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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08247/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 116/ RG. 27706 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto e di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso lo spintonamento degli operanti, le minacce profferite ai loro danni per ostacolare un atto del loro ufficio peraltro all'interno della Caserma, tanto da rendere inammissibile, anche perché declinata in fatto, la valutazione della condotta come reazione e la censura per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. motivata a pag. 3 con la violenza ingiustificata e i gravi e reiterati precedenti anche specifici; ritenuto che i motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici ed aspecifici alla luce della gratuità della violenza esercitata e dell'applicazione, comunque, delle circostanze attenuanti generiche a fronte della ritenuta recidiva reiterata, pena mantenuta quasi nei limiti edittali (pag. 3), con evidenziazione da parte della sentenza della condizione di pluripregiudicato di [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto alla misura di prevenzione, con ripetuta violazione dei provvedimenti dell'Autorità, preclusivi dell'applicazione delle sanzioni sostitutive richieste (pag. 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 116/ RG. 27706 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto e di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito atteso lo spintonamento degli operanti, le minacce profferite ai loro danni per ostacolare un atto del loro ufficio peraltro all'interno della Caserma, tanto da rendere inammissibile, anche perché declinata in fatto, la valutazione della condotta come reazione e la censura per la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. motivata a pag. 3 con la violenza ingiustificata e i gravi e reiterati precedenti anche specifici; ritenuto che i motivi sul trattamento sanzionatorio sono generici ed aspecifici alla luce della gratuità della violenza esercitata e dell'applicazione, comunque, delle circostanze attenuanti generiche a fronte della ritenuta recidiva reiterata, pena mantenuta quasi nei limiti edittali (pag. 3), con evidenziazione da parte della sentenza della condizione di pluripregiudicato di [OSCURATO:PERSONA], già sottoposto alla misura di prevenzione, con ripetuta violazione dei provvedimenti dell'Autorità, preclusivi dell'applicazione delle sanzioni sostitutive richieste (pag. 4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de
Sentenza Cassazione n. 08247/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris