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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 13 aprile 2021

Cassazione n. 18359/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza pronunciata in data 13 aprile 2021 il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, fatto accertato il 12 giugno 2020, condannandola alla pena di C 3.500 di ammenda.

2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento delVoi dir~a impugnata.

Con il primo motivo viene eccepita la nullità del giudizio di primo grado per la invalidità della notifica della citazione all'imputata.

Si era proceduto a notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza aver previamente tentato la notifica ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen.

Il difensore di fiducia non aveva potuto informare l'imputata del processo.

Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 34 d.lvo n. 274/2000, avendo il primo giudice negato l'esimente sul rilievo dell'assenza del consenso della persona offesa, requisito non richiesto dalla norma.

3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 34 d.lvo n. 274/2000, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso è fondato, e va perciò pronunciato annullamento della sentenza impugnata.

A

1. Il primo motivo denuncia la nullità del giudizio di primo grado, e della sentenza, per l'invalidità della notifica all'imputata del decreto di citazione a giudizio.

In particolare, la notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sarebbe invalida in quanto non preceduta da un tentativo di notifica ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen.

Il motivo è manifestamente infondato.

Dall'esame degli atti, consentito in questa sede trattandosi di verificare la sussistenza dei presupposti di eccezione processuale, risulta che: - in data 11 giugno 2020 l'indagata [OSCURATO:PERSONA] veniva identificata dalla polizia giudiziaria e dichiarava di essere senza fissa dimora, e quindi non dichiarava né eleggeva domicilio; - l'imputata, in data 30 giugno 2020, aveva nominato come difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA]; - il decreto di citazione a giudizio era stato notificato all'imputata mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; - nel giudizio l'imputata, assente, era stata assistita dal difensore di fiducia, che aveva delegato altro difensore alla partecipazione al dibattimento.

La procedura notificatoria seguita, dunque, risulta conforme alla normativa processuale che, all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., stabilisce che nel caso in cui l'indagato, in sede di identificazione ad opera della polizia giudiziaria, non compia la dichiarazione di uno dei luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen. né effettui elezione di domicilio per le notificazioni, le notificazioni vengano eseguite mediante consegna al difensore.

In particolare, la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore di fiducia, che ha assistito l'imputata al dibattimento.

2. Con riguardo all'esimente della particolare tenuità del fatto, il primo giudice ha motivato il diniego sul rilievo dell'assenza del necessario consenso della persona offesa.

Il primo giudice ha erroneamente interpretato la norma processuale che / richiede, per l'applicazione dell'esimente dopo l'esercizio dell'azione penale, la non opposizione della persona offesa.

Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che "Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'ambito di operatività dell'art. 34 del D.L.gs. n. 274 del 2000 - il quale prevede che, se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la parte offesa non si oppongono - non è circoscritto alle ipotesi di reato in cui vi sia la parte offesa, dato che con tale previsione il legislatore ha semplicemente previsto la necessità della non opposizione dell'imputato e della parte offesa, evidentemente se presente" (Sez. 4, n. 36980 del 02/07/2003, Tomesani, Rv. 226376; Sez. 4, n. 43383 del 28/09/2007, Corsini,Rv. 238300;Sez. 3, n. 48096 del 06/1 1/2013, Tavernaro, Rv. 258054).

Inoltre, è stato riconosciuto che l'istituto è applicabile anche nel caso del reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato (Sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011, Prisecari,Rv. 249855;Sez. 1, n. 35742 del 5/ 7/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, ORTEGA, Rv. 279642).3.

Va, dunque, annullata la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, con rinvio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto.

Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito della decisione, ma deve, nell'esaminare la richiesta della difesa di applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 applicare il ricordato principio di diritto.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( MAROCCO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2021 del [OSCURATO:PERSONA] di ASCOLI PICENOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza pronunciata in data 13 aprile 2021 il Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole della contravvenzione di cui all'art. 10-bis d.lvo n. 286/1998, fatto accertato il 12 giugno 2020, condannandola alla pena di C 3.500 di ammenda. 2. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento delVoi dir~a impugnata. Con il primo motivo viene eccepita la nullità del giudizio di primo grado per la invalidità della notifica della citazione all'imputata. Si era proceduto a notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. senza aver previamente tentato la notifica ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. Il difensore di fiducia non aveva potuto informare l'imputata del processo. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione dell'art. 34 d.lvo n. 274/2000, avendo il primo giudice negato l'esimente sul rilievo dell'assenza del consenso della persona offesa, requisito non richiesto dalla norma. 3. Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento, con rinvio, della sentenza impugnata limitatamente alla richiesta di applicazione dell'istituto di cui all'art. 34 d.lvo n. 274/2000, e la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] Il secondo motivo di ricorso è fondato, e va perciò pronunciato annullamento della sentenza impugnata. A 1. Il primo motivo denuncia la nullità del giudizio di primo grado, e della sentenza, per l'invalidità della notifica all'imputata del decreto di citazione a giudizio. In particolare, la notificazione ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. sarebbe invalida in quanto non preceduta da un tentativo di notifica ai sensi dell'art. 157 cod. proc. pen. Il motivo è manifestamente infondato. Dall'esame degli atti, consentito in questa sede trattandosi di verificare la sussistenza dei presupposti di eccezione processuale, risulta che: - in data 11 giugno 2020 l'indagata [OSCURATO:PERSONA] veniva identificata dalla polizia giudiziaria e dichiarava di essere senza fissa dimora, e quindi non dichiarava né eleggeva domicilio; - l'imputata, in data 30 giugno 2020, aveva nominato come difensore di fiducia l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA]; - il decreto di citazione a giudizio era stato notificato all'imputata mediante consegna al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen.; - nel giudizio l'imputata, assente, era stata assistita dal difensore di fiducia, che aveva delegato altro difensore alla partecipazione al dibattimento. La procedura notificatoria seguita, dunque, risulta conforme alla normativa processuale che, all'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., stabilisce che nel caso in cui l'indagato, in sede di identificazione ad opera della polizia giudiziaria, non compia la dichiarazione di uno dei luoghi indicati dall'art. 157 cod. proc. pen. né effettui elezione di domicilio per le notificazioni, le notificazioni vengano eseguite mediante consegna al difensore. In particolare, la notificazione è stata eseguita mediante consegna al difensore di fiducia, che ha assistito l'imputata al dibattimento. 2. Con riguardo all'esimente della particolare tenuità del fatto, il primo giudice ha motivato il diniego sul rilievo dell'assenza del necessario consenso della persona offesa. Il primo giudice ha erroneamente interpretato la norma processuale che / richiede, per l'applicazione dell'esimente dopo l'esercizio dell'azione penale, la non opposizione della persona offesa. Infatti, la giurisprudenza ha chiarito che "Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'ambito di operatività dell'art. 34 del D.L.gs. n. 274 del 2000 - il quale prevede che, se è stata esercitata l'azione penale, la particolare tenuità del fatto può essere dichiarata con sentenza solo se l'imputato e la parte offesa non si oppongono - non è circoscritto alle ipotesi di reato in cui vi sia la parte offesa, dato che con tale previsione il legislatore ha semplicemente previsto la necessità della non opposizione dell'imputato e della parte offesa, evidentemente se presente" (Sez. 4, n. 36980 del 02/07/2003, Tomesani, Rv. 226376; Sez. 4, n. 43383 del 28/09/2007, Corsini,Rv. 238300;Sez. 3, n. 48096 del 06/1 1/2013, Tavernaro, Rv. 258054). Inoltre, è stato riconosciuto che l'istituto è applicabile anche nel caso del reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato (Sez. 1, n. 13412 del 08/03/2011, Prisecari,Rv. 249855;Sez. 1, n. 35742 del 5/ 7/2013, Ochinca, Rv. 256825; Sez. 1, n. 28077 del 15/09/2020, ORTEGA, Rv. 279642).3. Va, dunque, annullata la sentenza impugnata limitatamente al diniego dell'applicazione dell'istituto di cui all'art. 34 d.lgs. n. 274/2000, con rinvio al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], diversa persona fisica, per nuovo giudizio sul punto. Il giudice del rinvio non ha vincoli nel merito della decisione, ma deve, nell'esaminare la richiesta della difesa di applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000 applicare il ricordato principio di diritto. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla richiesta ex art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000, e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica. Così