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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2021

Cassazione n. 37658/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 22 aprile 2021 del Tribunale di Catania visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania - in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Siracusa e con riferimento all'ordinanza del Tribunale di Siracusa che aveva sostituito la misura della custodia in carcere applicata all'imputato per i contestati reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 416 bis 1 cod. pen. (capi 11 e 12) e 110, 81, 56, 629 e 416 bis 1 cod. pen., con quella degli arresti domiciliari - ha rispristinato nei riguardi del ricorrente la custodia in carcere originariamente a lui applicata.

2. Nell'interesse del ricorrente sono stati proposti due ricorsi.

2.1. Il primo, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce con unico motivo di ricorso violazione degli artt. 274 e 275, comma 1, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine all'intervenuto ripristino della misura più afflittiva, poiché dal momento in cui, in data 12/11/2021 (rectius 2020), è stato posto agli arresti domiciliari, egli non ha mai trasgredito alle relative prescrizioni e tale circostanza, unitamente all'efficacia special- preventiva spiegata dal pregresso, esteso periodo di custodia in carcere, escludono il prefigurato rischio di reiterazione criminosa.

2.2. Il secondo, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce una generica violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., poiché il giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto che non sussisterebbero argomenti per i quali andasse mantenuta la misura degli arresti domiciliari, avendo ricevuto un'impressione negativa sul conto del ricorrente in ragione dell'entità della pena a lui inflitta, senza però considerare l'intervenuta assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis comma 1 del d.

I. 309/1990 (sic) e l'estrema tenuità dei fatti per i quali è intervenuta condanna, risalenti al 2015, nonché l'assenza di violazioni della gradata misura in atto..

3. In mancanza di tempestiva istanza di trattazione orale, il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, poiché aspecifici.

Essi non si confrontano, infatti, con l'ordinanza impugnata là dove essa, con motivazione del tutto congrua e immune da vizi logici e giuridici, ritiene insuperata la presunzione di esclusiva adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ragione della gravità dei reati ascritti al ricorrente - per i quali egli ha riportato pesantissima, ancorché non definitiva, condanna a 21 anni e 4 mesi di reclusione e 80.000 euro di multa - e le precedenti condanne dello stesso ricorrente per associazione mafiosa finalizzata al narcotraffico e alle estorsioni.

2. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

Così deciso il 7 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 22 aprile 2021 del Tribunale di Catania visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per mezzo del suo difensore di fiducia avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Catania - in accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore della Repubblica di Siracusa e con riferimento all'ordinanza del Tribunale di Siracusa che aveva sostituito la misura della custodia in carcere applicata all'imputato per i contestati reati di cui agli artt. 73 d.P.R. 309 del 1990 e 416 bis 1 cod. pen. (capi 11 e 12) e 110, 81, 56, 629 e 416 bis 1 cod. pen., con quella degli arresti domiciliari - ha rispristinato nei riguardi del ricorrente la custodia in carcere originariamente a lui applicata. 2. Nell'interesse del ricorrente sono stati proposti due ricorsi. 2.1. Il primo, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce con unico motivo di ricorso violazione degli artt. 274 e 275, comma 1, cod. proc. pen. e vizi di motivazione in ordine all'intervenuto ripristino della misura più afflittiva, poiché dal momento in cui, in data 12/11/2021 (rectius 2020), è stato posto agli arresti domiciliari, egli non ha mai trasgredito alle relative prescrizioni e tale circostanza, unitamente all'efficacia special- preventiva spiegata dal pregresso, esteso periodo di custodia in carcere, escludono il prefigurato rischio di reiterazione criminosa. 2.2. Il secondo, a firma dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], deduce una generica violazione dell'art. 606 cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 cod. proc. pen., poiché il giudice a quo avrebbe erroneamente ritenuto che non sussisterebbero argomenti per i quali andasse mantenuta la misura degli arresti domiciliari, avendo ricevuto un'impressione negativa sul conto del ricorrente in ragione dell'entità della pena a lui inflitta, senza però considerare l'intervenuta assoluzione dal reato di cui all'art. 416 bis comma 1 del d. I. 309/1990 (sic) e l'estrema tenuità dei fatti per i quali è intervenuta condanna, risalenti al 2015, nonché l'assenza di violazioni della gradata misura in atto.. 3. In mancanza di tempestiva istanza di trattazione orale, il ricorso è stato trattato e deciso in camera di consiglio senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 28 ottobre 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili, poiché aspecifici. Essi non si confrontano, infatti, con l'ordinanza impugnata là dove essa, con motivazione del tutto congrua e immune da vizi logici e giuridici, ritiene insuperata la presunzione di esclusiva adeguatezza di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. in ragione della gravità dei reati ascritti al ricorrente - per i quali egli ha riportato pesantissima, ancorché non definitiva, condanna a 21 anni e 4 mesi di reclusione e 80.000 euro di multa - e le precedenti condanne dello stesso ricorrente per associazione mafiosa finalizzata al narcotraffico e alle estorsioni. 2. All'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] provvederà agli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 7 luglio 2021. [OSCURATO:PERSONA]