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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 12635/2023

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dagli Avv.tiStefano Dell’Orto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pepi , ed elettivamente domiciliatapresso lostudio di quest’ultimi in R oma , via Taranto, 21 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] a r.l.

Onlusrappresentata e difesa dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Virgilio, 8 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 885 /2018 pubblicata il19.2.2018 non notificata .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.3 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Esclusione socio Con sentenza n. 5086/2016 il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] a r.l., annull ò la delibera di esclusione dell'attrice dalla società cooperativa convenuta e il licenziamento conseguente,ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro.

La sentenza del Tribunale di Milano che decisenei termini di cui sopra fu impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] A R.L.

C.R.M.

Coop.

Sociale: La Corte di Appello di Milano ha respinto il motivo di intervenuta decadenza della ricorrente dalla facoltà di impugnare il licenziamento per motivi disciplinari e ha esclus o che la ricorrente avesse impugnato la sola delibera di esclusione dalla cooperativa.

Nel merito ha però ritenuto che l’attrice si fosse resa responsabile di una serie di mancanze, tutte rigorosamente analizzate in motivazione, che, considerata la delicatezza delle mansioni a lei affidate, erano idonee a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento delle funzioni a lei assegnate e, quindi, a compromettere il rapporto fiduciario.

Ha precisato, inoltre, che la delibera di esclusione era conforme allo Statuto della Cooperativa ed era giustificata dalla nozione legale di giusta causa senza che si potesse ravvisarne una sproporzione rispetto ai fatti addebitati, in base al codice disciplinare del CCNL che prevede la «grave negligenza nell’esecuzione dei lavori che implichi pregiudizio all’incolumità delle persone».

Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso per cassazione con tre motiv i . [OSCURATO:PERSONA] one Motoria a r.l.

Onlusha resistito con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce: 1.Violazione o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 2119 c.c. e della l. 15 luglio 1966, n. 604, art . 1 in relazione all'art. 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto provata in capo alla signora [OSCURATO:PERSONA] una condotta di gravità tale da giustificare la delibera di esclusione dalla Cooperativa e la massima sanzione disciplinare del licenziamento, comunque tale da compromettere il rapporto fiduciario tra le parti e integrare la giusta causa di recesso.

Omesso esame di fatti decisivi ex art. 360,comma 1, n. 5 , c.p.c.

2. Ai sensi d ell'art. 360 , comma 1, n. 3 , c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell'art. 7 l.20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 42 del C.C.N.L. per i lavoratori delle cooperative del settore socio- sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo del 16.12.2011, per avere la Corte d'Appello ritenuto giustificato e proporzionato anche ai sensi del C.C.N.L. applicato il provvedimento di risoluzione del rapporto sociale e di lavoroulteriore. 3.Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell'art. 2533 c.c. per avere la Corte d'Appello ritenuto la delibera di esclusione giustificata anche ai sensi dell'art. 11 punto 10 dello Statuto della Coop.

C.R.M. 3.1 I motiv i sono connessi e possono essere valutati congiuntamente.Essi sono inammissibili per le ragioni che seguono.

Merita evidenziare che, nel motivare il suo convincimento, e per quanto qui di interesse, ha osservato il decidente che la [OSCURATO:PERSONA] – alla quale era stato addebitato di non avere svolto in favore di un ospite, la pratica del bagno assistito, causando crisi e malessere notevole all’utente e per di più inducendo la collega a riportare in modo errato sul modulo RSA0115 le prestazioni praticate – aveva “tenuto una serie di comportamenti deliberati e dolosi … che per loro natura (erano) certamente idonei a compromettere definitivamente il vincolo fiduciario”.

Ha aggiunto che i fatti erano particolarmente gravi in quanto la stessa, in virtù della sua pluriennale esperienza nel settore, “ben conosceva che i pazienti affidati alle sue cure erano soggetti fragili, deboli, che non potevano difendersi e che non erano facilmente in grado di comunicare ciò che gli succedeva”.A fronte di tale impianto motivazionale, non par dubbio che l e censure formulate dalla ricorrente siano volte a censurare una valutazione di stretto merito.

Invero esse, sotto lo schermo di pretese v iolazioni di legge e di omessa considerazione di fatti decisivi, in realtà inesistenti, investono proprio la complessiva valutazione d el materiale probatorio e l’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito.

Si oblitera, dunque, totalmente che la denuncia di violazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie , «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022).

I motivi omett ono in sostanza di considerare c he il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009).

Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbianodato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile, così come risulta nella motivazione della Corte nel presente giudizio(Cass., n. 7523/2022).

Quanto alla censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,si ricorda che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la riformulazione dell'art. 360, comma 1 , n. 5, c .p.c., disposta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione; che è pertanto denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; che tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., S.U., n. 8053/2014; Cass., n. 9253/2017; Cass., n. 27415/2018).

Venendo al caso di specie, contrariamente a quanto assume la ricorrente, la Corte distrettuale ha espresso una valutazione di merito ritenendo, in fatto, che la ricorrente si sia resa responsabile di una serie di mancanze, tutte rigorosamente analizzate in motivazione, che, considerata la delicatezza delle mansioni a lei affidate, erano idonee a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento delle funzioni a lei assegnate e, quindi, a compromettere il rapporto fiduciario.

Trattasi di motivazione assolutamente adeguata, insindacabile in questa sede. 4.Per quanto esposto, il ricorso è inammissibile con condanna de l l a ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricors

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] , rappresentata e difesa dagli Avv.tiStefano Dell’Orto, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] pepi , ed elettivamente domiciliatapresso lostudio di quest’ultimi in R oma , via Taranto, 21 -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] a r.l. Onlusrappresentata e difesa dagli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via Virgilio, 8 -controricorrente- avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 885 /2018 pubblicata il19.2.2018 non notificata . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.3 . 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Oggetto: Esclusione socio Con sentenza n. 5086/2016 il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa dalla ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] a r.l., annull ò la delibera di esclusione dell'attrice dalla società cooperativa convenuta e il licenziamento conseguente,ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro. La sentenza del Tribunale di Milano che decisenei termini di cui sopra fu impugnata dalla [OSCURATO:PERSONA] A R.L. C.R.M. Coop. Sociale: La Corte di Appello di Milano ha respinto il motivo di intervenuta decadenza della ricorrente dalla facoltà di impugnare il licenziamento per motivi disciplinari e ha esclus o che la ricorrente avesse impugnato la sola delibera di esclusione dalla cooperativa. Nel merito ha però ritenuto che l’attrice si fosse resa responsabile di una serie di mancanze, tutte rigorosamente analizzate in motivazione, che, considerata la delicatezza delle mansioni a lei affidate, erano idonee a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento delle funzioni a lei assegnate e, quindi, a compromettere il rapporto fiduciario. Ha precisato, inoltre, che la delibera di esclusione era conforme allo Statuto della Cooperativa ed era giustificata dalla nozione legale di giusta causa senza che si potesse ravvisarne una sproporzione rispetto ai fatti addebitati, in base al codice disciplinare del CCNL che prevede la «grave negligenza nell’esecuzione dei lavori che implichi pregiudizio all’incolumità delle persone». Avverso detta decisione [OSCURATO:PERSONA] presentato ricorso per cassazione con tre motiv i . [OSCURATO:PERSONA] one Motoria a r.l. Onlusha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] Laricorrente deduce: 1.Violazione o falsa applicazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., dell'art. 2119 c.c. e della l. 15 luglio 1966, n. 604, art . 1 in relazione all'art. 115 c.p.c., per avere la Corte d'appello ritenuto provata in capo alla signora [OSCURATO:PERSONA] una condotta di gravità tale da giustificare la delibera di esclusione dalla Cooperativa e la massima sanzione disciplinare del licenziamento, comunque tale da compromettere il rapporto fiduciario tra le parti e integrare la giusta causa di recesso. Omesso esame di fatti decisivi ex art. 360,comma 1, n. 5 , c.p.c. 2. Ai sensi d ell'art. 360 , comma 1, n. 3 , c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell'art. 7 l.20 maggio 1970, n. 300 e dell'art. 42 del C.C.N.L. per i lavoratori delle cooperative del settore socio- sanitario assistenziale educativo e di inserimento lavorativo del 16.12.2011, per avere la Corte d'Appello ritenuto giustificato e proporzionato anche ai sensi del C.C.N.L. applicato il provvedimento di risoluzione del rapporto sociale e di lavoroulteriore. 3.Ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 , c.p.c. per violazione o falsa applicazione dell'art. 2533 c.c. per avere la Corte d'Appello ritenuto la delibera di esclusione giustificata anche ai sensi dell'art. 11 punto 10 dello Statuto della Coop. C.R.M. 3.1 I motiv i sono connessi e possono essere valutati congiuntamente.Essi sono inammissibili per le ragioni che seguono. Merita evidenziare che, nel motivare il suo convincimento, e per quanto qui di interesse, ha osservato il decidente che la [OSCURATO:PERSONA] – alla quale era stato addebitato di non avere svolto in favore di un ospite, la pratica del bagno assistito, causando crisi e malessere notevole all’utente e per di più inducendo la collega a riportare in modo errato sul modulo RSA0115 le prestazioni praticate – aveva “tenuto una serie di comportamenti deliberati e dolosi … che per loro natura (erano) certamente idonei a compromettere definitivamente il vincolo fiduciario”. Ha aggiunto che i fatti erano particolarmente gravi in quanto la stessa, in virtù della sua pluriennale esperienza nel settore, “ben conosceva che i pazienti affidati alle sue cure erano soggetti fragili, deboli, che non potevano difendersi e che non erano facilmente in grado di comunicare ciò che gli succedeva”.A fronte di tale impianto motivazionale, non par dubbio che l e censure formulate dalla ricorrente siano volte a censurare una valutazione di stretto merito. Invero esse, sotto lo schermo di pretese v iolazioni di legge e di omessa considerazione di fatti decisivi, in realtà inesistenti, investono proprio la complessiva valutazione d el materiale probatorio e l’apprezzamento dei fatti e delle prove compiuto dal giudice di merito. Si oblitera, dunque, totalmente che la denuncia di violazione di legge non può essere mediata dalla riconsiderazione delle risultanze istruttorie , «non potendosi surrettiziamente trasformare il giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative» (letteralmente Cass., n. 15235/2022; cfr. Cass., S.U., n. 34476/2019; Cass., n. 8758/ 2017; Cass., n. 32026/2021; Cass., n. 9352/2022). I motivi omett ono in sostanza di considerare c he il predetto apprezzamento è attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove, ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a fondare la sua decisione (Cass., n. 16467/2017; Cass., n. 11511/2014; Cass., n. 13485/2014; Cass., n. 16499/2009). Compito della Corte di cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbianodato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile, così come risulta nella motivazione della Corte nel presente giudizio(Cass., n. 7523/2022). Quanto alla censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,si ricorda che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, la riformulazione dell'art. 360, comma 1 , n. 5, c .p.c., disposta dall'art. 54 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione; che è pertanto denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; che tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass., S.U., n. 8053/2014; Cass., n. 9253/2017; Cass., n. 27415/2018). Venendo al caso di specie, contrariamente a quanto assume la ricorrente, la Corte distrettuale ha espresso una valutazione di merito ritenendo, in fatto, che la ricorrente si sia resa responsabile di una serie di mancanze, tutte rigorosamente analizzate in motivazione, che, considerata la delicatezza delle mansioni a lei affidate, erano idonee a porre in dubbio la futura correttezza dell’adempimento delle funzioni a lei assegnate e, quindi, a compromettere il rapporto fiduciario. Trattasi di motivazione assolutamente adeguata, insindacabile in questa sede. 4.Per quanto esposto, il ricorso è inammissibile con condanna de l l a ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorsoe condanna la ricorrente al pagamento delle spese giudiziali del presente giudizio di legittimità che liquida in € 6.000 per onorari e € 200 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30.5.2002, n.115, neltesto introdotto dall'art. 1, comma 17, l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per ilricors
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