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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42906/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 058VC35) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione

1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello dì Bologna in relazione al reato di furto aggravato.

Deduce vizio violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del rinvio di udienza richiesto al primo giudice per legittimo impedimento.

2. Il ricorso è manifestamente infondato.

E' infatti acquisito che nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 29529 del 25/06/2009 Ud. (dep. 17/07/2009) Rv. 244109 - 01).

Si è quindi chiarito che Il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di questo, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (Sez. 5, n. 7418 del 06/11/2013 Ud. (dep. 17/02/2014) Rv. 259520 - 01; Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010 Ud. (dep. 22/11/2010) Rv. 248905 - 01).

La Corte territoriale ( cfr. pag. 2), in applicazione dei princìpi sopra riportati, dà atto che il primo giudice aveva motivato il rigetto dell'istanza rilevando che mancava l'indicazione delle precise ragioni per cui il difensore non avrebbe potuto farsi sostituire da altri nei procedimenti che si celebravano in contemporanea.

3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 058VC35) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. Il ricorrente in epigrafe ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa dalla Corte d'appello dì Bologna in relazione al reato di furto aggravato. Deduce vizio violazione della legge processuale e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del rinvio di udienza richiesto al primo giudice per legittimo impedimento. 2. Il ricorso è manifestamente infondato. E' infatti acquisito che nel caso di istanza di rinvio per concomitante impegno professionale del difensore, spetta al giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente l'impegno privilegiato dal difensore per le ragioni rappresentate nell'istanza e da riferire alla particolare natura dell'attività cui occorre presenziare, alla mancanza o assenza di un codifensore nonché all'impossibilità di avvalersi di un sostituto a norma dell'art. 102 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 29529 del 25/06/2009 Ud. (dep. 17/07/2009) Rv. 244109 - 01). Si è quindi chiarito che Il difensore che chiede il rinvio del dibattimento per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento per concomitante impegno professionale non può limitarsi a documentare la contemporanea esistenza di questo, ma deve fornire l'attestazione dell'assenza di un codifensore nell'altro procedimento e prospettare le specifiche ragioni per le quali non possa farsi sostituire nell'uno o nell'altro dei due processi contemporanei, nonché i motivi che impongono la sua presenza nell'altro processo, in relazione alla particolare natura dell'attività che deve svolgervi, al fine di dimostrare che l'impedimento non sia funzionale a manovre dilatorie (Sez. 5, n. 7418 del 06/11/2013 Ud. (dep. 17/02/2014) Rv. 259520 - 01; Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010 Ud. (dep. 22/11/2010) Rv. 248905 - 01). La Corte territoriale ( cfr. pag. 2), in applicazione dei princìpi sopra riportati, dà atto che il primo giudice aveva motivato il rigetto dell'istanza rilevando che mancava l'indicazione delle precise ragioni per cui il difensore non avrebbe potuto farsi sostituire da altri nei procedimenti che si celebravano in contemporanea. 3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in
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