CassazionedecretoSezione 7Decisione del 15 gennaio 1987
Cassazione n. 03120/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui la ricorrente deduce la nullità della sentenza di appello per violazione dei termini a comparire in forza della tardiva notifica del decreto di citazione dinanzi alla Corte d'appello dell'art. 601 cod. proc. pen., non supera la soglia di ammissibilità in quanto la violazione eccepita integra una nullità generale a regime intermedio che non è stata tempestivamente eccepita nel corso della prima di udienza di celebrazione del giudizio di appello; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e dell'attenuante ex art. 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato; che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01); si riafferma infatti che nel giudizio di appello, il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen. integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, relativa all'intervento dell'imputato, che deve essere rilevata o eccepita entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen. e, quindi, prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. U, n. 42125 del 27/06/2024, Cirelli, Rv. 287096 - 02) che, limitatamente alla censura sulla omessa applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62-bis cod. pen., questa non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata (si veda pag. 2), che l'odierna ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nel ricorso, se incompleto o comunque non corretto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il