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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 31552/2022

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eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13129/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Bussolengo (VR), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Verona, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto il 26 novembre 2019 n. 1196/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 settembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto il 26 novembre 2019 n. 1196/08/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura DOCFA (all'esito di "divisione-ultimazione fabbricato urbano") in relazione a due porzioni di un fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] (VI), destinate ad attività commerciali (rispettivamente, a parcheggio interrato e ad area di vendita con magazzini e servizi) e censite al NCEU con le particelle 1563 sub. 13 e 1563 sub. 14 del folio 3, ha accolto l'appello proposto dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza il 6 aprile 2017 n. 283/03/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto della carenza motivazionale dell'atto impositivo per l'omessa allegazione della documentazione relativa alla metodologia applicata per la determinazione delle rendite catastali.

Il ricorso è affidato a due motivi.

La "[OSCURATO:SOCIETA]." si è costituita con controricorso.

La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo, si denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto», in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'atto impositivo fosse carente di adeguata motivazione per l'omessa allegazione della documentazione relativa alla stima diretta degli immobili aventi destinazione speciale.

2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello che i criteri adoperati per la stima degli immobili - ai fini della determinazione della rendita catastale - erano stati desunti da un rogito notarile avente ad oggetto il fabbricato ancora in corso di costruzione in relazione all'anno 2011, là dove il relativo valore doveva essere riferito all'epoca della loro ultimazione nell'anno 2015 (sulla base della denuncia DOCFA). [OSCURATO:PERSONA]:

1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo. 1.1 Preliminarmente, si rileva che la rubrica di tale motivo si limita a denunciare la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto», senza fornire alcuna indicazione circa le disposizioni legislative o regolamentari che sarebbero state infrante o disapplicate dalla sentenza impugnata.

Ad ogni modo, in base alla effettiva portata della censura (secondo l'esposizione fattane in ricorso), nulla esclude che il collegio possa desumere, secondo la volontà manifestata dalla ricorrente nell'illustrazione delle doglianze riguardanti la sentenza impugnata, l'implicita (ma inequivoca) indicazione dei parametri di riferimento per il sindacato di legittimità, fermo restando che non si può demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni - la norma che è stata violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (tra le tante: Cass., Sez.

Un., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, nn. 11609, 11617 e 11619; Cass., Sez. 6^-5, 30 maggio 2021, n. 14319; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, nn. 16506 e 16511). 1.2 Nella specie, ancorché il tenore della rubrica sia carente di specifici e precisi richiami a fonti normative, la successiva illustrazione delle ragioni addotte a fondamento del motivo contiene - sia pure in modo disorganico - l'esplicita menzione degli artt. 2, del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993 n. 75 e 1, comma 3, del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, che, pertanto, possono essere utilmente assunti a parametri di riferimento per il sindacato di legittimità. 1.3 Ciò posto, è incontroverso tra le parti, come emerge anche dalla sentenza impugnata, che l'atto impositivo in contestazione rinviene da dichiarazione di accatastamento (artt. 3 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e 56 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142), che è stata presentata secondo la procedura c.d.

DOCFA disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994 n. 701. 1.4 Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6"- 5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6"-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281). 1.5 La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi.

Difatti, i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione delle rendite per le due porzioni di fabbricato.

Per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale.

Il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104). 1.6 La ricorrente deduce l'adeguatezza motivazionale dell'atto impositivo (riprodotto in ricorso, in ossequio al canone dell'autosufficienza), laddove, in parte motiva, richiama i criteri della stima comparativa in relazione al biennio 1988/1989 (con la circostanziata menzione degli immobili limitrofi con analoghe caratteristiche) e riporta uno stralcio delle relazioni di stima sintetica, e, in parte dispositiva, applica in concreto la stima diretta sulla scorta della capitalizzazione (al saggio del 2%) del valore imputato alle porzioni di fabbricato (rispettivamente, in misura di C 555.000,00, per il parcheggio interrato, ed in misura di C 1.273.520,00, per l'area di vendita con magazzini e servizi).

