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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 giugno 2023

Cassazione n. 19046/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12469/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. (codice fiscale/[OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Milano, in via Goldoni, n. 11 e sede amministrativa in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avv.ti prof.ri [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Cicerone, n. 44 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 5697/2016 depositata il07/11/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria,nei cui confronti la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso e memorie difensive, la società concessionaria per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità per il Comune di Lecco impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, n. 5697/2016, relativa all'imposta sui diritti sulle pubbliche affissioni per il 2014, lamentando, sia l’erronea decisione sulla carenza motivazionale dell’avviso opposto sia la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 507/93, in quanto, erroneamente i giudici d'appello avrebbero ritenuto non assoggettabili ad imposta, quando, invece, ne sussistevano i relativi presupposti, quei messaggi che pur non promuovendo direttamente l'immagine commerciale o i prodotti di un operatore economico, tuttavia, sono volti a indurre la clientela a frequentare i locali commerciali in giorni non usualmente aperti al pubblico, anche solo per trascorrervi il tempo libero. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare, va disattesa l'eccezione contenuta nel controricorso, di globale inammissibilità del ricorso in Cassazione, dovendosi quest’ultimo riguardare con riferimento ad ogni singolo motivo in cui si articoli ed alla rispondenza di ciascuno ai canoni legali.

2. Con la prima censura si deduce violazione degli artt. 10, comma 2, d.lgs. n. 507del 15 novembre 1993 e 1, comma 162, legge 296 del 27 dicembre 2006, per avere la Regionale affermato la carenza motivazionale dell’avviso.

3. Con la seconda censura si lamenta la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 507/93, in quanto erroneamente i giudici d'appello avrebbero ritenuto non assoggettabili ad imposta, quando, invece, ne sussistevano i relativi presupposti, quei messaggi che pur non promuovendo direttamente l'immagine commerciale o i prodotti di un operatore economico, tuttavia, sono volti a indurre la clientela a frequentare i locali commerciali in giorni non usualmente aperti al pubblico, anche solo per trascorrervi il tempo libero.

4. Il primo motivo di ricorso è in effetti inammissibile perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ..

Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione...

" (Cass. n. 17125 del 2007 e negli stessi termini Cass. n. 20652 del 2009; Cass. 18 novembre 2021, n. 35384, in motiv.).

Nel caso di specie difetta la necessaria riferibilità della censur a alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto dalla sentenza di appello non si evince alcuna statuizione sul punto, avendo fondato la pronuncia sulla circostanza che i cartelli segnaletici erano inidonei ad integrare il presupposto impositivo.

La c ensur a non co glie, pertanto, la ratio decidendi perché la ricorrente insiste sullaerroneità della decisione relativa alla carenza motivazionale dell’avviso opposto, decisione del tutto assente nella nella sentenza gravata. 5.La seconda censura è meritevole di accoglimento.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett a) del d.lgs. n. 145 del 2 agosto 2007 per pubblicità deve intendersi "qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi", mentre l'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 507/93 recita Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato .

Il primo comma dell'art. 5, d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, individua, dunque, il presupposto dell'imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, ciò in quanto quel che rileva è l'astratta possibilità del messaggio, in rapporto alle dimensioni ed ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, ed il secondo comma, della stessa norma, considera rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Secondo la Concessionaria, la pretesa impositiva di cui qui si controverte ha per oggetto mezzi pubblicitari assoggettabili all'imposizione in quanto riportano il marchio con cui la contribuente contraddistingue i servizi resi alla clientela, ed assolvono quindi alla funzione di far conoscere, alla massa indiscriminata dei potenziali utenti, il nome del negozio.

Nel caso di specie, l'oggetto della controversia riguarda alcune informazioni indicative dei giorni e orari d'apertura dell’esercizio commerciale “[OSCURATO:SOCIETA]” sito all’interno del centro commerciale interessato ("domenica aperto").

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17624 del 21.06.2021; n. 26104/2019; Cass.n. 12349/2017; Cass. n. 8616/14, 17852/2004) le indicazioni stradali e i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, svolgono per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. cit.

Il presupposto dell'imposta sulla pubblicità va ricercato nell'astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda (Cassazione, sentenze nn. 27497/2014, 15654/2004 e 8658/2015).

