Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 15806/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32639/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 377/2018 depositata il 31/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

R.G.32639/2018 [OSCURATO:PERSONA]: con sentenza n. 13794 del 2016, questa Corte aveva accolto il ricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della Corte d’Appello di L’Aquila che, confermando la decisione del primo giudice, aveva annullato la cartella esattoriale con cui l’[OSCURATO:PERSONA] ingiungeva alla società “[OSCURATO:SOCIETA].” la restituzione di quanto dalla stessa trattenuto per l’indebita fruizione di sgravi contributivi dovuti al l’assunzione di lavoratori nel periodo 1995-1997; i Giudici di legittimità avevano rilevato come la società non avessedato prova di aver percepito - nel periodo temporale corrispondente ai tre anni precedenti alla data dell’annualità oggetto della richiesta di restituzione - redditi inferiori alla soglia di legge fissata a livello europeo (regola del cd. de minimis); adita in sede di rinvio, la medesima Corte territ oriale in diversa composizione ha stabilito:a) che l’[OSCURATO:PERSONA], mediante l’avviso bonario notificato alla società il 15.09.2005 aveva interrotto la prescrizione decennale con riferimento alcredito in contestazione; b) che nessun riscontro era stato fornito dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” al rilievo di controparte per ilquale dall’assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro non fosse derivato un corrispondente aumento dell’occupazione, non essendo stati i contratti di formazione e lavorotrasformati in contratti a tempo indeterminato; c) che i contratti di formazione e lavoro erano stati stipulati in violazione delle norme di legge vigenti, in particolare con riferimento al requisito dell’età (non superiore a 25 anni) e del titolo di studio, nonché all’insussistenza della condizione di soggetto disoccupato da almeno un anno; d) quanto alla prova del reddito percepito dalla società nei tre anni precedenti a quello della richiesta di restituzione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha affermato che “…nulla ha dedotto e provato la resistente società” (p. 6 sent.); la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” sulla base di due motivi; l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod.proc. civ., la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.726, convertito in L. 19/12/1984, n. 863, come modificato dall’art. 9, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 108, convertito con L. 1/6/1991, n. 169; dell’art. 8, L.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 407; dell’art. 16, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], convertito in L.19/7/1994, n. 451, in relazione alla Decisione della Commissione europea 11/5/1999, n. 2000/128/CE e agli artt. 87 e 88 del Trattato CE”; il motivo è rivolto a contesta re l’affermazione del giudice dell’appello secondo cui la società non avrebbe avuto diritto allo sgravio perché non aveva dimostrato che dalla stipula dei contratti di formazione e lavoro era derivato un incremento occupazionale;richiamando fonti europee la censura è tesa a dimostrare che,affinché gli sgravi siano considerati compa tibili con la normativa europea sarebbe sufficiente il ricorr e re anche di una sola delle condizioni indicate dalla società (segnatamente la stipulazione dei contratti di formazione e lavoro); col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod.proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione degi artt. 3 commi 9 e 10 L. 335/1995, 2946 Cod.Civ. e 12, comma 2°, Disp.Att.C.C., Trattato U.E. nonché della giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di prescrizione dell’azione di recupero degli aiuti di Stato”; pur consapevole dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte circa l’applicabilità della prescrizione decennale alle azioni di recupero, ne propone la rivisitazione,ritenendo che vada applicata la prescrizione breve, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea di giustizia, la qualeha affermato che in materia di prescrizione degli obblighi di ripetizione prevale il diritto dei singoli ordinamenti, ma ha anche avvertito che tale prevalenza non può ritorcersi contro i l principio di non discriminazione; in proposito rileva una stringente analogia tra il procedimento oggetto di causa e quello di recupero dei contributi previdenziali non versati, quest’ultimo assoggettatoal termine di prescrizione quinquennale; il primo motivo è inammissibile; esso si riduce ad una generica contestazione della decisione gravata non asseverata da