In ogni caso, la stessa assume che, all'esito della procedura di mediazione, in base alla proposta sottoposta alla contribuente, il valore dell'area di vendita con magazzini e servizi è stato ridotto alla misura di C 1.147.027,12, che è stata recepita dalla decisione del giudice di prime cure (secondo la trascrizione fattane in ricorso, in ossequio al canone dell'autosufficienza). 1.7 In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993 n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994 n. 701 (c.d. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto, per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2006, n. 24064; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40735).

Peraltro, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 604, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9291; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40735). 1.8 Secondo l'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 1939 n.1249: «La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità.

Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche».

In base all'art. 30 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 ("Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano"): «Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8.

Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità».

Ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, l'art. 37 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 stabilisce che: «Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta». 1.9 Va, dunque, affermato come il compendio normativo deponga - con riguardo ai fabbricati a destinazione speciale - per la necessità di "stima diretta", senza, tuttavia, che ciò debba necessariamente presupporre l'esecuzione del sopralluogo; il quale non costituisce, in materia, un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell'avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione (Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12743; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9291).

Sicché la mancanza di esso non preclude, di per sé, la valutazione mediante "stima diretta", allorquando l'ufficio sia comunque già in possesso di tutti gli elementi valutativi idonei allo scopo, come nel caso di specie, avendo esso a disposizione la denuncia DOCFA della contribuente; elementi valutativi che in tanto possono integrare "stima diretta", in quanto appunto permettano di individuare le caratteristiche di ciascuna unità immobiliare oggetto di classamento (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554).

Su tale presupposto, onere del contribuente è, dunque, quello di confutare gli avvisi attributivi di rendita in questione, non perché emessi in assenza di sopralluogo, ma perché emessi in assenza di elementi di stima diretta e mirata sulle caratteristiche dei singoli beni (Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2006, n. 22886; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2017, n. 374). 1.10 Quanto alla metodologia utilizzata dall'amministrazione finanziaria, occorre premettere che gli immobili per cui è causa sono inseriti all'interno di un centro commerciale con censimento in categoria D/8 ("fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni"), rientrante quindi nella ipotesi di cui all'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e pertanto non valutabile tramite la classificazione tariffaria, bensì con stima diretta; che, a tal fine, la stima, secondo il D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, deve essere effettuata con riferimento ai "prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe" ovvero, in subordine, secondo le regole dell'estimo catastale, ovvero con i parametri del capitale fondiario (art. 28) e del saggio di interesse (art. 29).

Per tale tipo di categoria il D.M. 14 dicembre 1991 (recante determinazioni dei moltiplicatori da applicare a partire dal 1992 alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini della imposta di registro, della imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) prevede, all'articolo unico, comma 2, che il moltiplicatore di cento volte di cui agli artt. 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, 34, comma 5, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346 e 12, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 maggio 1988 n. 154, per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E, si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente, a 50 ed a

34. Detti coefficienti trovano impiego tutte le volte in cui la liquidazione della imposta richieda di determinare il valore degli immobili mediante utilizzo della rendila catastale (a tal fine il moltiplicatore si applica, nella misura prevista dal decreto, all'ammontare della rendita catastale, periodicamente rivalutata), e di conseguenza dalla entità di tali moltiplicatori si ricava, in senso inverso, che il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, quale fa riferimento l'art. 2 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 per la determinazione del capitale fondiario, è rappresentato per le categorie sopra indicate rispettivamente dal 2% e dal 3% (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554).La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel riconoscere che il saggio di capitalizzazione della rendita, in quanto uniformemente ed autoritativamente determinato per ciascun gruppo di categorie catastali, non è suscettibile di essere modificato dall'amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale e, correlativamente, la individuazione dello stesso non può essere condizionata in alcun modo dalla "proposta" formulata dal contribuente, attesi i poteri correttivi dell'ufficio accertatore (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22298; Cass., Sez. 5^, 30 agosto 2022, nn. 25489 e 25490). 1.11 Va, quindi, ribadito il principio secondo cui, in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'Agenzia del Territorio (ora l'Agenzia delle Entrate) non dispone di alcun potere discrezionale nella individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l'art. 29 del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 142 del 1949, in quanto ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, richiamato dall'art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dai quali, appunto, si ricava in senso inverso il saggio di capitalizzazione (Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2011, n. 5843; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2011, n. 14383; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2011, n. 27980; Cass., Sez. 5^, li 3 dicembre 2014, n. 25555; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2017, n. 14399; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16673). 1.12 Nella specie, quindi, la sentenza impugnata non si è uniformata ai principi enunciati, avendo erroneamente ritenuto che la validità dell'atto impositivo fosse inficiata da carenza di motivazione per «la mancata allegazione della specifica metodologia applicata senza riferimenti precisi».

