CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 maggio 2023
Cassazione n. 25637/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 16 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Cuneo, in data 19 novembre 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di ricettazione e furto tentato. Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen., risulta manifestamente infondato, in quanto a pagina 11 la corte di appello ha con congrua motivazione escluso la particolare tenuità del fatto, sulla base della natura e del valore della res ricettata, elementi certamente idonei a fondare il diniego secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, peraltro richiamata nella sentenza impugnata (sul punto, da ultimo, Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340); Considerato che anche la seconda doglianza, che censura il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondata, in quanto la corte di appello a pagina 12 ha logicamente motivato il diniego in ragione dell'assenza di segni di resipiscenza e collaborazione da parte del prevenuto, né di altri elementi positivamente valutabili, così individuando una motivazione esente da manifesta illogicità, che pertanto è insindacabile in cassazione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui il diniego delle generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo (ex plurimis, Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489), laddove è invece la meritevolezza della concessione delle generiche, che dunque non può mai essere data per presunta, a necessitare di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (Sez. 1, n. 46568 del 18/05/2017, Lamin, Rv. 271315); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 16 maggio 2023 Il Consigliere estensore