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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 29 ottobre 2025

Cassazione n. 30698/2025

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25425/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SRLe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 367/2019 depositata il 31/5/2019 e notificata in data 5 /6/ 2019 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.per sentir accertare - nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - la simulazione della cessione di azienda dalla società dichiarata società fallita, dissimulata dalla vendita di beni mobili in date 10 gennaio 2012 e 5 giugno 2013 e dal contratto di affitto di azienda in data 3 dicembre 2012e - nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] . - la nullità in via principale (per quanto qui rileva) di altra cessione di azienda in favore della suddetta convenuta,in data 26 luglio 2013 .

2. Il Tribunale di Pordenone ha accolto la domanda di simulazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - la quale non ha proposto impugnazione -e la domanda di nullità nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA].

3. La Corte di Appello di Trieste , con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA].

In primo luogo, il giudice di appello ha rigettato il secondo motivo di impugnazione, relativo alla erronea valutazione delle prove in tema di simulazione contrattuale, stante l’ intervenuto passaggio in giudicato della sentenzanei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale non aveva interposto appello avverso i capi della sentenza a essa sfavorevoli.

Quanto al contratto di cessione di azienda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., la sentenza impugnata ha ritenuto che l’atto di cessione aveva a oggetto le sole licenze e autorizzazioni amministrative, che non sarebbero state cedibilipena la violazione di norme imperative e che , salve le suddette licenze,all’atto della cessione non vi fossero altri beni (« salvo le sole incedibili licenze ed autorizzazioni amministrative, non era rimasto null’altro[…] l’[azienda] era stata svuotatadi ogni bene dal cedente ») , ritenendo , infine, apparente il versamento del corrispettivopattuito.

4. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. , affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria.

Gli intimati non si sono costituiti nel giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si deduce « violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 1418, 1362, nonché 2697 codice civile e degli articoli 115, 116 e 132, co.2 n. 4 codice procedura civile, nonché omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia», dolendosi, in primo luogo, parte ricorrente che la Corte di Appello non abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado .

Censura, inoltre, parte ricorrente la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non vi fossero altri beni oggetto di cessione salve le licenze non cedibili, così interpretando erroneamente le risultanze istruttorie e osserva ndo che la cessione derogava al disposto dell’art. 2560 cod. civ. con esclusione della responsabilità del cessionario per i debiti dell’impresa.

Contesta, inoltre, che la incedibilità delle licenze abbia incidenza sulla validità del relativo contratto.

2. Il primo motivo è infondato nella parte in cui censura la sentenza di appello per non avere dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, in quanto la sentenza di appello si sostituisce a quella di prime cure.

3. Il primo motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui deduce erronea valutazione degli elementi istruttori in ordine all’esistenza di altri beni oggetto di cessione, trattandosi di revisione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità.

4. Il motivo è, inoltre, inammissibile nella parte in cui si richiama alla deroga al disposto dell’art. 2560 cod. civ., in quanto censura –per quanto relativa a un argomento prospettato in appello dal ricorrente - estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata.

5. Con il secondo motivo si deduce « violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 323, 324, 329 e 342 codice procedura civile», nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il secondo motivo di appello per intervenuto giudicato della sentenza relativa al contratto di cessione di azienda a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] parte ricorrente che non si forma il giudicato sui capi della sentenza connessi con quelli oggetto di impugnazione, laddove il giudicato verrebbe a formarsi in relazione ai capi di impugnazione autonomi da quelli impugnati.

Nella specie, si deduce che le pattuizioni contrattuali su cui il Tribunale si era pronunciato in primo grado con i capi della sentenza oggetto di impugnazione con il secondo motivo di appello si porrebbero in stretto legame con la cessione di azienda del 26 luglio 2013 dichiarata nulla del giudice di primo grado, già oggetto di impugnazione con il primo motivo di appello e, quindi, estranei al giudicato formatosi in relazione alla cessione di azienda relativa all’altra originaria convenuta.

6. Il secondo motivo è inammissibile , perché il ricorrente non illustra quale sarebbe lo stretto legame fra il primo motivo di gravame (esaminato in appello) e il secondo motivo di gravame(sul quale è stato accertato un giudicato interno), al fine di mantenere viva la questione in grado di appelloanche sul secondo motivo .

Per il vero, il motivo è inammissibile perché non si confronta neanche con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto che il giudicato interno sussiste tra il secondo motivo di appello del ricorrente e le ulteriori statuizioni della sentenza di primo grado relative alla accertata simulazione della vendita a [OSCURATO:SOCIETA]. («sono oramai definitivamente coperti da giudicato i capi di sentenza che hanno accertato e dichiarato la simulazione della vendita[…] va in conseguenza, per effetto del ritenuto passaggio in giudicato, rigettato il secondo motivo di gravame della società Box»).

7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile , con raddoppio del contributo unificato.Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di costituzione dell’intimato.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso princip

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25425/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] SRLe [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di TRIESTE n. 367/2019 depositata il 31/5/2019 e notificata in data 5 /6/ 2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29/10/2025dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. ha convenuto davanti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.per sentir accertare - nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - la simulazione della cessione di azienda dalla società dichiarata società fallita, dissimulata dalla vendita di beni mobili in date 10 gennaio 2012 e 5 giugno 2013 e dal contratto di affitto di azienda in data 3 dicembre 2012e - nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA] . - la nullità in via principale (per quanto qui rileva) di altra cessione di azienda in favore della suddetta convenuta,in data 26 luglio 2013 . 2. Il Tribunale di Pordenone ha accolto la domanda di simulazione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. - la quale non ha proposto impugnazione -e la domanda di nullità nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. 3. La Corte di Appello di Trieste , con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello di [OSCURATO:SOCIETA]. In primo luogo, il giudice di appello ha rigettato il secondo motivo di impugnazione, relativo alla erronea valutazione delle prove in tema di simulazione contrattuale, stante l’ intervenuto passaggio in giudicato della sentenzanei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., la quale non aveva interposto appello avverso i capi della sentenza a essa sfavorevoli. Quanto al contratto di cessione di azienda nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]., la sentenza impugnata ha ritenuto che l’atto di cessione aveva a oggetto le sole licenze e autorizzazioni amministrative, che non sarebbero state cedibilipena la violazione di norme imperative e che , salve le suddette licenze,all’atto della cessione non vi fossero altri beni (« salvo le sole incedibili licenze ed autorizzazioni amministrative, non era rimasto null’altro[…] l’[azienda] era stata svuotatadi ogni bene dal cedente ») , ritenendo , infine, apparente il versamento del corrispettivopattuito. 4. Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:SOCIETA]. , affidato a due motivi, ulteriormente illustrato da memoria. Gli intimati non si sono costituiti nel giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si deduce « violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli articoli 1418, 1362, nonché 2697 codice civile e degli articoli 115, 116 e 132, co.2 n. 4 codice procedura civile, nonché omessa, contraddittoria e/o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia», dolendosi, in primo luogo, parte ricorrente che la Corte di Appello non abbia dichiarato la nullità della sentenza di primo grado . Censura, inoltre, parte ricorrente la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non vi fossero altri beni oggetto di cessione salve le licenze non cedibili, così interpretando erroneamente le risultanze istruttorie e osserva ndo che la cessione derogava al disposto dell’art. 2560 cod. civ. con esclusione della responsabilità del cessionario per i debiti dell’impresa. Contesta, inoltre, che la incedibilità delle licenze abbia incidenza sulla validità del relativo contratto. 2. Il primo motivo è infondato nella parte in cui censura la sentenza di appello per non avere dichiarato la nullità della sentenza di primo grado, in quanto la sentenza di appello si sostituisce a quella di prime cure. 3. Il primo motivo è, invece, inammissibile nella parte in cui deduce erronea valutazione degli elementi istruttori in ordine all’esistenza di altri beni oggetto di cessione, trattandosi di revisione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. 4. Il motivo è, inoltre, inammissibile nella parte in cui si richiama alla deroga al disposto dell’art. 2560 cod. civ., in quanto censura –per quanto relativa a un argomento prospettato in appello dal ricorrente - estranea alla ratio decidendi della sentenza impugnata. 5. Con il secondo motivo si deduce « violazione o falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 323, 324, 329 e 342 codice procedura civile», nella parte in cui la sentenza impugnata ha rigettato il secondo motivo di appello per intervenuto giudicato della sentenza relativa al contratto di cessione di azienda a [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] parte ricorrente che non si forma il giudicato sui capi della sentenza connessi con quelli oggetto di impugnazione, laddove il giudicato verrebbe a formarsi in relazione ai capi di impugnazione autonomi da quelli impugnati. Nella specie, si deduce che le pattuizioni contrattuali su cui il Tribunale si era pronunciato in primo grado con i capi della sentenza oggetto di impugnazione con il secondo motivo di appello si porrebbero in stretto legame con la cessione di azienda del 26 luglio 2013 dichiarata nulla del giudice di primo grado, già oggetto di impugnazione con il primo motivo di appello e, quindi, estranei al giudicato formatosi in relazione alla cessione di azienda relativa all’altra originaria convenuta. 6. Il secondo motivo è inammissibile , perché il ricorrente non illustra quale sarebbe lo stretto legame fra il primo motivo di gravame (esaminato in appello) e il secondo motivo di gravame(sul quale è stato accertato un giudicato interno), al fine di mantenere viva la questione in grado di appelloanche sul secondo motivo . Per il vero, il motivo è inammissibile perché non si confronta neanche con la ratio decidendi della sentenza impugnata, che ha ritenuto che il giudicato interno sussiste tra il secondo motivo di appello del ricorrente e le ulteriori statuizioni della sentenza di primo grado relative alla accertata simulazione della vendita a [OSCURATO:SOCIETA]. («sono oramai definitivamente coperti da giudicato i capi di sentenza che hanno accertato e dichiarato la simulazione della vendita[…] va in conseguenza, per effetto del ritenuto passaggio in giudicato, rigettato il secondo motivo di gravame della società Box»). 7. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile , con raddoppio del contributo unificato.Non vi è luogo a pronuncia sulle spese in assenza di costituzione dell’intimato. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso princip
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