2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario della contribuente.

3. Considerando le alterne vicende processuali, le spese dei giudizi di merito possono essere compensate tra le parti in ragione del loro svolgimento, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa tra le parti le spese

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13129/2020 R.G., proposto DA l'Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con sede in Roma, ove per legge domiciliata; RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] la "[OSCURATO:SOCIETA].", con sede in Bussolengo (VR), in persona del presidente del consiglio di amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Verona, ove elettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c.: [OSCURATO:EMAIL]), e comunque presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, giusta procura in allegato al controricorso di costituzione nel presente procedimento; [OSCURATO:PERSONA] la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto il 26 novembre 2019 n. 1196/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi dell'art. 27, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176, in virtù della proroga disposta dall'art. 16, comma 3, del D.L. 30 dicembre 2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio 2022 n. 15, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore Generale dei [OSCURATO:PERSONA] ed Automatizzati del Ministero della Giustizia il 2 novembre 2020) del 15 settembre 2022 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] del Veneto il 26 novembre 2019 n. 1196/08/2019, la quale, in controversia avente ad oggetto l'impugnazione di avviso di classamento ed attribuzione di rendita catastale a seguito di procedura DOCFA (all'esito di "divisione-ultimazione fabbricato urbano") in relazione a due porzioni di un fabbricato sito in [OSCURATO:PERSONA] (VI), destinate ad attività commerciali (rispettivamente, a parcheggio interrato e ad area di vendita con magazzini e servizi) e censite al NCEU con le particelle 1563 sub. 13 e 1563 sub. 14 del folio 3, ha accolto l'appello proposto dalla "[OSCURATO:SOCIETA]." nei confronti della medesima avverso la sentenza depositata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Vicenza il 6 aprile 2017 n. 283/03/2017, con condanna alla rifusione delle spese giudiziali. [OSCURATO:PERSONA] ha riformato la decisione di prime cure, sul presupposto della carenza motivazionale dell'atto impositivo per l'omessa allegazione della documentazione relativa alla metodologia applicata per la determinazione delle rendite catastali. Il ricorso è affidato a due motivi. La "[OSCURATO:SOCIETA]." si è costituita con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo, si denuncia «violazione e falsa applicazione di norme di diritto», in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., per essere stato erroneamente ritenuto dal giudice di appello che l'atto impositivo fosse carente di adeguata motivazione per l'omessa allegazione della documentazione relativa alla stima diretta degli immobili aventi destinazione speciale. 2. Con il secondo motivo, si denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto in conto dal giudice di appello che i criteri adoperati per la stima degli immobili - ai fini della determinazione della rendita catastale - erano stati desunti da un rogito notarile avente ad oggetto il fabbricato ancora in corso di costruzione in relazione all'anno 2011, là dove il relativo valore doveva essere riferito all'epoca della loro ultimazione nell'anno 2015 (sulla base della denuncia DOCFA). [OSCURATO:PERSONA]: 1. Il primo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento del secondo motivo. 1.1 Preliminarmente, si rileva che la rubrica di tale motivo si limita a denunciare la «violazione e falsa applicazione di norme di diritto», senza fornire alcuna indicazione circa le disposizioni legislative o regolamentari che sarebbero state infrante o disapplicate dalla sentenza impugnata. Ad ogni modo, in base alla effettiva portata della censura (secondo l'esposizione fattane in ricorso), nulla esclude che il collegio possa desumere, secondo la volontà manifestata dalla ricorrente nell'illustrazione delle doglianze riguardanti la sentenza impugnata, l'implicita (ma inequivoca) indicazione dei parametri di riferimento per il sindacato di legittimità, fermo restando che non si può demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa officiosa che trascende le sue funzioni - la norma che è stata violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (tra le tante: Cass., Sez. Un., 28 ottobre 2020, n. 23745; Cass., Sez. 5^, 4 maggio 2021, nn. 11609, 11617 e 11619; Cass., Sez. 6^-5, 30 maggio 2021, n. 14319; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, nn. 16506 e 16511). 