nessun elemento idoneo a contrastare, sul piano della denunciata violazione di legge, la motivazione della Corte territoriale, che risulta logica e coerente, dacché si ricava la assoluta distonia della censura rispetto al la conclusione cui è pervenuto il Giudice dell’appello; in definitiva, non essendo intelligibile, nel caso in esame, la dedotta violazi one delle norme di legge interne ed europee, nonché della giurisprudenza della Corte europea di Giustizia,va data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); il secondo motivo è infondato; la giurisprudenza di questa Corte è da tempo attestata sul riconoscimento dell’applicazione della prescrizione decennale alle azioni di restituzione e recupero di quanto indebitamente percepito a titolo di benefici contributivi; in proposito, ha affermato che “L'azione per il recupero di aiuti di Stato illegittimamente corrisposti è soggetta al termine ordinario di prescrizione stabilito dall'art. 2946 c.c. la quale non decorre dalla data di fruizione dell'aiuto, bensì dalla notifica della decisione della Commissione allo Stato membro e, cioè, dal momento in cui l'aiuto erogato è qualificabile come illegittimo” (Cass. n. 23058 del 2022); ciò conduce a escludere un eventuale contrasto fra l’applicazione della prescrizione decennale all’azione di ripetizione degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione U.E. ed il principio di affidamento del contribuente, atteso che, questi, illegittimamente beneficiato, in assenza di potere discrezionale dell'autorità nazionale sull’oggetto del contendere , cessa di trovarsi in una situazione di incertezza non appena la Commissione dichiari l'incompatibilità dell'aiuto, ordinandone il recupero (in tal senso vedasi, da ultimo, Cass. n. 20173 del 2022); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processual i per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna laricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32639/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 14, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA n. 377/2018 depositata il 31/05/2018.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. R.G.32639/2018 [OSCURATO:PERSONA]: con sentenza n. 13794 del 2016, questa Corte aveva accolto il ricorso proposto dall’[OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia della Corte d’Appello di L’Aquila che, confermando la decisione del primo giudice, aveva annullato la cartella esattoriale con cui l’[OSCURATO:PERSONA] ingiungeva alla società “[OSCURATO:SOCIETA].” la restituzione di quanto dalla stessa trattenuto per l’indebita fruizione di sgravi contributivi dovuti al l’assunzione di lavoratori nel periodo 1995-1997; i Giudici di legittimità avevano rilevato come la società non avessedato prova di aver percepito - nel periodo temporale corrispondente ai tre anni precedenti alla data dell’annualità oggetto della richiesta di restituzione - redditi inferiori alla soglia di legge fissata a livello europeo (regola del cd. de minimis); adita in sede di rinvio, la medesima Corte territ oriale in diversa composizione ha stabilito:a) che l’[OSCURATO:PERSONA], mediante l’avviso bonario notificato alla società il 15.09.2005 aveva interrotto la prescrizione decennale con riferimento alcredito in contestazione; b) che nessun riscontro era stato fornito dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” al rilievo di controparte per ilquale dall’assunzione di lavoratori con contratto di formazione e lavoro non fosse derivato un corrispondente aumento dell’occupazione, non essendo stati i contratti di formazione e lavorotrasformati in contratti a tempo indeterminato; c) che i contratti di formazione e lavoro erano stati stipulati in violazione delle norme di legge vigenti, in particolare con riferimento al requisito dell’età (non superiore a 25 anni) e del titolo di studio, nonché all’insussistenza della condizione di soggetto disoccupato da almeno un anno; d) quanto alla prova del reddito percepito dalla società nei tre anni precedenti a quello della richiesta di restituzione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA], la Corte d’appello ha affermato che “…nulla ha dedotto e provato la resistente società” (p. 6 sent.); la cassazione della sentenza è domandata dalla società “[OSCURATO:SOCIETA].” sulla base di due motivi; l’[OSCURATO:PERSONA] ha depositato tempestivo controricorso. [OSCURATO:PERSONA]: col primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod.proc. civ., la ricorrente denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 3, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.726, convertito in L. 19/12/1984, n. 863, come modificato dall’art. 9, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 108, convertito con L. 1/6/1991, n. 169; dell’art. 8, L.[OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 407; dell’art. 16, D.L. [OSCURATO:DATA_NASCITA], convertito in L.19/7/1994, n. 451, in relazione alla Decisione della Commissione europea 11/5/1999, n. 2000/128/CE e agli artt. 87 e 88 del Trattato CE”; il motivo è rivolto a contesta re l’affermazione del giudice dell’appello secondo cui la società non avrebbe avuto diritto allo sgravio perché non aveva dimostrato che dalla stipula dei contratti di formazione e lavoro era derivato un incremento occupazionale;richiamando fonti europee la censura è tesa a dimostrare che,affinché gli sgravi siano considerati compa tibili con la normativa europea sarebbe sufficiente il ricorr e re anche di una sola delle condizioni indicate dalla società (segnatamente la stipulazione dei contratti di formazione e lavoro); col secondo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, co.1, n. 3 cod.proc. civ., denuncia “Violazione e falsa applicazione degi artt. 3 commi 9 e 10 L. 335/1995, 2946 Cod.Civ. e 12, comma 2°, Disp.Att.C.C., Trattato U.E. nonché della giurisprudenza della Corte di Giustizia in tema di prescrizione dell’azione di recupero degli aiuti di Stato”; pur consapevole dell’orientamento espresso dalla giurisprudenza di questa Corte circa l’applicabilità della prescrizione decennale alle azioni di recupero, ne propone la rivisitazione,ritenendo che vada applicata la prescrizione breve, anche alla luce della giurisprudenza della Corte europea di giustizia, la qualeha affermato che in materia di prescrizione degli obblighi di ripetizione prevale il diritto dei singoli ordinamenti, ma ha anche avvertito che tale prevalenza non può ritorcersi contro i l principio di non discriminazione; in proposito rileva una stringente analogia tra il procedimento oggetto di causa e quello di recupero dei contributi previdenziali non versati, quest’ultimo assoggettatoal termine di prescrizione quinquennale; il primo motivo è inammissibile; esso si riduce ad una generica contestazione della decisione gravata non asseverata da nessun elemento idoneo a contrastare, sul piano della denunciata violazione di legge, la motivazione della Corte territoriale, che risulta logica e coerente, dacché si ricava la assoluta distonia della censura rispetto al la conclusione cui è pervenuto il Giudice dell’appello; in definitiva, non essendo intelligibile, nel caso in esame, la dedotta violazi one delle norme di legge interne ed europee, nonché della giurisprudenza della Corte europea di Giustizia,va data attuazione al costante orientamento di questa Corte, che reputa “…inammissibile il ricorso per cassazione con cui si deduca, apparentemente, una violazione di norme di legge mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito.” (Cass. n.18721 del 2018; Cass. n.8758 del 2017); il secondo motivo è infondato; la giurisprudenza di questa Corte è da tempo attestata sul riconoscimento dell’applicazione della prescrizione decennale alle azioni di restituzione e recupero di quanto indebitamente percepito a titolo di benefici contributivi; in proposito, ha affermato che “L'azione per il recupero di aiuti di Stato illegittimamente corrisposti è soggetta al termine ordinario di prescrizione stabilito dall'art. 2946 c.c. la quale non decorre dalla data di fruizione dell'aiuto, bensì dalla notifica della decisione della Commissione allo Stato membro e, cioè, dal momento in cui l'aiuto erogato è qualificabile come illegittimo” (Cass. n. 23058 del 2022); ciò conduce a escludere un eventuale contrasto fra l’applicazione della prescrizione decennale all’azione di ripetizione degli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con il mercato comune dalla Commissione U.E. ed il principio di affidamento del contribuente, atteso che, questi, illegittimamente beneficiato, in assenza di potere discrezionale dell'autorità nazionale sull’oggetto del contendere , cessa di trovarsi in una situazione di incertezza non appena la Commissione dichiari l'incompatibilità dell'aiuto, ordinandone il recupero (in tal senso vedasi, da ultimo, Cass. n. 20173 del 2022); in definitiva, il ricorso va rigettato; le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza; in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processual i per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna laricorrente al rimborso delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4.500,00 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art.1, comma 17 della l. n.228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, p
Sentenza Cassazione n. 15806/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris