorso dei termini previsti dall’ art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 (come modificati dall'art. 37, comma 24, del d.l. n. 223 del 2006, conv. con modif. dalla l. 248 del 2006), termini che, invece, si sono raddoppiati in presenza degli indizi di reato indizi di reato di cui al processo verbale di constatazione del 15 aprile 2010, anche se riguardanti annualità d'imposta anteriori a quella oggetto di accertamento (sull’applicabilità del raddoppio dei termini anche con riferimento alle annualità d'imposta anteriori a quella pendente al momento dell'entrata in vigore - 4 luglio 2006 - del decreto n. 223 del 2006, cfr., ex plurimis, Sez. 5 , 30/10/2018, n. 27629; Sez. 5, 28/04/2021, n. 11156). 6. Anche l’ultimo motivo di ricorso è infondato. Con esso, parte ricorrente ha dedotto l’error in iudicando in cui sono incorsi i secondi giudici là dove hanno ritenuto che, anche in presenza di un'istanza di condono cd. tombale «nulla vieta che l'Ufficio svolga esami meramente contabili sui conti degli esercizi condonati senza apportare ai fini tributari alcuna rettifica o alterare i risultati derivanti da condono». 9 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21867/2014 Questa Corte ha già avuto modo di osservare - Numero sezionale 1041/2022Numero di raccolta generale 12122/2022 sia pure con riguardo a fattispecie di condono regolata dalla l. 30 dicembre Data pubblicazione 13/04/20221991, n. 413 - che, a seguito di presentazione di istanza di condono "tombale" finalizzata alla regolazione di un'imposta, i valori di reddito determinati per la commisurazione della somma da versare per l'applicazione del beneficio non rilevano ai fini della determinazione di una diversa imposta, essendo il condono essenzialmente diretto alla determinazione di valori virtuali cui rapportare il pagamento delle imposte e non comportando, per contro, alcun accertamento suscettibile di dispiegare effetti al fine del suo ambito specifico, sol che si consideri che la sanatoria che esso acclude vale ad evitare le conseguenze di una situazione di illegittimità e le sanzioni ad essa connesse, ma non ne annulla i presupposti logici (Cass., 01/08/2002, n. 11456). Tali principi sono stati ribaditi da questa sezione con ordinanza del 15/01/2019, n. 716, con riguardo al condono cd. tombale ottenuto ai sensi dell'art. 9 della l. n. 289 del 2002 per l'IVA, affermandosi che gli effetti di tale definizione riguardano l’imposta dovuta per ciascuna annualità condonata ma non rilevano ai fini della determinazione delle imposte ulteriori, delle quali non preclude l'autonomo accertamento, essendo il condono tombale istituto che, da un lato, è diretto all'individuazione di valori reddituali meramente virtuali cui è commisurato il pagamento dei singoli tributi, e, da un altro, suscettibile di incidere solo sull'imponibile in base al quale è quantificata l'imposta lorda oggetto di definizione automatica. Che gli effetti del condono tombale risultino cristallizzati relativamente all'imposta dovuta per ciascuna annualità condonata, e non riguardino la verifica di ulteriori rapporti, si ricava anche dai principi fissati dalle Sezioni Unite in tema di crediti da agevolazione (v. Sez. U., 06/07/2017, n. 16692), stabilendosi che l’Erario può accertare i crediti da agevolazione esposti dal contribuente nella dichiarazione, in quanto il condono tombale - avendo come scopo il recupero di risorse finanziarie e la riduzione del contenzioso e non 10 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21867/2014 già l’accertamento dell’imponibile - elide in tutto o in parte, per sua Numero sezionale 1041/2022Numero di raccolta generale 12122/2022 natura, il debito fiscale, ma non opera sui crediti che il contribuente Data pubblicazione 13/04/2022 possa vantare nei confronti del Fisco, che restano soggetti all’eventuale contestazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] in tema di rimborso questa Corte (v. Sez. 5, 30/09/2020, n. 20829) ha affermato, con orientamento condiviso, che l'adesione alla definizione automatica in relazione a determinati debiti tributari ai sensi della l. n. 289 del 2002, non osta all'accoglimento delle domande di rimborso fondate sui crediti tributari sorti nel medesimo periodo e per tributi oggetto di condono. Coerentemente a tale sistema, da ultimo, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 25/03/2021, n. 8500 – più volte richiamata nella memoria di parte ricorrente per darne una lettura critica degli enunciati – hanno affermato il principio secondo cui in caso di contestazione di un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l'errato computo del singolo rateo dedotto, ma a causa del fatto generatore e del presupposto costitutivo di esso, la decadenza dell'amministrazione finanziaria dalla potestà di accertamento va riguardata, ex art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973, in applicazione del termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo di suddivisione del componente pluriennale è indicato, e non già del termine per la rettifica della dichiarazione concernente il periodo di imposta nel quale quel componente sia maturato o iscritto per la prima volta in bilancio. Alla luce di tali superiori considerazioni, legittimamente l'Agenzia delle Entrate ha usufruito degli elementi emersi a seguito dell’ accertamento compiuto nel 2010 ai fini dell'Irpef e dell'Irap, per rettificare quanto dichiarato dalla contribuente in punto di reddito d'impresa in relazione alla 2005, non rilevando che, per le annualità precedenti (1998-1999-2000), lo stesso contribuente avesse usufruito della definizione di cui alla l. n. 289 del 2002, rimanendo gli effetti di tali benefici racchiusi nel quadro esclusivo dell'imposta di riferimento. 11 F i r m a t o D a : S O R R E N T I N O F E D E R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 e c 9 a 6 7 e 8 f 8 6 e f e 0 7 f 7 a 2 d 0 6 3 9 e d b d a b - F i r m a t o D a : P U R P O N A T A L I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 3 5 c 2 b 6 8 0 d 6 0 3 e e 3 e b d 5 d 4 e 4 6 b 3 5 3 9 6 Numero registro generale 21867/2014 Numero sezionale 1041/2022 Numero di raccolta generale 12122/2022Data pubblicazione 13/04/2022 7. Poiché il ricorso incidentale dell’Agenzia delle entrate riguarda l’annualità 2004 (v. pag. 18 del controricorso), l’adesione formulata dall’amministrazione finanziaria al condono parziale per tale annualità, ha fatto venir meno l’interesse a tale impugnazione incidentale che segue la parte di lite condonata (v. supra, par. 1). Il ricorso incidentale condizionato segue le stesse sorti. 8. Le spese di lite si pongono a carico delle società contribuenti, soccombenti, e vengono liquidate come da dispositivo. 9. Non sussistono i presupposti per il pagamento, da parte delle società ricorrenti, del doppio contributo unificato, stante l’estinzione parziale del giudizio con riguardo alla annualità 2004. P.Q.M. Dichiara l’estinzione parziale del giudizio e cessata parzialmente la materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della lite relativamente all’annualità 2004. Spese a carico di chi le ha anticipate. Rigetta il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].) relativamente all’annualità 2005. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante [OSCURATO:SOCIETA].) al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dell’Agenzia delle entrate, che liquida in complessivi euro 10.000,00, per compensi, oltre spese prenotate a debito. Così deciso, nella camera di consiglio della Quinta sezione civile della Corte di Cassazione, in data 22 marzo 2022. [OSCURATO:PERSONA]