Le scritte in questione rientrano nella menzionata nozione, dal momento che esse sono destinate a migliorare l'immagine dell'impresa indicando all'utenza gli orari ed i giorni di apertura dell’esercizio commerciale; non può, d'altra parte, non rilevarsi come le indicazioni oggetto di controversia siano state esposte in un contesto di esercizio d'attività commerciale e, quand'anche non direttamente volte a promuovere l'immagine o i prodotti dell'impresa interessata, tuttavia, si rivelano utili o necessarie ad un più proficuo svolgimento dell'attività d'impresa me diante incentivo e sviluppo degli acquisti nella giornata di apertura straordinaria.

Ne segue la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito ex art. 384 cod.proc.civ., non essendo necessari accertamenti in fatto nè essendo state riproposte altre questioni, mediante rigetto del ricorso originario della società contribuente.

Le spese dei precedenti gradi debbono essere compensate, in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale di cui si è dato conto; mentre le spese del presente giudizio di legittimità vengono invece poste a carico della contribuente in ragione di soccombenza.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, limitatamente al secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’originarioricorso della [OSCURATO:SOCIETA].; compensa le spese dei gradi di merito, ponendo a carico della contribuente le spese del presente giudizio di legittimità che liquida unitariamente in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 12469/2017 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA]. (codice fiscale/[OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede legale in Milano, in via Goldoni, n. 11 e sede amministrativa in [OSCURATO:PERSONA], via [OSCURATO:PERSONA], n. 2, in persona del dott. [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura a margine del presente atto, dagli avv.ti prof.ri [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC [OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], PEC [OSCURATO:EMAIL]), ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Roma, via Cicerone, n. 44 -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 5697/2016 depositata il07/11/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, illustrati da memoria,nei cui confronti la contribuente [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso e memorie difensive, la società concessionaria per la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità per il Comune di Lecco impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, n. 5697/2016, relativa all'imposta sui diritti sulle pubbliche affissioni per il 2014, lamentando, sia l’erronea decisione sulla carenza motivazionale dell’avviso opposto sia la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 507/93, in quanto, erroneamente i giudici d'appello avrebbero ritenuto non assoggettabili ad imposta, quando, invece, ne sussistevano i relativi presupposti, quei messaggi che pur non promuovendo direttamente l'immagine commerciale o i prodotti di un operatore economico, tuttavia, sono volti a indurre la clientela a frequentare i locali commerciali in giorni non usualmente aperti al pubblico, anche solo per trascorrervi il tempo libero. [OSCURATO:PERSONA] 1.In via preliminare, va disattesa l'eccezione contenuta nel controricorso, di globale inammissibilità del ricorso in Cassazione, dovendosi quest’ultimo riguardare con riferimento ad ogni singolo motivo in cui si articoli ed alla rispondenza di ciascuno ai canoni legali. 2. Con la prima censura si deduce violazione degli artt. 10, comma 2, d.lgs. n. 507del 15 novembre 1993 e 1, comma 162, legge 296 del 27 dicembre 2006, per avere la Regionale affermato la carenza motivazionale dell’avviso. 3. Con la seconda censura si lamenta la violazione dell'art. 5 del d.lgs. n. 507/93, in quanto erroneamente i giudici d'appello avrebbero ritenuto non assoggettabili ad imposta, quando, invece, ne sussistevano i relativi presupposti, quei messaggi che pur non promuovendo direttamente l'immagine commerciale o i prodotti di un operatore economico, tuttavia, sono volti a indurre la clientela a frequentare i locali commerciali in giorni non usualmente aperti al pubblico, anche solo per trascorrervi il tempo libero. 4. Il primo motivo di ricorso è in effetti inammissibile perché, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "la proposizione, mediante il ricorso per cassazione, di censure prive di specifica attinenza al decisum della sentenza impugnata comporta l'inammissibilità del ricorso per mancanza di motivi che possono rientrare nel paradigma normativo di cui all'art. 366, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.. Il ricorso per cassazione, infatti, deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi carattere di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, il che comporta l'esatta individuazione del capo di pronunzia impugnata e l'esposizione di ragioni che illustrino in modo intelligibile ed esauriente le dedotte violazioni di norme o principi di diritto, ovvero le carenze della motivazione... " (Cass. n. 17125 del 2007 e negli stessi termini Cass. n. 20652 del 2009; Cass. 18 novembre 2021, n. 35384, in motiv.). Nel caso di specie difetta la necessaria riferibilità della censur a alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto dalla sentenza di appello non si evince alcuna statuizione sul punto, avendo fondato la pronuncia sulla circostanza che i cartelli segnaletici erano inidonei ad integrare il presupposto impositivo. La c ensur a non co glie, pertanto, la ratio decidendi perché la ricorrente insiste sullaerroneità della decisione relativa alla carenza motivazionale dell’avviso opposto, decisione del tutto assente nella nella sentenza gravata. 5.La seconda censura è meritevole di accoglimento. Ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett a) del d.lgs. n. 145 del 2 agosto 2007 per pubblicità deve intendersi "qualsiasi forma di messaggio che è diffuso, in qualsiasi modo, nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale allo scopo di promuovere il trasferimento di beni mobili o immobili, la prestazione di opere o di servizi oppure la costituzione o il trasferimento di diritti ed obblighi su di essi", mentre l'art. 5 comma 2 del d.lgs. n. 507/93 recita Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato . Il primo comma dell'art. 5, d.lgs. n. 507 del 15 novembre 1993, individua, dunque, il presupposto dell'imposta nella diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile, ciò in quanto quel che rileva è l'astratta possibilità del messaggio, in rapporto alle dimensioni ed ubicazione del mezzo, di avere un numero indeterminato di destinatari, ed il secondo comma, della stessa norma, considera rilevanti, ai fini dell'imposizione, i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica, allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato. Secondo la Concessionaria, la pretesa impositiva di cui qui si controverte ha per oggetto mezzi pubblicitari assoggettabili all'imposizione in quanto riportano il marchio con cui la contribuente contraddistingue i servizi resi alla clientela, ed assolvono quindi alla funzione di far conoscere, alla massa indiscriminata dei potenziali utenti, il nome del negozio. Nel caso di specie, l'oggetto della controversia riguarda alcune informazioni indicative dei giorni e orari d'apertura dell’esercizio commerciale “[OSCURATO:SOCIETA]” sito all’interno del centro commerciale interessato ("domenica aperto"). Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 17624 del 21.06.2021; n. 26104/2019; Cass.n. 12349/2017; Cass. n. 8616/14, 17852/2004) le indicazioni stradali e i segnali turistici e di territorio che forniscono agli utenti informazioni necessarie o utili per la guida e la individuazione di località, itinerari, servizi e impianti, svolgono per la loro sostanziale natura di insegne, anche una funzione pubblicitaria tassabile, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. cit. Il presupposto dell'imposta sulla pubblicità va ricercato nell'astratta potenzialità del messaggio pubblicitario, in rapporto all'ubicazione del mezzo, di far conoscere indiscriminatamente alla massa di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda (Cassazione, sentenze nn. 27497/2014, 15654/2004 e 8658/2015). Le scritte in questione rientrano nella menzionata nozione, dal momento che esse sono destinate a migliorare l'immagine dell'impresa indicando all'utenza gli orari ed i giorni di apertura dell’esercizio commerciale; non può, d'altra parte, non rilevarsi come le indicazioni oggetto di controversia siano state esposte in un contesto di esercizio d'attività commerciale e, quand'anche non direttamente volte a promuovere l'immagine o i prodotti dell'impresa interessata, tuttavia, si rivelano utili o necessarie ad un più proficuo svolgimento dell'attività d'impresa me diante incentivo e sviluppo degli acquisti nella giornata di apertura straordinaria. Ne segue la cassazione della sentenza impugnata e la decisione nel merito ex art. 384 cod.proc.civ., non essendo necessari accertamenti in fatto nè essendo state riproposte altre questioni, mediante rigetto del ricorso originario della società contribuente. Le spese dei precedenti gradi debbono essere compensate, in ragione dell’evoluzione giurisprudenziale di cui si è dato conto; mentre le spese del presente giudizio di legittimità vengono invece poste a carico della contribuente in ragione di soccombenza. P.Q.M. Accoglie il ricorso, limitatamente al secondo motivo, dichiarato inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, respinge l’originarioricorso della [OSCURATO:SOCIETA].; compensa le spese dei gradi di merito, ponendo a carico della contribuente le spese del presente giudizio di legittimità che liquida unitariamente in euro 3.000,00 per compensi, euro 200,00 per esb
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