CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 4 maggio 2022
Cassazione n. 14147/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 24028/2016 proposto da [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 23, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura a margine del ricorso -ricorrenti- - - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma via Tintoretto 88, presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in atti F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 24028/2016 Numero sezionale 726/2022 -controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] di raccolta generale 14147/2022Data pubblicazione 04/05/2022- nonchè [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] S. ANNA -intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Palermo, depositata il 10.3.2016; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Viste le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA] (accoglimento del secondo motivo di ricorso, il rigetto del primo e l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso) [OSCURATO:PERSONA] 1 La Corte d’Appello di Palermo, con sentenza del 10.3.2016, ha respinto il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] contro la sentenza del locale Tribunale che aveva a sua volta rigettato la domanda – da essi proposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e del Centro di [OSCURATO:PERSONA] di S. Anna - di eliminazione dell’allaccio delle condutture di acque nere al pozzetto di raccolta da essi realizzato nel 1984 su regolare autorizzazione comunale del 1983 sulla via provata Madonna di Lourdes. Per giungere a tale conclusione la Corte siciliana ha osservato: - che, come già rilevato dal primo giudice, dall’esame dei titoli gli appellanti non risultavano essere comproprietari della stradella ove si trovava il pozzetto di raccolta; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 24028/2016 Numero sezionale 726/2022 - che l’accertamento della natura pertinenziale della Numero di raccolta generale 14147/2022Data pubblicazione 04/05/2022 stradella costituiva un tema di indagine nuovo nel giudizio di appello e quindi inammissibile. 2 Contro tale sentenza, i soccombenti [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi contrastati con controricorso dai Nicchitta-Pellitteri, mentre l’[OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Con ordinanza interlocutoria depositata il 17.9.2021 il Collegio ha rimesso la trattazione del ricorso all’udienza pubblica per la rilevanza della questione di diritto sottoposta alla Corte. [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per l’accoglimento del secondo motivo di ricorso, il rigetto del primo e l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1 Col primo motivo i ricorrenti denunziano violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc – Errata pronuncia sulla carenza di legittimazione passiva. Osservano in particolare che, vertendosi in tema di titolarità dal lato attivo del rapporto controverso, occorreva l’eccezione di parte, che però non era stata sollevata da tutti i convenuti. Il motivo è infondato perché non considera l’intervento delle sezioni unite che, risolvendo un contrasto di giurisprudenza, hanno affermato i seguenti principi: - la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto; F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 24028/2016 - la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto Numero sezionale 726/2022Numero di raccolta generale 14147/2022 controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli Data pubblicazione 04/05/2022 atti di causa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016 Rv. 638373). Nel caso in esame, dal ricorso non si evince che i convenuti avessero riconosciuto o svolto difese incompatibili con la negazione del diritto di proprietà degli attori. Inoltre, dagli atti di causa era rilevabile la carenza di titolarità del rapporto dal lato attivo (e infatti la sentenza impugnata dà atto che il Tribunale sulla base degli atti prodotti, aveva escluso che gli attori fossero comproprietari della stradella). 2 Col secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 cpc- Sussistenza della titolarità del diritto di servitù per possesso ultraventennale ex art. 1058 cc. Tutela dell’aggravamento della servitù ex art. 1067 cc. A dire dei ricorrenti, la domanda, in caso di mancata prova della comproprietà della strada su cui insiste la condotta fognaria, avrebbe dovuto essere qualificata come tutela dell’aggravamento della servitù ex art. 1067 cc. da essi acquistata per possesso ultraventennale. Il motivo è inammissibile. Come costantemente affermato da questa Corte, qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 24028/2016 di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura Numero sezionale 726/2022Numero di raccolta generale 14147/2022 stessa (tra le tante, Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 32804 del Data pubblicazione 04/05/2022 13/12/2019 Rv. 656036; Sez. 1 -, Sentenza n. 25319 del 25/10/2017 Rv. 645791; Sez. 1, Sentenza n. 28480 del 22/12/2005 Rv. 585743). Il tema dell’aggravamento della servitù di scarico (figura ben diversa dalla proprietà) ed indubbiamente implicante accertamenti in fatto, avrebbe dovuto formare oggetto di trattazione nel giudizio di merito, ma ciò non risulta, perché la sentenza impugnata non affronta assolutamente la questione ed il ricorso per cassazione è assolutamente silente quanto alle necessarie informazioni sul dove e quando sia stata trattata. Quanto al tema dell’acquisto della servitù per usucapione (ben diverso dall’accertamento della comproprietà), dalla sentenza impugnata risulta la ritenuta inammissibilità della domanda perché formulata con la memoria ex art. 183 cpc (v. pagg. 1 e 2) ed il ricorso non svolge una specifica censura su tale ratio decidendi; inoltre, la giurisprudenza richiamata a pag. 13 (peraltro relativa a causa di vecchio rito) si riferisce alle difese del convenuto, mentre nel caso di specie si discute – è bene sottolinearlo – unicamente della linea difensiva adottata dagli attori. 3 Col terzo motivo si denunzia, infine, la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cpc per avere ritenuto nuova la questione della natura pertinenziale della stradella, trattandosi invece di un motivo di appello avverso la pronuncia che aveva negato il riconoscimento della comproprietà della strada. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità perché non attinge la ratio decisiva della sentenza impugnata, fondata sulla novità del tema di indagine sottoposto alla Corte5 di 8 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 24028/2016 Numero sezionale 726/2022 d’Appello, non essendo sufficiente limitarsi a replicare che si Numero di raccolta generale 14147/2022Data pubblicazione 04/05/2022 trattava di uno specifico motivo di appello per confutare la tesi della “non proprietà della strada”. Inoltre, non precisa neppure rispetto a quale bene la stradella avrebbe dovuto ritenersi pertinenziale. 4 In conclusione, il ricorso va respinto con inevitabile addebito di spese alla parte soccombente, restando così logicamente assorbito anche il quarto ed ultimo motivo sulle spese di lite. Sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. la Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di legittimità che liquida in complessivi €. 3.200,00 di cui €. 200,00 per esborsi oltre accessori di legge nella misura del 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, 7.4.2022. [OSCURATO:PERSONA]. est. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 24028/2016 Numero sezionale 726/2022 Numero di raccolta generale 14147/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b Numero registro generale 24028/2016 Numero sezionale 726/2022 Numero di raccolta generale 14147/2022 Data pubblicazione 04/05/2022 F i r m a t o D a : T R A N F O D A N I E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : f 3 e f a b f 6 e e 8 9 0 b e f f f 9 6 b 1 6 6 5 2 f f 1 6 4 - F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b