CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 36655/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1 ha pronunciatola seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12, è elettivamente domiciliato - ricorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA]Davide, in proprio e nella qualità di socio amministratore e legale rappresentante p.t. della [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA]di [OSCURATO:PERSONA] C.), rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, presso lo studio legale Auditoriumdell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA] n. 27 -controricorrente - avverso la sentenza n. 2588 del 2021 della Corte d’appello di Napoli, depositata il 1° luglio 2021.Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022dal [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato inammissibile il gravame proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, sede territoriale di [OSCURATO:SOCIETA], avverso la sentenza con cui, in accoglimento dell’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio amministratore e legale rappresentante p.t. della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., era stata annullata l’ordinanza ingiunzione emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro di [OSCURATO:SOCIETA] e compensate le spese di lite; 2. per quanto qui rileva, la Corte territoriale ha ritenuto, con riguardo ai rapporti tra le soppresse Direzioni territoriali del lavoro, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l’Ispettorato del lavoro, che gli Ispettorati territoriali del lavoro, a differenzadelle soppresse direzioni territoriali del lavoro, non costituiscono articolazioni organizzative periferiche del Ministero del lavoro bensì dell’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro, che è un’agenzia dotata di personalità giuridica di diritto pubblico istituita dal d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149; di conseguenza, sebbene all’Ispettorato sia stato trasferito il compito di svolgere le attività ispettive già esercitate dal Ministero, dall’I.N.P.S. e dall’I.N.A.I.L., in difetto di una norma che espressamente disponga il trasferimento all’Ispettorato del lavoro anche dei rapporti giuridici concernenti le sanzioni amministrative irrogate dalle direzioni territoriali del lavoro pendenti alla data del 1° gennaio 2017, la legittimazione processuale relativa ai rapporti giuridici pendenti rimane in capo soltanto al Ministero del lavoro; 3. avverso tale pronuncia l’Ispettorato T erritoriale del L avoro di [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso affidato ad unico motivo, cui resiste [OSCURATO:PERSONA], in proprio e nella qualità di socio amministratore e legale rappresentante p.t. della [OSCURATO:SOCIETA] (già [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.),con controricorso; 4. è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio; 5. parte controricorrente ha depositato memoria. Considerato che: 1.con l’unico motivo l’ente ricorrente deduc e v iolazione degli artt. 1, 2, 6 e 8, del d.lgs. n. 149 del 2015, nonché degli artt. 6 del d.lgs. n. 150 del 2011 e 110 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per aver e la Corte di merito escluso la legittimazione processuale dell’Ispettorato, a seguito della soppressione delle Direzioni territoriali del lavoro, in contrasto con l’indirizzo espresso daquesta Corte; 2. tenuto conto del motivo di censura e delle argomentazioni sviluppate dalla parte controricorrente soprattutto nella memoria, con particolare riferimento all’interpretazione resa da questa Corte nel precedente posto a fondamento della proposta del relatore, apprezzata la valenza nomofilattica della questione relativa all a legittimazione processuale conseguente alla disposta soppressione delle Direzioni territoriali del lavoro, la causa va rimessa alla sezione ordinaria per la decisione ai sensi dell’art. 380-biscod. proc. civ. P.Q.M. Dispone la rimessione della causa alla Sezione Quarta civile della Corte. Così deciso in Roma nel