1.2 Nella specie, ancorché il tenore della rubrica sia carente di specifici e precisi richiami a fonti normative, la successiva illustrazione delle ragioni addotte a fondamento del motivo contiene - sia pure in modo disorganico - l'esplicita menzione degli artt. 2, del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993 n. 75 e 1, comma 3, del D.M. 19 aprile 1994 n. 701, che, pertanto, possono essere utilmente assunti a parametri di riferimento per il sindacato di legittimità. 1.3 Ciò posto, è incontroverso tra le parti, come emerge anche dalla sentenza impugnata, che l'atto impositivo in contestazione rinviene da dichiarazione di accatastamento (artt. 3 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e 56 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142), che è stata presentata secondo la procedura c.d. DOCFA disciplinata dal D.M. 19 aprile 1994 n. 701. 1.4 Come è noto, in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della c.d. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni, mentre nel caso in cui vi sia una divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente, sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (Cass., Sez. 5^, 31 ottobre 2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16 giugno 2016, n. 12497; Cass., Sez. 6^, 7 dicembre 2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7 ottobre 2019, n. 25006; Cass., Sez. 5^, 13 agosto 2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2 febbraio 2021, n. 2247; Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6"- 5, 15 marzo 2021, n. 7210; Cass., Sez. 6"-5, 22 dicembre 2021, n. 41179; Cass., Sez. 5^, 7 aprile 2022, n. 11281). 1.5 La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla prima ipotesi. Difatti, i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, ma soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimento all'attribuzione delle rendite per le due porzioni di fabbricato. Per cui, è possibile (e, il più delle volte, accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dal contribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziaria nell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione, qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto (descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sulla base dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materia catastale. Il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'onere di formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto di riclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esito dell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5^, 9 febbraio 2021, n. 3104). 1.6 La ricorrente deduce l'adeguatezza motivazionale dell'atto impositivo (riprodotto in ricorso, in ossequio al canone dell'autosufficienza), laddove, in parte motiva, richiama i criteri della stima comparativa in relazione al biennio 1988/1989 (con la circostanziata menzione degli immobili limitrofi con analoghe caratteristiche) e riporta uno stralcio delle relazioni di stima sintetica, e, in parte dispositiva, applica in concreto la stima diretta sulla scorta della capitalizzazione (al saggio del 2%) del valore imputato alle porzioni di fabbricato (rispettivamente, in misura di C 555.000,00, per il parcheggio interrato, ed in misura di C 1.273.520,00, per l'area di vendita con magazzini e servizi). In ogni caso, la stessa assume che, all'esito della procedura di mediazione, in base alla proposta sottoposta alla contribuente, il valore dell'area di vendita con magazzini e servizi è stato ridotto alla misura di C 1.147.027,12, che è stata recepita dalla decisione del giudice di prime cure (secondo la trascrizione fattane in ricorso, in ossequio al canone dell'autosufficienza). 1.7 In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del D.L. 23 gennaio 1993 n. 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 marzo 1993 n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994 n. 701 (c.d. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall'amministrazione finanziaria (come accade, appunto, per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell'attendibilità' concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e, comunque, prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell'ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all'avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione (tra le tante: Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2006, n. 16824; Cass., Sez. 5^, 10 novembre 2006, n. 24064; Cass., Sez. 5^, 14 maggio 2010, n. 11804; Cass., Sez. 6^-5, 9 luglio 2018, n. 17971; Cass., Sez. 5^, 16 aprile 2020, n. 7854; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40735). Peraltro, in tema di classamento, l'attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dall'art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 604, mediante "stima diretta", senza che ciò presupponga, peraltro, l'effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l'amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purché mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9291; Cass., Sez. 5^, 20 dicembre 2021, n. 40735). 1.8 Secondo l'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 1939 n.1249: «La rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui all'art. 28 della legge 8 giugno 1936, n. 1231, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche». In base all'art. 30 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 ("Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano"): «Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell'art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità». Ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, l'art. 37 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 stabilisce che: «Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l'applicazione delle tariffe d'estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta». 1.9 Va, dunque, affermato come il compendio normativo deponga - con riguardo ai fabbricati a destinazione speciale - per la necessità di "stima diretta", senza, tuttavia, che ciò debba necessariamente presupporre l'esecuzione del sopralluogo; il quale non costituisce, in materia, un diritto del contribuente né una condizione di legittimità dell'avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l'amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione (Cass., Sez. 5^, 23 maggio 2018, n. 12743; Cass., Sez. 5^, 7 marzo 2019, n. 6633; Cass., Sez. 5^, 27 marzo 2019, n. 8529; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 6^-5, 7 aprile 2021, n. 9291). Sicché la mancanza di esso non preclude, di per sé, la valutazione mediante "stima diretta", allorquando l'ufficio sia comunque già in possesso di tutti gli elementi valutativi idonei allo scopo, come nel caso di specie, avendo esso a disposizione la denuncia DOCFA della contribuente; elementi valutativi che in tanto possono integrare "stima diretta", in quanto appunto permettano di individuare le caratteristiche di ciascuna unità immobiliare oggetto di classamento (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554). Su tale presupposto, onere del contribuente è, dunque, quello di confutare gli avvisi attributivi di rendita in questione, non perché emessi in assenza di sopralluogo, ma perché emessi in assenza di elementi di stima diretta e mirata sulle caratteristiche dei singoli beni (Cass., Sez. 5^, 25 ottobre 2006, n. 22886; Cass., Sez. 5^, 10 gennaio 2017, n. 374). 1.10 Quanto alla metodologia utilizzata dall'amministrazione finanziaria, occorre premettere che gli immobili per cui è causa sono inseriti all'interno di un centro commerciale con censimento in categoria D/8 ("fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un'attività commerciale e non suscettibili di diversa destinazione senza radicali trasformazioni"), rientrante quindi nella ipotesi di cui all'art. 10 del R.D.L. 13 aprile 1939 n. 652, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 1939 n. 1249, e pertanto non valutabile tramite la classificazione tariffaria, bensì con stima diretta; che, a tal fine, la stima, secondo il D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142, deve essere effettuata con riferimento ai "prezzi correnti per la vendita di unità immobiliari analoghe" ovvero, in subordine, secondo le regole dell'estimo catastale, ovvero con i parametri del capitale fondiario (art. 28) e del saggio di interesse (art. 29). Per tale tipo di categoria il D.M. 14 dicembre 1991 (recante determinazioni dei moltiplicatori da applicare a partire dal 1992 alle rendite catastali dei fabbricati e dei terreni per stabilire il valore minimo da dichiarare ai fini della imposta di registro, della imposta sulle successioni e donazioni, e delle connesse imposte ipotecarie e catastali, e dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili) prevede, all'articolo unico, comma 2, che il moltiplicatore di cento volte di cui agli artt. 52, comma 4, del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, 34, comma 5, del D.L.vo 31 ottobre 1990 n. 346 e 12, comma 1, del D.L. 14 marzo 1988 n. 70, convertito, con modificazioni, dalla Legge 13 maggio 1988 n. 154, per le unità immobiliari classificate nei gruppi D ed E, si applica all'ammontare della nuova rendita attribuita per stima diretta, nella misura pari, rispettivamente, a 50 ed a 34. Detti coefficienti trovano impiego tutte le volte in cui la liquidazione della imposta richieda di determinare il valore degli immobili mediante utilizzo della rendila catastale (a tal fine il moltiplicatore si applica, nella misura prevista dal decreto, all'ammontare della rendita catastale, periodicamente rivalutata), e di conseguenza dalla entità di tali moltiplicatori si ricava, in senso inverso, che il saggio di capitalizzazione delle rendite catastali, quale fa riferimento l'art. 2 del D.P.R. 1 dicembre 1949 n. 1142 per la determinazione del capitale fondiario, è rappresentato per le categorie sopra indicate rispettivamente dal 2% e dal 3% (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554).La giurisprudenza di questa Corte è univoca nel riconoscere che il saggio di capitalizzazione della rendita, in quanto uniformemente ed autoritativamente determinato per ciascun gruppo di categorie catastali, non è suscettibile di essere modificato dall'amministrazione nell'esercizio del suo potere discrezionale e, correlativamente, la individuazione dello stesso non può essere condizionata in alcun modo dalla "proposta" formulata dal contribuente, attesi i poteri correttivi dell'ufficio accertatore (Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 5^, 15 luglio 2022, n. 22298; Cass., Sez. 5^, 30 agosto 2022, nn. 25489 e 25490). 1.11 Va, quindi, ribadito il principio secondo cui, in tema di determinazione della rendita catastale dei fabbricati a fini fiscali, l'Agenzia del Territorio (ora l'Agenzia delle Entrate) non dispone di alcun potere discrezionale nella individuazione del saggio di interesse da applicare al capitale fondiario, al quale fa riferimento l'art. 29 del D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, in quanto lo stesso deve essere determinato, anche per gli immobili classificati nei gruppi D ed E, in misura fissa ed inversa rispetto ai moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, senza che assuma alcun rilievo la circostanza che, per detti immobili, la rendita deve essere determinata per stima diretta, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. n. 142 del 1949, in quanto ai fini fiscali il valore degli immobili si determina, in generale, applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, periodicamente rivalutate, i moltiplicatori previsti dal D.M. 14 dicembre 1991, richiamato dall'art. 52 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, dai quali, appunto, si ricava in senso inverso il saggio di capitalizzazione (Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2011, n. 5843; Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2011, n. 14383; Cass., Sez. 5^, 21 dicembre 2011, n. 27980; Cass., Sez. 5^, li 3 dicembre 2014, n. 25555; Cass., Sez. 5^, 9 giugno 2017, n. 14399; Cass., Sez. 5^, 9 marzo 2020, n. 6554; Cass., Sez. 5^, 11 giugno 2021, n. 16673). 1.12 Nella specie, quindi, la sentenza impugnata non si è uniformata ai principi enunciati, avendo erroneamente ritenuto che la validità dell'atto impositivo fosse inficiata da carenza di motivazione per «la mancata allegazione della specifica metodologia applicata senza riferimenti precisi». 2. Alla stregua delle precedenti argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del primo motivo e l'assorbimento del secondo motivo, il ricorso può trovare accoglimento entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, comma 1, ultima parte, cod. proc. civ., con il rigetto del ricorso originario della contribuente. 3. Considerando le alterne vicende processuali, le spese dei giudizi di merito possono essere compensate tra le parti in ragione del loro svolgimento, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura fissata in dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo e dichiara l'assorbimento del secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente; compensa tra le parti le spese
Decreto Cassazione n. 31552/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris