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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48212/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0138WUP ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il primo motivo è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha valorizzato correttamente, per escludere l'esistenza di una volizione unitaria, i cinque anni di distanza tra la commissione di un reato e quella degli altri„ nonchè l'assoluta estemporaneità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., mentre, quanto al secondo motivo, in cui ci si lamenta che il giudice dell'esecuzione non abbia in alcun modo motivato in ordine all'irrilevanza dello stato di tossicodipendenza, esso non è coerente con il provvedimento impugnato dove una motivazione c'è, ed anche piuttosto ampia, sia sulla inconferenza di tale deduzione rispetto alla tipologia di reati commessi, sia con la mancanza di prova circa la esistenza dello stato di tossicodipendenza anche in occasione della commissione del primo reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 ot

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 0138WUP ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di MONZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] impugna il provvedimento indicato nell'intestazione; Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati, in quanto il primo motivo è in contrasto con la consolidata giurisprudenza della Corte di legittimità in punto di individuazione dei criteri da cui si può desumere l'esistenza di una volizione unitaria (cfr. Sez. U, Sentenza n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074), atteso che nel caso in esame il giudice dell'esecuzione ha valorizzato correttamente, per escludere l'esistenza di una volizione unitaria, i cinque anni di distanza tra la commissione di un reato e quella degli altri„ nonchè l'assoluta estemporaneità del reato di cui all'art. 337 cod. pen., mentre, quanto al secondo motivo, in cui ci si lamenta che il giudice dell'esecuzione non abbia in alcun modo motivato in ordine all'irrilevanza dello stato di tossicodipendenza, esso non è coerente con il provvedimento impugnato dove una motivazione c'è, ed anche piuttosto ampia, sia sulla inconferenza di tale deduzione rispetto alla tipologia di reati commessi, sia con la mancanza di prova circa la esistenza dello stato di tossicodipendenza anche in occasione della commissione del primo reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 ot
Sentenza Cassazione n. 48212/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris