CassazionedecretoSezione L
Cassazione n. 02184/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso 3312-2020, proposto da [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici, in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 12 ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al controricorso, dall’avvocata [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] L’[OSCURATO:PERSONA] (INAIL), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 144, presso la sede legale dell’Istituto controricorrente e [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura rilasciata in calce al ricorso notificato, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], -2 - resistente con procura Avverso la sentenza n. 741 del 2019 della CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], depositata il 14 ottobre 2019, [OSCURATO:PERSONA] è stata formulata proposta di definizione del giudizio, comunicata ai difensori delle parti (art. 380-bis, primo comma, cod. proc. civ.); la parte ricorrente non ha chiesto la decisione, entro quaranta giorni dalla comunicazione, ai sensi dell’art. 380-bis, secondo comma, primo periodo, cod. proc. civ.; [OSCURATO:PERSONA] il ricorso s’intende, pertanto, rinunciato; questa Corte deve provvedere ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.(art. 380-bis, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. civ.), dichiarando l’estinzione del giudizio e pronunciando sulle spese ( art. 391, secondo comma, cod. proc. civ.), che vanno poste a carico della ricorrente e si liquidano nella misura indicata in dispositivo, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta, a favore del solo controricorrente [OSCURATO:PERSONA], che ha una posizione di effettivo contrastosul merito della controversia, al contrario dell’INAIL e dell’INPS (che ha peraltro conferito soltanto procura), titolari della pretesa di cui si discorre; P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio econdanna la parte ricorrente a rifondere al controricorrente [OSCURATO:PERSONA] le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 3.000,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli a