CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 novembre 2024
Cassazione n. 33847/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29272 R.G. anno 2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato , rappresentat o e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliatopresso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., rappresentata e difesa dall ’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a presso l’avvocatoGiuseppe Valvo; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; controricorrente nonché contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; intimata Sez. I–RG 29272/2022 camera di consiglio14.11.2024 avverso la sentenza n.2242/2022 della Corte di appello di Firenze, pubblicata l’11 ottobre 2022 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del14 novembre 2024 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. ─ Il Tribunale di Prato, con sentenza del 13 settembre 2016, ha accolto l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. erevocato il provvedimento monitorio ottenuto , su ricorso del [OSCURATO:PERSONA] n. 2 di Prato e in danno di essa opponente, per la somma di euro 190.855,59: l’ importo ingiunto era stato domandato come quota degli oneri consortili maturati al 30 giugno 2013 e riferiti a una convenzione di lottizzazione che prevedeva l’esecuzione di operee servizi di urbanizzazione da parte del nominato Consorzio. Il Tribunale ha rilevato che le dette spese facevano carico ai soggetti cui erano stati trasferite le porzioni immobiliari già appartenenti a [OSCURATO:PERSONA]. Il giudizio di primo grado ha visto la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ; il Tribunale ha ritenuto che queste società , che erano state chiamate in causa, non fossero tenute al pagamento degli oneri consortili in assenza della prova di unloro acquisto degli immobili in questione. 2. ─Il gravame proposto dal [OSCURATO:PERSONA] n. 2 è stato respinto dalla Corte di appello di Firenze con sentenza pubblicata l’11 ottobre 2022. La Corte distrettuale ha rilevato, in sintesi, essere pacifico che [OSCURATO:PERSONA] avesse cessato di essere consorziata nel periodo successivo al 2001: da quest’ultima circostanza ha desunto che la mancata impugnazione della delibera adottata all'esito dell'assemblea del 3 maggio 2013, in cui era stato approvato il riparto degli oneri tra i Sez. I–RG 29272/2022 camera di consiglio14.11.2024 consorziati,era irrilevante , posto che la delibera poteva avere efficacia verso i consorziati, ma nonverso i terzi. [OSCURATO:PERSONA] distrettuale ha poi osservato che i predetti oneri non potevano far carico all'appellata, in quanto i medesimi concernevano spese relative a beni di cui [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non era più proprietaria: speseche erano state deliberate successivamente all'anno 2001, d opo, quindi , il trasferimento dei cespitiimmobiliari che facevano originariamente capo allasocietà. L a Corte di merito ha infine richiamato l’art. 2 dello statuto consortile, evidenziando come lo stesso desse ragione dell'ambulatorietà passivadegli oneri, e ha escluso che il cedente la proprietà immobiliarepotesse ritenersi « obbligat o anche per gli oneri successivi al trasferimento in una sorta di solidarietà passiva con l'acquirente». 3. ― R icorre , per la c assazione della pronuncia d i appello , il Consorzio. Al ricorso, fondato su di un solo motivo, resistono, con controricorso, [OSCURATO:PERSONA] o lica e [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. ― E’ denunciata la violazione o errata applicazione degli artt.1362, 1363 c.c. e dell’art. 113 c.p.c., con riguardo all’applicazione degli artt. 2, 18, 19, e 35 dello statuto consortile. Si assume non rispondere al vero che [OSCURATO:PERSONA] avesse dedotto di non essere più proprietaria di terreni ricompresi nel Consorzio; viene dedotto , in particolare,che la stessa avrebbe sostenuto, in appello «di non essere più consorziata unicamente in relazione ai beni ceduti : la Corte territoriale non si sarebbe quindi avvedut a che l'ingiunta aveva «contestato la sua posizione debitoria nei confronti del Consorzio limitatamente ai terreni venduti, ma non ha mai affermato nelle sue difese di non essere debitrice in quanto non più proprietaria in senso totale dei beni del Consorzio».La ricorrente rileva, inoltre, che l'esame dei contratti operatodalla Corte di appello risulterebbe «assolutamente Sez. I–RG 29272/2022 camera di consiglio14.11.2024 carente in quanto, se la stessa ne avesseesaminato con la dovuta attenzione l'oggetto, avrebbe rilevato» che in essi era « chiaramente indicata la circostanza che, anche una volta trasferiti quei terreni, [OSCURATO:PERSONA] sarebbe rimasta proprietaria di altre aree ricomprese nel Consorzio». Secondo l’istante, alla luce delle risultanze di causaavrebbe dovuto quindi ritenersi che [OSCURATO:PERSONA] era ancora proprietaria di terreni compresi nel Consorzio, onde era legittimata a partecipare all'assemblea il 3 maggio 2013e obbligata a corrisponderei pertinenti oneri consortili. 2. ― Il motivo è inammissibile , così il ricorso. Non possono avere ingresso, in questa sede, le due doglianze vertenti, rispettivamente, sul significato da attribuirsi all’ eccezione proposta da [OSCURATO:PERSONA] e sul reale portato delle risultanze probatorieacquisite al giudizio. Sottoil primo riflesso deve premettersi che il Consorzio ricorrente ha proposto una censura ex art. 360, n. 3, c.p.c., come è dato di desumere findalla rubrica del motivo. Ebbene, l'erronea interpretazione della domande e delle eccezioni non è censurabile ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., perché non pone in discussione il significato della norma ma la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito, il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione, ovviamente entro i limiti in cui tale sindacato è ancora consentito dal vigente art. 360, n. 5, c.p.c.(Cass. 3 dicembre 2019, n. 31546; cfr. pure Cass. 13 luglio 1965, n. 1479). Sotto il secondo riflesso occorre rammentare che la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa: ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza Sez. I–RG 29272/2022 camera di consiglio14.11.2024 impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti (Cass. 6 marzo 2019, n. 6519; Cass. 28 novembre 2014, n. 25332). Nella rubrica del motivo, come si è rilevato, è fatta menzione degli artt. 1362 e 1363 c.c. e di alcune clausole dello statuto consortile. Deve tuttavia escludersi cheil Consorzio ricorrente abbia propostouna rituale censura fondata sull’ errata applicazione delle richiamate norme ermeneutiche. Una siffatta doglianza risulta, anzitutto , carente di autosufficienza, posto che il ricorrente non ha riprodotto il contenuto delle disposizioni pattizie richiamate in rubrica. Ove venga fatta valere la inesatta interpretazione di una norma contrattuale, il ricorrente per cassazione è tenuto, in ossequio al principio dell'autosufficienza del ricorso, a riportare nello stesso il testo della fonte pattizia invocata, al fine di consentirne il controllo al giudice di legittimità, che non può sopperire alle lacune dell'atto di impugnazione con indagini integrative: Cass. 8 marzo 2019, n.6735; Cass. 11 luglio 2007, n. 15489). In secondo luogo, nel ricorso non è spiegato in che modo la sentenza impugnata abbia mancato di prestare osservanza alle richiamate regole interpretative. L’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nella sola ipotesi di motivazione inadeguata ovvero di violazione di canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 ss. c.c.: pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamene violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di Sez. I–RG 29272/2022 camera di consiglio14.11.2024 argomentazioni illogiche od insufficienti, non essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 aprile 2021, n. 9461; Cass. 16 gennaio 2019, n. 873). 3. ― Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi,liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorren te , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pa