CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 34798/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/11/2024 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni delle parti [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Bologna il 13 settembre 2021 aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] del delitto previsto dagli artt. 624 e 625 n. 6 cod. pen. perché, al fine di trarne profitto, presso l’area check - in dell’aeroporto Marconi di Bologna, approfittando della momentanea distrazione di [OSCURATO:PERSONA], si era impossessato della sua borsa di colore nero contenente all’interno la somma di circa euro 4600 in differenti tagli, 1000 yen cinesi e un telefono cellulare marca cinese, sottraendolaalla stessa che la deteneva sopra un carrello dei bagagli. C on recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. I n Bologna il 10 febbraio 2015. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorso censurando la sentenza, con il primo motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art.129 cod. proc. pen. , nonché vizio di motivazione per avere la Corteterritoriale omesso di vagliare le doglianze proposte dall’imputato in ordine alla mancanza della condizione di procedibilità della querela di parte, resasi necessaria a seguito delle modifiche introdotte dal d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150. Con il secondo motivo, deduce violazione ed erroneaapplicazione degli artt. 624e 625, comma 1 n .6 , cod. pen. e correlato vizio di motivazione, in quanto il giudice di appello ha condiviso l’iterlogico seguito dal giudice di primo grado, pur in assenza di elementi da parte della persona offesa per identificare il possibile autore del furto. La persona offesa non è stata chiamata a visionare le immagini di videosorveglianza per attestare se lo zaino che l’imputato portava in spalla coincidesse con la borsa che le era stata sottratta in aeroporto e la Corte territoriale ha omesso di vagliare gli elementi evidenziati dall’appellante circa la mancata attribuibilitàdel fatto al ricorrente. La motivazione della Corte territoriale sarebbeillogica e non condivisibile in quanto il giudice di appello si è limitato a ribadire quanto già sostenuto dal giudice di primo grado,senza valutare in maniera esauriente i rilievi sollevati con i motivi di appello con riguardo alla circostanza che non vi siano in atti immagini raffiguranti l’imputato durante la presunta azione materiale di sottrazione della borsa. Con il terzo motivo, deduce violazione falsa applicazione dell’art.99 cod. pen. nonché vizio di motivazione sul punto in quanto i precedenti penali a carico dell’imputato sono risalenti nel tempo. L’ultima condanna passata in giudicato prima dell’episodio contestato nel presente processo risale al 2007,ossia a oltre un quinquennio dai fatti contestati, dovendosene desumere l’erronea contestazione della recidiva infraquinquennale. In ogni caso,la natura facoltativa della recidiva reiterata avrebbe impostoal giudice di fornire le ragioni che lo hanno indotto ad applicare tale circostanza aggravante. Con il quarto motivo, deduce violazione e falsa applicazione dell’art.62 bis cod. pen.nonché vizio di motivazione sul punto. La difesa ritiene la sentenza contraddittoria rispetto alle risultanze processuali e priva di adeguata motivazione in merito al rilievo che non sia stato in alcun modo accertato né l’effettivo contenuto né il valore del bagaglio sottratto. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha depositato memoria di replica insistendo per l’accoglimento del ricorso. 5. Il primo motivo di ricorso è fondato. Dall’esame degli atti, consentito dalla natura della censura, è emerso che in data 10 febbraio 2015 la persona offesa ha presentato denuncia alla Polizia di Stato; a tale atto non può riconoscersi il valore di valida querela, essendo privo dell’esplicitazione della volontà punitiva o di manifestazione di volontà equipollente (Sez.4, n.7532 del 05/12/2018, dep. 2019, Farago, in motivazione).Il difetto di querela avrebbe imposto al giudice di appello l’immediata declaratoria di improcedibilità dell’azione penale ai sensi dell’art.129 cod. proc. pen., considerato che a seguito dell’emanazione del d. lgs. 10 ottobre 2022, n.150 l’ipotesi delittuosa qui contestata è divenuta procedibile a querela. 6. La fondatezza del primo motivo di ricorso non consente la disamina delle altre doglianze. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata senza rinvio per l’improcedibilità dell’azione penale. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per mancanza di qu